Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 5581
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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Massime2

Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale mancata concessione della sospensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici.

L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini.

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 5581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5581
Data del deposito : 8 ottobre 2014

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