Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 10495
CASS
Sentenza 9 ottobre 1996

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In tema di dichiarazione di contumacia, l'astensione dall'attività professionale proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura non può essere ricondotta alla categoria delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, non attenendo alla sua sfera personale.

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.

È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d'appello; infatti l'art. 148, primo comma, cod. proc. pen., a norma del quale <<le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni>>, si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto d.p.r. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 cod. proc. pen.

L'assenza del difensore dovuta all'erroneo convincimento della sopravvenienza di una causa di rinvio del dibattimento (nella specie: ipotizzata astensione di un membro del collegio giudicante) non può essere considerata come conseguente a legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.

In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen., di applicare d'ufficio il beneficio, ne' tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 10495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10495
Data del deposito : 9 ottobre 1996

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