Sentenza 9 ottobre 1996
Massime • 5
In tema di dichiarazione di contumacia, l'astensione dall'attività professionale proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura non può essere ricondotta alla categoria delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, non attenendo alla sua sfera personale.
La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d'appello; infatti l'art. 148, primo comma, cod. proc. pen., a norma del quale <<le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni>>, si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto d.p.r. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 cod. proc. pen.
L'assenza del difensore dovuta all'erroneo convincimento della sopravvenienza di una causa di rinvio del dibattimento (nella specie: ipotizzata astensione di un membro del collegio giudicante) non può essere considerata come conseguente a legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.
In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen., di applicare d'ufficio il beneficio, ne' tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Commentari • 4
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 10495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10495 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio La Torre Presidente Udienza pubblica
1) Dott. Giuseppe Viola Componente del 9.10.96
2) Dott. Giovanni Tranfo Componente Sentenza n. 9
3) Dott. Renato Teresi Componente REGISTRO GENERALE
4) Dott. Giovanni Pioletti Componente N. 6110/96
5) Dott. Francesco Morelli Componente
6) Dott. Mariano Battisti Componente
7) Dott. Giuseppe Cosentino Componente
8) Dott. Adalberto Albamonte Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS ON;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20 novembre 1995;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1 . Con sentenza del 2 dicembre 1992 il Pretore di Messina - Sez. dist. di Rometta - riconosceva la penale responsabilità di AS ON in ordine sia al reato di furto di energia elettrica - così modificato il titolo del reato originariamente contestato come truffa -, sia in ordine al reato di evasione dell'imposta erariale relativa al consumo indebito.
Difatti, a seguito di ispezione eseguita da operatori dell'ENEL, ente erogatore dell'energia elettrica, in presenza del AS, veniva accertato che il contatore era stato manomesso ed alterato, tanto che era stato sostituito il limitatore di potenza contrattualmente prevista per l'utenza di cui era fruitore l'imputato. Ai fini della quantificazione del consumo illecito di energia, gli operatori avevano proceduto ad effettuarne un calcolo presuntivo sulla base degli elettrodomestici collegati all'impianto. La Corte di Appello di Messina, in sede di gravame. confermava, con pronuncia del 20 novembre 1995, la sentenza di condanna del Pretore. Il AS, avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per cassazione, enunciando nei motivi:
- la nullità della notificazione del decreto di citazione eseguita dal messo di conciliazione, in assenza di legittima autorizzazione;
- la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia resa nell'udienza del 19 giugno 1995, nella quale veniva disposto il rinvio del dibattimento a seguito dell'astensione proclamata dagli avvocati, al 20 novembre 1995. omettendo però di darne notizia al ricorrente a mezzo notifica di un nuovo decreto di citazione;
- la nullità del giudizio per violazione del diritto di difesa, poiché il dibattimento era stato tenuto in assenza del difensore di fiducia, essendo costui convinto che il dibattimento sarebbe stato rinviato a causa dell'ipotizzabile astensione di un componente del collegio giudicante;
- l'illegittimo diniego della parziale rinnovazione del dibattimento;
- la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, poiché il Pretore, nel definire giuridicamente il fatto in termini diversi rispetto all'imputazione, aveva modificato sostanzialmente il fatto stesso;
- il mancato esercizio di ufficio del potere del giudice di appello di applicare la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 597 comma 5 c.p.p. Con motivo aggiunto, il ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del reato di truffa, così riqualificato il fatto contestato, per mancanza di querela, essendo venuta meno l'aggravante ipotizzata dall'art. 640 cpv. n. 1 c.p., a seguito della trasformazione dell'ENEL in società per azioni (d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359).
2 . La quinta sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevava che la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto contestato aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale, e che, ove il fatto stesso fosse stato riqualificato come reato di truffa, era prospettabile un contrasto giurisprudenziale sulla sua perseguibilità o no a querela, a seguito degli effetti derivanti dalla "privatizzazione" dell'ENEL. Pertanto, con ordinanza del 15 maggio 1996, la predetta sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente Aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava l'odierna udienza per la decisione. 3 . Meritano priorità d'esame i motivi di natura processuale, attinenti alla validità del giudizio di appello.
