Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale mancata concessione della sospensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici.
L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2888
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1298/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
RO RA, nata a [...] il [...];
IC NO SQ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18/04/2013 dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo:
- l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, quanto alla posizione del IC;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato, quanto alla posizione della RO;
udito per le parti civili l'Avv. Lo Sardo Raffaele, il quale ha concluso riportandosi alla memoria depositata in atti;
udito per la ricorrente RO l'Avv. Perrotta Gino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente IC l'Avv. Cozzolino Giorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18/04/2013, la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Paola in data 07/03/2012 nei confronti di RO RA e IC NO SQ.
1.1 All'esito del giudizio di primo grado, la RO era stata condannata a pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 17 per avere, quale medico di fiducia di LL DA, paziente alla 36ma settimana di gestazione, cagionato per colpa l'interruzione della gravidanza de qua. La LL era stata ricoverata, su indicazione della stessa Dott.ssa RO, presso una casa di cura dove era rimasta degente l'8 novembre 2005 presentando costantemente tracciati cardiotocografici indicativi di sofferenza del feto: malgrado, in occasione dei vari tracciati, fosse stata contattata dalle ostetriche succedutesi nell'assistenza presso il reparto, l'imputata si era limitata a prescrivere che la LL venisse lasciata tranquilla, rinviando ogni valutazione al giorno successivo;
il mattino seguente, però, veniva riscontrata l'assenza totale di battiti fetali, con un successivo intervento di taglio cesareo all'esito del quale era stata riscontrata la morte del nascituro, che presentava tre giri di cordone ombelicale intorno al collo.
Il Dott. IC, direttore della struttura sanitaria e specialista in ginecologia, era stato invece assolto (al pari dell'altro ginecologo che vi prestava servizio, Dott. Palmieri Carlo) per insussistenza dell'addebito a lui mosso, relativo all'ipotesi che egli avesse - con autonoma e indipendente condotta colposa - parimenti cagionato l'interruzione della gravidanza della LL. Osservava il Tribunale che, pur avendo la RO mantenuto di fatto la gestione della paziente anche dall'esterno, la clinica era comunque da considerare in grado di affrontare eventuali situazioni di emergenza a prescindere dalle disposizioni del medico di fiducia, essendo dotata di un servizio di pronto soccorso e di medici in reperibilità (fra cui i suddetti due specialisti in ginecologia, pur non esistendo un reparto ad hoc); secondo i giudici di primo grado, vi era stata una autonoma condotta colposa da parte delle ostetriche, le quali si erano rivolte solo alla RO senza sollecitare invece l'intervento dei medici interni. Non risultavano poi, ad avviso del Tribunale di Paola, violazioni delle norme richiamate nel capo d'imputazione, quanto ai requisiti che la clinica avrebbe dovuto rispettare in punto di adeguatezza clinica ed organizzativa, trattandosi di previsioni dettate ai fini del convenzionamento con il servizio sanitario nazionale, mentre la vicenda riguardava una prestazione resa al di fuori dello stesso.
1.2 La Corte di appello, quanto alla impugnazione proposta nell'interesse della RO, riteneva infondata una eccezione di inutilizzabilità concernente la relazione depositata dai consulenti nominati dal P.M. (ex art. 360 del codice di rito) ai fini dell'esame autoptico, eccezione avanzata dalla difesa per non essere stato dato previo avviso alla ricorrente quale persona sottoposta a indagini:
secondo la Corte territoriale, gli elementi disponibili al momento del conferimento dell'incarico erano solo quelli desumibili dalla denuncia-querela presentata dal marito della LL, NT IO, lo stesso giorno del conferimento dell'incarico, e l'iscrizione della RO potè avvenire solo sulla base dei dati evidenziati dagli stessi consulenti, al momento del deposito della relazione. Ricordato che anche le deposizioni di alcune persone informate sui fatti, ivi comprese le ostetriche, erano state acquisite dopo la nomina dei consulenti, la Corte calabrese richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso previsto dall'art. 360 cod. proc. pen. si impone solo in caso di consistenti sospetti di reato sul piano oggettivo e soggettivo, e non invece quando la persona indagata sia stata individuata nel corso dell'espletamento delle operazioni.
