Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2004, n. 7960
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Massime1

L'art. 597, comma 5 cod.proc.pen., pur conferendo al giudice di appello, il potere di riconoscere anche di ufficio l'esistenza di circostanze attenuanti, non obbliga detto giudice di specificare nella motivazione le ragioni del mancato esercizio di tale potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; pertanto tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso in cassazione.

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2004, n. 7960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7960
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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