In ordine alla eccepita nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto eseguita dal messo di conciliazione non previamente autorizzato dal Presidente della Corte di Appello di Messina, la censura è manifestamente infondata. Invero, l'art. 148 comma 1 c.p.p., a norma del quale "le notificazioni degli atti... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni", si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Cass. Sez. 1, 18 luglio 1990, Morabito, Rv. 184947). Pertanto, la legittimazione ad eseguire le notificazioni del messo di conciliazione (del luogo dove l'atto deve essere notificato) discende direttamente dalla normativa, e l'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio, ed un'efficacia di carattere interno;
con la conseguenza che la sua (eventuale) mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 c.p.p. In ordine alla dedotta nullità del giudizio di appello svoltosi in contumacia dell'imputato, osserva questo Collegio che l'astensione dall'attività professionale proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura non può essere ricondotta nella categoria della cause di legittimo impedimento dell'imputato, non attenendo alla sua sfera personale. Né il giudice di appello era tenuto a notificare all'imputato contumace l'avviso della data di rinvio del dibattimento, essendone stata data notizia verbalmente in presenza del difensore di fiducia, che rappresentava il ricorrente, ai sensi dell'art. 487 comma 2 c.p.p.. Parimenti manifestamente infondata è l'eccepita nullità del giudizio in quanto svoltosi in assenza del difensore di fiducia, avendo fatto costui affidamento sulla sopravvenienza di una causa di rinvio. Trattasi di assenza del difensore che non può essere apprezzata quale legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486 comma 5 c.p.p.. Tale assenza comunque non ha avuto incidenza sull'esercizio del diritto di difesa, essendo stato tenuto, il dibattimento, con la partecipazione del sostituto designato dallo stesso difensore, ai sensi dell'art. 102 c.p.p.. 4 . A questo punto, il Collegio viene all'esame della questione oggetto di rimessione, e cioè se il consumo di energia elettrica, attuato mediante manomissione ed alterazione del contatore installato presso l'utente, integri il reato di furto o di truffa;
e se, ravvisato il delitto di truffa, consumata ai danni dell'ENEL in epoca anteriore alla sua trasformazione in società per azioni, tale reato sia punibile o no a querela. Risulta evidente, nella prospettazione della questione, che essa si articola sotto due profili legati da un nesso logico di consequenzialità, e quindi che la soluzione del primo non solo è prioritaria ma segna la necessità o meno del passaggio all'esame del secondo aspetto.
Al fine di inquadrare processualmente la censura enunciata nel ricorso, va osservato che il ricorrente ha lamentato che i giudici di merito, al fine della riqualificazione giuridica del fatto, sono venuti, nel contempo, a modificare sostanzialmente il fatto contestato, connotandolo in modo maggiormente incisivo quanto all'assenza del consenso dell'ente erogatore riguardo all'avvenuta "sottrazione" di energia elettrica, emarginando così la componente fraudolenta della condotta.
Sicché il difetto di correlazione viene prospettato sotto i concorrenti profili dell'immutazione del fatto e della conseguente erronea riqualificazione giuridica del medesimo, propendendo il ricorrente - comunque - per la configurabilità del reato di truffa in vista della declaratoria di estinzione.
Orbene, quanto alla prospettata modificazione sostanziale del fatto, rileva questo Collegio la sua infondatezza poiché il fatto contestato, oggetto di contraddittorio nel giudizio, è consistito nella manomissione del contatore, avvenuta mediante la rimozione del piombo sulla calotta e sul copri morsetto, nonché nella manomissione del sistema di registrazione, compreso il limitatore di potenza, in modo tale da poter fruire nei consumi di una potenza pari a tre Kw (in luogo di un Kw, come stabilito dal contratto).
Descritto nei termini di cui sopra il fatto oggetto del giudizio, questo Collegio osserva, quanto al contrasto annoso e mai sopito in giurisprudenza sulla qualificazione giuridica dell'illecito in questione -oscillando gli orientamenti dal furto aggravato alla truffa aggravata -, che appare senz'altro da condividere quella tesi, di recente ribadita (Cass. Sez. 2, 23 marzo 1992, Tedesco, Rv. 189678), secondo la quale, non ravvisandosi nell'illecito consumo di energia elettrica - preso in esame - il consenso dell'ente erogatore, il reato deve essere configurato come furto. 5 . Va premesso che non ha dato luogo a contrasto giurisprudenziale la qualificazione del fatto come furto in tutte quelle ipotesi nelle quali l'illecito consumo di energia era avvenuto mediante allacciamento abusivo, con congegni od accorgimenti tecnici inseriti nell'impianto prima del flusso dell'energia nel contatore, o mediante congegni che escludevano il regolare funzionamento del contatore.
È stato affermato, difatti, che è configurabile nei suddetti casi il reato di furto poiché l'impossessamento dell'energia avviene prima della "traditio" per mezzo del contatore.