Nel merito, i giudici di appello evidenziavano che in ogni caso le acquisizioni documentali, a partire dalla diagnosi conclusiva dell'intervento praticato sulla LL, dovevano intendersi sufficienti a delineare la responsabilità della RO: la posizione di garanzia del medico non era infatti cessata con il ricovero, tanto più che nei fatti l'imputata aveva in atto un rapporto professionale con la clinica, sia pure non formalizzato con un contratto, in base al quale ella indirizzava alla struttura le pazienti prossime al parto, con l'evidente accordo (date le dichiarazioni delle ostetriche) che la RO avrebbe continuato a gestirle. La cosa era peraltro già accaduta in occasione della precedente gravidanza della LL, quando si era verificata una situazione analoga pur con esito non infausto (il feto aveva dato segni di sofferenza, l'imputata nulla aveva disposto pur essendone stata informata, ed un'ostetrica aveva autonomamente sollecitato l'urgente intervento di altri medici). Non poteva infine assumere rilievo dirimente la circostanza che l'imputata fosse stata assente, per altre esigenze di lavoro, durante la giornata dell'8 novembre:
il fatto che ella avesse continuato ad impartire direttive senza suggerire che altri medici leggessero gli anzidetti tracciati (incombenza che non poteva gravare sulle sole ostetriche) risultava al contrario decisivo per confermarne la declaratoria di penale responsabilità.
In ordine al IC, nei cui riguardi era stato avanzato appello da parte del Procuratore generale territoriale, la Corte di appello sottolineava come dalle dichiarazioni delle ostetriche fosse emerso che le stesse erano chiamate a rivolgersi al medico esterno pur dopo il ricovero delle pazienti, evidentemente sulla base di regole di organizzazione interna da riferire al responsabile della struttura:
circostanza resa palese dal fatto che durante tutto il ricovero la LL non era mai stata visitata da alcun sanitario della clinica, tanto che non era stato poi possibile accertare chi avesse curato la redazione della relativa cartella. Ciò comportava la riforma della sentenza del Tribunale e la conseguente condanna del direttore della casa di cura, nell'analizzare la cui posizione veniva parimenti evidenziato il particolare dei problemi occorsi durante la pregressa gravidanza della LL;
ne', secondo i giudici di secondo grado, una eventuale condotta colposa concorrente delle stesse ostetriche avrebbe potuto intendersi idonea ad escludere la responsabilità del Dott. IC.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore della Dott.ssa RO.
2.1 Con un primo motivo, si ribadisce l'eccezione di inutilizzabilità della relazione depositata dai consulenti nominati per l'esame autoptico, insistendo nella tesi di una violazione dei diritti di difesa dell'imputata perché già sulla base del contenuto della querela del NT doveva ritenersi del tutto prevedibile che l'attività investigativa, a quel momento in nuce, avrebbe assunto di lì a poco, in concreto, "direzione soggettiva" nei suoi confronti, a prescindere dalla sua iscrizione nel registro degli indagati, ancora non effettuata. Nell'interesse della ricorrente si sostiene che l'iscrizione in argomento ha soltanto valenza ricognitiva, e non già costitutiva, dello status di persona sottoposta a indagini, con la conseguenza che ove il P.M. intenda dare corso ad accertamenti tecnici non ripetibili se ne dovrà dare avviso ®non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta, nello stesso momento, raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento.
Segnalato inoltre che almeno alcuni dei verbali recanti le dichiarazioni delle persone informate sui fatti escusse dagli inquirenti risultano formati in data non posteriore, bensì coeva al conferimento dell'incarico, la difesa rileva che nel caso di specie si ravvisa una nullità di ordine generale, giammai sanata perché sempre ritualmente eccepita, con conseguente vizio ricadente su tutti gli atti successivi.
