Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
L'art. 597, comma 5 cod.proc.pen., pur conferendo al giudice di appello, il potere di riconoscere anche di ufficio l'esistenza di circostanze attenuanti, non obbliga detto giudice di specificare nella motivazione le ragioni del mancato esercizio di tale potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta; pertanto tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso in cassazione.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2004, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 119
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 04120/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PE;
avverso la sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciata in data 11.11.2002;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. M. Priolo;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato, condannato in secondo grado alla pena di anni due di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale, ricorre per Cassazione, lamentando inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, carenza ed illogicità della motivazione.
2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato sostiene la violazione dell'art. 63, comma 1, e 191 c.p.p. per aver i giudici di merito utilizzato le dichiarazioni rese dal LL presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, contenenti indizi di reità a carico dello stesso.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene la violazione degli artt. 64, 191 c.p.p. e 26, comma 1, l. 63/2001, applicabile ai processi pendenti, non essendo stato il LL avvertito delle possibili evoluzioni delle sue dichiarazioni. La difesa sostiene che le garanzie riconosciute in caso di dichiarazioni rese "contra alios" non possono, per analogia, non ritenersi rafforzate nel caso di dichiarazioni "contra se".
4. Con il terzo motivo l'imputato sostiene l'omessa valutazione della insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 8 c.p.. Argomenta la difesa che il principio devolutivo non possa applicarsi al caso in esame avendo il giudicante l'obbligo di provvedere autonomamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti, indipendentemente da uno specifico motivo di impugnazione. Nel corpo dello stesso motivo di gravame la difesa sostiene errore di diritto l'aver ritenuto, in considerazione della natura istantanea del reato commesso con la prima dichiarazione, l'esistenza di una ulteriore consumazione del reato, così aggravato, nella seconda dichiarazione, che invece era da considerarsi a garanzia dell'imputato.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce carenza ed erroneità di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
6. I primi due motivi di gravame, da analizzare congiuntamente, stante il medesimo presupposto da cui muovono, sono infondati. La difesa non tiene conto del fatto che le dichiarazioni rese dal LL, in qualità di persona informata dei fatti, riguardanti una vicenda omicidiaria, sono state ritenute idonee a configurare a carico del LL il delitto di favoreggiamento personale in favore dell'autore dell'omicidio. Non si tratta, dunque, di dichiarazioni che la persona informata dei fatti abbia reso "contra se", ma di dichiarazioni che quella persona ha reso per favorire altri. La giurisprudenza di legittimità si è già occupata di casi simili statuendo che "Le dichiarazioni indizianti, di cui alla rubrica dell'art. 63 cod. proc. pen. sono quelle rese da persona non imputata nè indagata, la quale, sentita nell'ambito di un procedimento come testimone o come soggetto informato su circostanze utili per le indagini, riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale, con la conseguenza che tali dichiarazioni, in quanto rese senza le garanzie previste per l'interrogatorio dell'imputato, sono dalla legge dichiarate non utilizzabili. Sono, al contrario estranee alla predetta nozione e al relativo regime di non utilizzabilità le dichiarazioni mediante le quali la persona non imputata ne' indagata, anziché fornire elementi da cui sia desumibile la propria responsabilità in ordine ad un reato pregresso, realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato. In tal caso non si applica il principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguardia la persona che ha commesso un reato, non quella che il reato debba ancora commettere (Cass. 3615, RIVISTA 208831, 25/09/1997-12/11/1997, SEZ. 6^, P.M. in proc. Bizzarro).
7. In ordine al terzo motivo di gravame, deve essere registrata la replica che la corte d'assise d'appello opera all'assunto della difesa. Essa dichiara inammissibile la richiesta, in quanto non inserita nei motivi d'appello, e, per i limiti del devoluto, ritiene precluso ogni esame della questione, coperta dal giudicato. Ricorre la difesa del LL, sostenendo che, mancando qualsiasi motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante, non può parlarsi di formazione di un giudicato, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 597, comma 5, che prevede la possibilità per il giudicante di provvedere ex officio.
8. Il motivo è infondato.
9. Intanto, la difesa avrebbe dovuto spiegare, anziché semplicemente affermare, da quali principi tragga il convincimento che il giudicato non si formi quando si registri una carenza motivazionale. In secondo luogo, il richiamo dell'art. 597, comma 5, è erroneo, conferendo quel comma al giudicante soltanto la possibilità, non l'obbligo di effettuare ex officio il giudizio di comparazione fra le circostanze. La giurisprudenza di legittimità è sul punto costante: "L'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., pur conferendo al giudice d'appello il potere di riconoscere, anche d'ufficio, l'esistenza di circostanze attenuanti, non comporta, per detto giudice, l'obbligo di specificare, in motivazione, le ragioni del mancato esercizio di siffatto potere, quando le circostanze in questione non abbiano formato oggetto di apposita richiesta;
ne consegue che tale mancato esercizio non può costituire motivo di ricorso per Cassazione" (Cass. 17.11.1998, RV. 212152, Bonetti;
conformi, Cass. 12.5.1998, Totano;
12.10.95, RV. 202675, Schirripa, ed altre). 10. Quanto, infine al motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi. 11. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004