Venendo invece alla questione controversa, in alcune pronunce (fra le più recenti: Sez. 1, 30 maggio 1989, Mennello, Rv. 181450; Sez. 2, 12 ottobre 1989, Iannone, Rv. 182241) viene ravvisato il reato di truffa nel consumo illecito di energia commesso mediante alterazione o manomissione del contatore, cioè mediante atti che interferiscono sul sistema di registrazione dei consumi. L'alterazione del contatore va ad integrare - secondo detto orientamento - quella condotta fraudolenta che maliziosamente influisce sulla formazione del consenso dell'ente erogatore, basato sulla correlazione dell'erogazione alla misurazione e prezzo. Come è stato osservato in dottrina, l'agente, facendo apparire sul contatore un'entità numerica diversa dal consumo reale, induce l'ente somministrante a procurarsi un danno con la fatturazione di una minore quantità di energia.
In conclusione. secondo l'orientamento suddetto, il consenso del soggetto passivo viene "carpito fraudolentemente", rimanendo l'ente defraudato di una parte del prezzo dovuto, in conseguenza dell'artificio (Sez. 1, 19 maggio 1986, Chiodini, Rv. 172726). 6 . L'orientamento opposto, condiviso da questo Collegio, si fonda sull'esclusione del consenso dell'ente erogatore, sia quando l'agente abbia fatto uso di congegni che impediscono la registrazione dei consumi sia qualora vengano adottati sistemi volti a far risultare un consumo inferiore al reale (per tutte: Sez. 4, 22 novembre 1989, La Greca, Rv. 182623). Esattamente in termini al caso che ha dato luogo alla questione, è stato affermato che il consumo illecito di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato sia che risulti evitata qualsiasi registrazione, integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla violenza sulle cose (Sez. 2, 23 marzo 1992, Tedesco, cit.). La tesi giurisprudenziale in esame s'inquadra esattamente nella disciplina giuridica del rapporto tra ente erogatore e consumatore. Invero, il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l'obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quota di energia.
L'entità della somministrazione, in relazione alla quale deve essere corrisposto il prezzo, viene misurata dal contatore, e quindi detta misurazione non solo definisce la prestazione erogata in termini quantitativi ma, correlativamente, determina il momento in cui l'energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministrante all'utente.
Con la conseguenza che ogni difettosa misurazione (o in quanto non avvenuta od avvenuta per entità inferiori) deve essere configurata come sottrazione di energia senza il consenso dell'ente proprietario.
Difatti, solamente a seguito dell'esatta misurazione si determinano sia la pattuita uscita dal patrimonio dell'ente dell'energia elettrica, della quale l'ente stesso ha assunto l'obbligo di somministrazione, sia nel contempo il conseguimento della sua disponibilità da parte dell'utente in conformità all'accordo posto in essere.
In assenza di detta misurazione, che ha la valenza di individuare l'entità della cosa trasferita all'utente, e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, si configura un impossessamento illecito dell'energia elettrica da parte dell'agente; fatto che esattamente va qualificato sotto l'ipotesi criminosa del furto.
La condotta dell'agente, all'evidenza, prescinde dall'induzione in errore del somministrante, ed è diretta all'impossessamento dell'energia elettrica utilizzando i mezzi necessari a superare, anche con l'artificio, la contraria volontà dell'ente proprietario. Invero, il conseguimento del profitto non può ritenersi in rapporto di consequenzialità causale con l'artificio o il raggiro, né tale scopo illecito si realizza attraverso l'attività volontaria e cosciente del soggetto passivo, atteggiamento volitivo del tutto assente nella specie.
Pertanto, il motivo di ricorso, che ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite, deve essere ritenuto infondato. 7 . Parimenti infondato è il motivo con il quale viene enunciata la violazione dell'art. 603 comma 1 c. p. p. , per mancata rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale.
La Corte di Appello, con motivazione adeguata e logicamente plausibile. ha ritenuto di non accogliere la suddetta richiesta trattandosi di prova non utile e per giunta di fonte inattendibile. Trattasi di apprezzamento non sindacabile da parte del giudice di legittimità, avendo la Corte di Appello dato ragione dell'esercizio del potere discrezionale di cui alla citata norma processuale. L'art. 603 comma l, difatti, riferisce la rinnovazione dell'istruzione ad una situazione di carattere eccezionale determinata dalla necessità di assumere o riassumere elementi probatori dotati di specifica decisività, in presenza di lacune, incertezze o contraddizioni riscontrate nei dati già acquisiti al processo (Cass. Sez. 6, 17 aprile 1996, Mazza ed altri, Rv. 204780). Orbene, nella sentenza impugnata è stato escluso proprio il suddetto presupposto ai fini del positivo esercizio del potere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
In ordine,, infine, alla censura, peraltro enunciata in termini privi di specificità, relativa al mancato esercizio di ufficio del potere del giudice di appello di applicare il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 597 comma 5 c.p.p., osserva questo Collegio che, in assenza di richiesta dell'impugnante, la Corte di Appello non aveva alcun dovere di motivare detto mancato esercizio, trattandosi di potere discrezionale, né, proprio per tale natura, il mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso il 9 ottobre 1996.