2.2 Con un secondo motivo di doglianza, il difensore della Dott.ssa RO argomenta che la posizione di garanzia gravante sulla sua assistita era venuta necessariamente meno all'atto del ricovero, tanto più che l'imputata era stata informata del primo tracciato non regolare e proprio per tale ragione aveva correttamente prescritto che la LL rimanesse presso la casa di cura. Richiamati in proposito alcuni precedenti di questa Corte, la difesa ritiene del tutto illogico che l'odierna ricorrente, per il solo fatto che venisse aggiornata telefonicamente sullo stato di salute della propria paziente LL, debba rispondere, a titolo di responsabilità personale, della negligenza della condotta del personale medico e paramedico (e solo la loro) in servizio al momento del ricovero;
in ogni caso, mancherebbe nel corpo della sentenza impugnata una qualsivoglia indicazione dello specifico obbligo di cui la Dott.ssa RO avrebbe dovuto continuare a farsi carico, trattandosi di episodio occorso nell'ambito di una struttura caratterizzata da organizzazione complessa. Peraltro, sul piano logico, la conferma dell'impostazione difensiva avrebbe dovuto trarsi proprio dalle vicende della precedente gravidanza della LL, visto che in quel caso si decise di sottoporre la gestante a parto cesareo nonostante le presunte disposizioni di segno opposto impartite dall'imputata.
3. Propone a sua volta ricorso, che affida a sette motivi, il difensore del Dott. IC.
3.1 Con il primo, la difesa deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché travisamento della prova. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi gravanti sul giudice di appello nei casi di riforma di sentenze assolutorie, si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe indicato alcun dato obiettivo da cui ricavare la conclusione che le argomentazioni poste a fondamento della condanna supererebbero ogni ragionevole dubbio e sarebbero perciò connotate da inconfutabile forza persuasiva: al contrario, rispetto alla pronuncia di primo grado la sentenza impugnata offrirebbe soltanto mere valutazioni alternative, corroborate per di più da elementi sostanzialmente congetturali.
Ad esempio, il fatto che le ostetriche si rivolsero alla RO, necessariamente ed evidentemente in accordo a disposizioni impartite all'interno della struttura sanitaria, viene affermato in via del tutto apodittica e non tenendo conto delle risultanze istruttorie, a partire dalla accertata circostanza che nel pomeriggio dell'8 novembre 2005 l'ostetrica di turno intese avvisare della situazione anche il Dott. Palmieri (per quanto fosse fuori servizio ed impossibilitato ad intervenire). La difesa richiama quindi la sentenza del Tribunale, nelle parti descrittive gli aspetti organizzativi della struttura sanitaria, ed enumera alcune testimonianze - in particolare, delle ostetriche PA e ND - che reputa travisate: le due dichiaranti avevano infatti segnalato che in caso di urgenza avrebbero certamente chiamato il Dott. Palmieri e in seconda battuta i medici del Pronto Soccorso, descrivendo come atto di semplice, doverosa cortesia l'informazione al medico che seguiva la paziente.
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta illogicità della motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta significatività delle circostanze di fatto verificatesi in occasione della pregressa gravidanza della LL, dimostrative semmai del corretto funzionamento della struttura: in quel caso, le ostetriche avevano opportunamente sottoposto i tracciati alla lettura di un medico, mentre nell'odierna fattispecie si erano arrogate una attività di valutazione che a loro non poteva spettare.
3.3 Il terzo motivo è dedicato ad un profilo di mancanza di motivazione e travisamento della prova, con riguardo all'omesso esame di una memoria difensiva depositata il 18/04/2013, di cui viene riprodotto il contenuto (basato sulle dichiarazioni rese da più testimoni in ordine alle modalità di organizzazione dei servizi presso la casa di cura): nella sentenza impugnata non si darebbe neppure atto dell'avvenuto deposito della memoria de qua.
3.4 Con il terzo motivo, si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendosi dato atto di elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dalle ostetriche, idonei a conferire alle stesse dignità di prova: le ostetriche, infatti, avrebbero dovuto ritenersi soggetti nelle stesse condizioni di coinvolgimento nei fatti che la legge ipotizza in astratto per i correi, come sostanzialmente rilevato da entrambe le pronunce di merito.
3.5 Con il quinto motivo di doglianza, la difesa deduce vizio di motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di concedere al
Dott. IC la sospensione condizionale della pena comminata, senza esporre le ragioni del diniego del beneficio (viene, a riguardo, richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'obbligo del giudicante in tal senso).
