Sentenza 16 marzo 1994
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre". Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite la questione se violi il divieto di reformatio inGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata fissata per l'udienza del 18 aprile 2013 la discussione di un ricorso nel quale si è posta la questione - che ne ha giustificato la rimessione ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni unite - se ricorra un caso di violazione del divieto di reformatio in peius nella decisione del giudice di appello che, impugnante il solo imputato, dopo aver escluso una circostanza aggravante, ribadisca il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze, confermando la pena irrogata in primo grado. Nel caso di specie, dopo una condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di un imputato di traffico di stupefacenti aggravato dalla recidiva e dall'ingente quantità, la Corte d'appello, accolto un motivo …
Leggi di più… - 2. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 5
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " LD TE " N. 22605/93
3. " LO EL EN "
4. " AS LA VA "
5. " OV D'RS "
6. " PA L'AN "
7. " AN TT "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da 1 P.G. c/:
AG AN n. 23/4/1936 a Suzzara (MN);
NI DA n. 18/3/1954 a Gonzaga (MN);
avverso la sentenza emessa dalla C.A. di Brescia in data 4/6/1993;
Visti gli atti , la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e in diritto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 giugno 1993 con la quale la Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione un reato di omicidio colposo del quale erano imputati AN OT e DA EL.
A quanto risulta dalla sentenza impugnata il 1 agosto 1985 NO OS, operaio alle dipendenze della S.r.l. coop. Ceim, mentre stava smontando un ponteggio aveva toccato il cavo d'acciaio di sostegno della linea elettrica Enel ed era morto per folgorazione. Di questo fatto il Tribunale di Mantova con sentenza del 30 giugno 1989 aveva ritenuto responsabili DA EL e AN OT, rispettivamente tecnico di cantiere e capo cantiere;
il tribunale aveva applicato le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis c.p., giudicate equivalenti all'aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed aveva condannato ciascuno degli imputati alla pena di otto mesi di reclusione. Gli imputati avevano impugnato la sentenza sostenendo con vari motivi che avrebbero dovuto essere assolti dall'imputazione di omicidio colposo e la Corte di Appello, senza esaminare i motivi degli appellanti, ha operato di ufficio, a norma dell'art. 597 comma 5 c.p.p. (applicabile per l'art. 245 norme trans. anche nel procedimento che, come il presente, proseguono con le norme anteriormente vigenti), un nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze e, ritenute le attenuanti, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Con il ricorso per Cassazione il procuratore generale denunciato l'erronea applicazione dell'art. 597 comma 5 c.p.p sostenendo che questa disposizione non dà al giudice di appello potere incondizionato di effettuare di ufficio un nuovo giudizio di comparazione, il quale secondo il procuratore generale è invece letteralmente collegato e subordinato all'esercizio dei potere di affermare la sussistenza di fina o più circostanze attenuanti non sconosciute dal primo giudice o in aggiunta a quelle già riconosciute in primo grado, con la conseguenza di dar vita alla situazione di concorso disciplinata dall'art. 69 c.p. o di modificarla". La quarta sezione ha rilevato che sulla questione oggetto dell'impugnazione esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e pertanto al sensi dell'art. 618 c.p.p. ha rimesso il ricorso alle Sezioni finite.
Come ha ricordato la quarta sezione con l'ordinanza di rimessione, questa Corte con la sentenza Sez. IV, 9 novembre 1990, RI (in Giur. it., 1991, II, c. 247) ha affermato che il giudice di appello oltre che applicare attenuanti non richieste con l'impugnazione, può, di ufficio, rivedere il giudizio di comparazione già fatto dal primo giudice, anche nel caso in cui la revisione non è resa necessaria dall'applicazione di nuove attenuanti, ma questa affermazione è stata successivamente smentita da Sez. fer., 29 agosto 1991, DO (in Cass. Pen., 1992, p. 962), la quale ha ritenuto che AM può il giudice di appello, di ufficio, modificare il giudizio di comparazione in senso favorevole all'imputato, ritenendo la prevalenza delle attenuanti In luogo della equivalenza affermata in primo grado, se nel contempo non abbia riconosciuto ulteriori attenuanti non richieste espressamente con i motivi di gravame". Questo secondo indirizzo è stato poi confermato da Sez. IV, 13 gennaio 1992, Damonti (in Cass. pen., 1992, p. 2386), sicché a bevi vedere ci si trova di fronte, più che ad un contrasto, ad un cambiamento di giurisprudenza, giustificato da ulteriori approfondimenti. L'ultima sentenza in particolare ha riesaminato a fondo la questione ed ha addotto a sostegno della decisione negativa una serie di argomenti che non possono non essere ripresi con convinzione da queste Sezioni unite.