3.6 Con il sesto motivo, la difesa fa comunque rilevare l'intervenuta prescrizione del reato in rubrica, sollecitando in subordine la conseguente declaratoria di estinzione.
3.7 L'ultimo motivo si riferisce infine alla ritenuta, erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, non avendo la Corte di appello dichiarato estinta la pena inflitta all'imputato pur essendo il reato a lui contestato risalente a data anteriore al 2 maggio 2006. 4. In data 12/09/2014, è stata depositata una memoria nell'interesse delle parti civili NT IO e LL DA, con la quale il difensore dei due coniugi mira a confutare le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti: nel corpo dell'atto viene comunque sottolineato che la costituzione di parte civile risulta intervenuta soltanto nei confronti della Dott.ssa RO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono trovare accoglimento, pur dovendosi dare atto della sopravvenuta prescrizione dei reati contestati ai due imputati (perfezionatasi il 06/12/2013, data posteriore rispetto alla sentenza emessa in grado di appello: nel relativo computo, deve tenersi conto di cause di sospensione verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per complessivi mesi 5 e giorni 29).
2. Quanto alla posizione del IC, non vi sono statuizioni civili su cui provvedere, in ragione dei limiti appena ricordati alle costituzioni del NT e della LL: nel contempo, non è possibile affermare che sussistano gli estremi di legge per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., comma 2, attesa la piena congruità sul piano logico del percorso argomentativo adottato dalla Corte di appello di Catanzaro a sostegno dell'ipotesi accusatoria (nonché della completezza di quelle argomentazioni rispetto ai contrari elementi esposti nella sentenza del Tribunale di Paola).
2.1 In vero, a dispetto della lamentata apoditticità dell'affermazione dei giudici di secondo grado circa un modus operandi evidentemente concordato fra la Dott.ssa RO ed i vertici della struttura sanitaria, una serie di dati incontrovertibili - posti in corretto risalto dalla Corte territoriale - depone nel senso che la LL venne ricoverata presso la casa di cura con la pacifica intesa che l'imputata avrebbe continuato a seguirla in via sostanzialmente esclusiva: la clinica, infatti, disponeva di ginecologi (ivi compreso lo stesso Dott. IC) ma non di un reparto ad hoc, tant'è vero che la diagnosi di ammissione fu di semplici "coliche addominali in persona gravida"; e la circostanza che le ostetriche - sia pure colposamente - si limitarono ad aggiornare la RO sullo stato della donna senza rivolgersi a medici interni più o meno prontamente reperibili non va letta soltanto ex se, ma unitamente al rilievo che durante quel ricovero la LL non venne sottoposta a visite di sorta da parte di medici in servizio presso la casa di cura.
È dunque irrilevante che la clinica disponesse di un'organizzazione potenzialmente adeguata a fronteggiare emergenze come quella in cui ebbe a trovarsi la paziente (situazione, guarda caso, già verificatasi in occasione della gravidanza precedente, e che avrebbe dovuto imporre un peculiare standard di diligenza): in vero, un conto è che una struttura sanitaria sia in grado di far fronte ad eventuali urgenze, una volta individuate, ben altro che all'interno della stessa vi siano lacune organizzative che impediscano o ritardino la possibilità di individuarne, come si legge nella sentenza impugnata. In definitiva, la casa di cura era solita - con una prassi organizzativa quanto meno negligente, cui sarebbe stato obbligo del direttore sanitario porre rimedio - accogliere le pazienti seguite dalla Dott.ssa RO, consentendo al medico in questione di seguirle durante il ricovero, necessariamente "a distanza" e senza una contestuale, pur minima assistenza da parte di altro personale sanitario, se non quello paramedico ivi in servizio. Il profilo di responsabilità appena segnalato assume poi particolare rilevanza ove si consideri che, stando a quanto evidenziato in entrambe le pronunce di merito, la RO pare si presentasse al pubblico specialista in ginecologia pur non essendo tale (v. pag. 11 della sentenza di primo grado), od almeno non risulta che all'epoca dei fatti avesse conseguito la specializzazione in parola.
2.2 Il ricorso presentato nell'interesse del Dott. IC non può comunque intendersi inammissibile, ponendo questioni in diritto (da ritenere non condivisibili, per le ragioni appena illustrate) sulla congruità delle valutazioni del giudice di appello rispetto alla decisione assolutoria di primo grado e risultando financo fondato su alcuni aspetti concernenti le statuizioni penali, sia pure superati dalla doverosa presa d'atto della maturata prescrizione. In punto di omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale, infatti, è necessario ricordare che secondo una recente pronuncia di questa Corte il giudice di appello deve intendersi chiamato a motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata, concessione della sospensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici (Cass., Sez. 6, n. 14758 del 27/03/2013, V., Rv 254690; la sentenza appena richiamata riguarda proprio il caso della riforma di una sentenza assolutoria su gravame del P.M., senza dunque che l'imputato avesse avuto spazi per dolersi della pronuncia di primo grado).
3. Va parimenti dichiarata l'estinzione del reato ascritto alla RO, il cui ricorso deve invece essere esaminato agli effetti civili.
3.1 In ordine alla questione processuale sulla dedotta nullità della relazione dei consulenti tecnici nominati dal Procuratore della Repubblica, dall'esame degli atti si evince che il Tribunale si era in effetti già pronunciato in senso conforme alle tesi difensive, con ordinanza adottata il 04/06/2008 avverso la quale era stata proposta impugnazione da parte del P.M., per presunta abnormità (tesi respinta da questa Corte, con sentenza n. 31199 del 27/03/2009). Con la pronuncia appena ricordata, venne osservato che secondo il Tribunale di Paola la denuncia-querela iniziale consentiva chiaramente di individuare le persone cui gli illeciti dovevano intendersi imputati, ed a costoro non era stato dato il doveroso avviso, strumentale a consentirne la partecipazione all'indagine necroscopica: così facendo, si era ritenuto in sede di legittimità che il giudice del merito non avesse affatto inteso sindacare i poteri del P.M., ne' arguire la nullità dichiarata da eventuali ritardi nell'iscrizione degli imputati nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., essendosi limitato a rilevare correttamente che gli imputati, ancorché all'epoca non ancora iscritti nel registro delle notizie di reato, avevano tuttavia diritto, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., a ricevere avviso delle operazioni peritali irripetibili, essendo già pienamente identificabili come possibili autori degli illeciti denunciati.
In seguito, vi era però stato mutamento del collegio giudicante di primo grado: riformulata l'eccezione de qua, il Tribunale nella nuova composizione (con ordinanza del 19/05/2010) dichiarava stavolta pienamente valido e utilizzabile l'elaborato dei consulenti. Ritiene questa Corte che le censure mosse dalla difesa, con le quali viene rinnovata la questione di nullità disattesa dalla Corte di appello debbano, sul piano strettamente rituale, essere condivise. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo ormai prevalente ed al quale è doveroso prestare adesione, l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Cass., Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010, Mastrochirico, Rv 249296; v. già, nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 33404 del 14/07/2008, Bufano). Tanto premesso, deve rilevarsi nel caso di specie il NT esponeva i fatti con una denuncia-querela a sua firma (datata 10 novembre 2005, mentre il conferimento dell'incarico avvenne in data 12) dolendosi che "nessun intervento è stato adottato dal personale medico della clinica, ne' immediatamente, ne' più tardi, e tanto meno è sopraggiunta la Dott.ssa RO che pure doveva essersi resa conto della gravità della situazione, tanto da consigliare l'immediato ricovero"; inoltre, e soprattutto, il marito della LL sollecitava in quella stessa sede accertamenti, anche tramite esame autoptico, per "verificare se nella fattispecie vi siano state imperizia, negligenza od omissioni da parte dei sanitari (sia di chi ha seguito mia moglie durante la gestazione e sia del personale medico della clinica) e quindi se ricorrano o meno gli estremi del reato di aborto colposo previsto e punito dalla L. n. 194 del 1978, art. 17". Ergo, non è possibile ritenere che gli elementi a carico dell'imputata sopraggiunsero soltanto nel corso degli accertamenti tecnici, visto che già le persone offese avevano a lei addebitato chiari profili di potenziale responsabilità: coerentemente a quanto rilevato con la ricordata sentenza n. 31199/2009, la Dott.ssa RO rientrava dunque tra i soggetti già pienamente identificabili come possibili autori degli illeciti denunciati, ed avrebbe avuto diritto agli avvisi di legge.