L'art. 597 comma 5 dopo aver indicato le norme di favore per l'imputato che in appello possono essere applicate di ufficio, tra le quali sono appunto quelle che prevedono circostanze attenuanti, ha aggiunto che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione", significando con l'inciso "quando occorre" che al Giudice di appello non è stato attribuito un ulteriore potere di ufficio ma è stato solo riconosciuto li compito, consequenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione. li pulito e virgola che separa il periodo in questione dal precedente, l'avverbio "altresì", e le parole "quando occorre", in luogo di quelle "anche di ufficio" usate precedentemente, mostrano che il potere di effettuare il giudizio di comparazione non è posto sullo stesso piano dei potere riconosciuto dal periodo precedente ma è subordinato a quello, nel senso che "quando occorre" in seguito all'applicazione di ufficio di circostanze attenuanti può essere effettuato anche ("altresì") il giudizio di comparazione. Che sia questo il significato delle parole dell'ultimo periodo dell'art. 597 comma 5 è stato implicitamente riconosciuto pure dalla sentenza Sez. IV, 9 novembre 1990, RI, cit., la quale però ha ritenuto "ovvio" che il giudizio di comparazione, se "può essere effettuato con riguardo a circostanze attenuanti riconosciuto per la prima volta in appello, possa anche a maggior ragione riguardare le circostanze già applicate in precedenza". È dunque con un "argumentum a fortiori" che questa sentenza è giunta a superare il dato letterale, ma si tratta di un argomento che nel caso in esame è stato male impiegato, mancandone i presupposti.
Infatti i poteri di ufficio riconosciuti dall'art. 597 comma 5 costituiscono un'eccezione rispetto alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo (per il quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dei procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi") e mentre il giudizio di comparazione dipendente dall'applicazione di una nuova circostanza attenuante può considerarsi una conseguenza necessaria, che non comporta un'ulteriore eccezione, ben diverso è il caso della riforma del giudizio di comparazione operato dal giudice di primo grado, senza che vi sia stata un'impugnazione sul punto o una modificazione delle circostanze considerate dalla sentenza impugnata. Il potere di riformare la sentenza di primo grado in un caso del genere non potrebbe ritenersi logicamente implicato dal potere espressamente attribuito dall'art. 597 comma 5, come se rispetto a questo fosse un "minus", e darebbe quindi luogo ad un'ulteriore eccezione rispetto al principio dell'effetto parzialmente devolutivo.
È da aggiungere che l'approdo cui conduce l'interpretazione letterale trova una solida conferma nella direttiva n. 91 della legge delega, nel lavori preparatori e nella "Relazione al testo definitivo del codice", dato che la direttiva n. 91 della legge delega aveva circoscritta in modo preciso i poteri dei giudice di appello stabilendo che questi potesse "concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti" e non parlava del giudizio di comparazione, come non ne parlava l'art. 589 del "Progetto preliminare". Solo nel "Progetto definitivo" è stata introdotta la previsione dei giudizio di comparazione, Con le parole che poi sono rimaste immutate nel codice, e la "Relazione al testo definitivo" spiegando la modificazione ha parlato di un "potere logicamente collegato con quello di applicare di ufficio circostanze attenuanti". Anche la Relazione quindi ha messo in evidenza il collegamento tra l'ultima parte dell'art. 597 comma 5 e la precedente ed ha fatto ciò nella evidente consapevolezza che solo questo collegamento avrebbe potuto mettere la norma in questione al riparo da un sospetto di illegittimità costituzionale per la violazione della direttiva n. 91 della legge delega. Deve quindi concludersi che il Procuratore generale ricorrente ha ragione nel sostenere che la sentenza impugnata ha applicato erroneamente l'art. 597 comma 5 c.p.p. riformando la decisione di primo grado sul punto relativo al giudizio di comparazione. Nè a sostegno della decisione impugnata potrebbe addursi l'art. 152 c.p.p. 1930, giustificando il nuovo giudizio di comparazione per la sola ragione che esso è stato all'origine di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione infatti queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di chiarire, che, specie in tema di circostanze, deve riconoscersi al giudice di appello il potere di esaminare questioni rilevanti per l'applicazione di una causa di estinzione dei reato non devolute con i motivi di impugnazione e che però questo potere "viene meno quando l'indagine relativa rimetta in discussione punti già espressamente esaminati e decisi dal giudice di primo grado e non investiti da motivi di impugnazione" (Sez. un., 23 novembre 1988, Valvo, in Cass. pen., 1989, p. 574), come è appunto avvenuto nel caso in esame.
È pertanto escluso che il giudice di appello potesse superare i limiti della devoluzione effettuando un nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio.
Roma, 16 marzo 1994.