3.2 Pur dovendosi ritenere conseguentemente affetto da nullità l'elaborato redatto dai consulenti tecnici, come pure - in via derivata - l'esame dibattimentale di questi ultimi (v. Cass., Sez. 2, n. 11052 del 23/01/2009, Flotta, nonché Cass., Sez. 3, n. 3908 del 03/12/2009, S.), il collegio ritiene tuttavia di condividere l'assunto della Corte territoriale secondo cui - v. pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata - anche sulla sola base delle acquisizioni documentali emergono comunque con chiarezza le cause della morte del feto, perfettamente descritte nella diagnosi conclusiva dell'intervento chirurgico eseguito la mattina del 09/11/2005 sulla gestante LL DA. Tale osservazione, per quanto formulata ad abundantiam dai giudici di appello (..senza voler considerare che..), descrive in concreto una vera e propria prova di resistenza, sul piano logico, del materiale probatorio acquisito rispetto alle censure difensive.
Infatti, lo stato obiettivo riscontrato una volta che la paziente venne finalmente trasportata in sala operatoria era quello di un feto con "tre giri di cordone ombelicale intorno al collo", situazione già clamorosamente indicativa della ipossia fetale poi soltanto confermata dagli accertamenti autoptici: tanto più che, prima ancora ed a prescindere da quanto sarebbe emerso all'atto di quel ritardato tentativo di parto cesareo, le varie ostetriche succedutesi nell'assistenza alla LL avevano avuto modo di riscontrare uno stato di sofferenza del nascituro attraverso i plurimi tracciati acquisiti in atti, tutti in varia misura indicativi di anomalie del battito cardiaco. Stato di sofferenza colposamente trascurato dalla Dott.ssa RO che, informata dell'esito di quei controlli, aveva continuato a suggerire di effettuarne di nuovi dopo alcune ore, ovvero di lasciare tranquilla la gestante sino a rinviare ogni decisione all'indomani: ne' va trascurato che l'imputata era ben consapevole di essere l'unico medico al quale pervenivano gli aggiornamenti in questione, non avendo ella giammai sollecitato le ostetriche a rapportarsi piuttosto con i ginecologi interni alla casa di cura (neppure quando la ostetrica ND le aveva segnalato di essere disponibile a visitare la LL, e la ricorrente aveva replicato che "non ce n'era bisogno": v. pag. 11 della sentenza di primo grado).
Ne deriva, pertanto, che nella fattispecie non vi fu alcuna successione dei medici della clinica, quali garanti esclusivi della salute della paziente, nella posizione di garanzia già rivestita dalla RO quale medico curante, posizione che invece ella continuò ad assumere, esercitandone in concreto le correlate prerogative fino a dover rispondere della morte del feto non solo a titolo di responsabilità omissiva, bensì avendo provocato quell'evento a seguito di una sua condotta positiva, incidente sul ritardo con cui si diede corso all'intervento chirurgico. Come efficacemente e correttamente osservato dal difensore delle parti civili, in definitiva, l'imputata ha avuto il compito di monitorare le condizioni di salute della gestante e del nascituro in tutta la fase precedente il parto, e con la sua valutazione ha influito sulla tempistica dell'intervento di taglio cesareo: un compito che ella di fatto svolse, pure ipotizzando che potesse confidare sulla presenza presso la clinica di altri medici, più prontamente reperibili e - a differenza sua - titolari della specializzazione che avrebbe garantito il grado di professionalità più adeguato al caso di specie.
3.3 Il ricorso della RO va pertanto rigettato agli effetti civili, con la conseguente condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità, che la Corte ritiene equo liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso di RO RA agli effetti civili, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015