Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Il giudice di appello che, su impugnazione del P.M., riformi una sentenza di primo grado, modificando la natura della pena, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 40865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40865 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/09/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 1856
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 008436/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NT, N. IL 12/06/1957;
2) CA UC, N. IL 27/05/1977;
avverso SENTENZA del 14/03/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile avvocato ARRIA Claudio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TA NI e TA LU sono stati condannati nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, emessa in data 12 novembre 2004 e della Corte di Appello di Brescia del 14 marzo 2006 - alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile perché ritenuti colpevoli dei delitti di minaccia e lesioni gravi in danno di GI IN, già invalido civile al 75%, e colpito con calci e pugni dagli imputati.
Va detto che avverso la decisione di primo grado, oltre alla impugnazione degli imputati, vi è stato l'appello del Pubblico Ministero che si era doluto non solo del giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti compiuto, ma anche del fatto che il reato così come contestato era di competenza del Tribunale e, quindi, non si sarebbe potuta applicare la pena pecuniaria.
Proprio in accoglimento di tale ultimo motivo di impugnazione la Corte di merito condannava i due imputati alla pena della reclusione senza concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con il ricorso per cassazione TA NI e TA LU hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza dell'art. 148 c.p.p., comma 5, artt. 420, 484 e 601 c.p.p. perché, disposto il rinvio della udienza per adesione di un difensore alla proclamata astensione di categoria, la Corte non aveva inviato l'avviso per la udienza successiva anche al codifensore non comparso alla prima udienza;
2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte lesa e violazione dell'art. 192 c.p.p. non confortando la perizia le dichiarazioni della parte offesa;
3) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 59 e 583 c.p. perché le conseguenze delle lievi lesioni patite dalla parte lesa erano del tutto imprevedibili non essendo i ricorrenti a conoscenza delle pregresse cattive condizioni di salute della parte lesa;
4) Vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e art.533 c.p.p., comma 2 perché la Corte di merito in motivazione ha chiarito che la pena base era di un anno di reclusione, pena che è restata invariata nonostante la ritenuta continuazione tra il delitto di lesioni e quello di minaccia, con conseguente incertezza in ordine alla determinazione della pena base per il reato più grave;
5) Violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e art. 597 c.p.p. perché nonostante la richiesta del difensore di concessione del beneficio agli imputati incensurati, ancorché erroneamente non verbalizzata, la Corte di merito non ha motivato il rigetto della richiesta. Con memoria difensiva la parte civile ha contestato tutti i motivi di ricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dello stesso. I primi quattro motivi posti a sostegno del ricorso dei due TA sono infondati.
L'avvocato LL, codifensore dei TA, non si è presentato all'udienza del 17 gennaio 2006; a tal udienza la Corte prese atto della adesione alla astensione di categoria dell'altro difensore e dispose il rinvio del processo.
All'avvocato LL, che non aveva in alcun modo giustificato la sua assenza ne' aveva dichiarato di astenersi dalla stessa per adesione alla agitazione di categoria, non venne spedito avviso per la nuova udienza per la quale era stato disposto, come detto, rinvio alla udienza del 17 gennaio 2006.
Tale situazione ha determinato l'eccezione di nullità, che è però infondato dal momento che l'assenza del LL era ingiustificata e non motivata da un legittimo impedimento.
Cosicché del tutto legittimo è il ricorso alla disposizione dell'art. 148 c.p.p., comma 5 secondo il quale gli avvisi dati all'udienza verbalmente dal giudice sostituiscono le notificazioni. A nulla rileva, poi, che il LL non fosse stato in tale circostanza sostituito ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 perché la presenza all'udienza del codifensore non consentiva il ricorso all'istituto della sostituzione processuale.
In ipotesi siffatte, quando cioè l'assenza non sia dovuta a legittimo impedimento e non sia in alcun modo giustificata, nessun avviso di rinvio dell'udienza deve essere spedito, gravando sull'interessato l'onere di accertarsi degli sviluppi del procedimento (in tal senso vedi Cass., Sez. 6, n. 49125 in data 1 ottobre 2003 - dep. 22 dicembre 2003 - ). Non è ravvisabile, pertanto, la denunciata nullità.
Ai limiti della ammissibilità è il secondo motivo di impugnazione con il quale è stata contestata la valutazione di attendibilità della parte lesa operata dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
In effetti sembra che i ricorrenti sollecitino una nuova valutazione degli elementi di prova evidentemente impossibile in sede di legittimità.
In ogni caso i giudici del merito hanno lungamente motivato sul punto ed hanno spiegato che il racconto dello IN sul pestaggio subito appare coerente e pienamente credibile, nonostante alcune contraddizioni definite del tutto marginali e dovute al tempo trascorso dal fatto.
Inoltre il racconto della parte lesa, secondo la Corte di merito, risulta confermato dagli esiti della perizia tecnica espletata, che ha ritenuto le lesioni subite compatibili con l'aggressione descritta.
Il fatto che il perito si esprima in termini di probabilità non assume alcun significato perché è del tutto evidente che ematomi e contusioni possano essere causati anche da fatti diversi da una aggressione;
il fatto rilevante è che le lesioni riscontrate allo IN siano del tutto compatibili con le riferite modalità del pestaggio.
Infine con una motivazione precisa i giudici di merito hanno spiegato perché il racconto della parte lesa aveva trovato conferma anche nelle deposizioni dei testimoni OR, VA, IG e ES, nonostante alcune reticenze, puntualmente segnalate, dei OR. La motivazione della sentenza impugnata che sorregge l'affermazione di responsabilità degli imputati succintamente richiamata appare del tutto logica oltre che congrua e, quindi, il motivo di ricorso appare infondato.
Del pari infondato è il terzo motivo di impugnazione. Il selvaggio pestaggio dello IN, che è stato scaraventato giù dalla bicicletta e colpito con calci da entrambi gli imputati ha prodotto le gravi lesioni accertate dal perito, lesioni del tutto compatibili con le modalità dell'aggressione.
È probabile che la guarigione dello IN sia risultata più difficile per le precarie condizioni di salute della parte lesa, che era invalido al 75%, condizioni certamente note ai due aggressori dal momento che si trattava di confinanti e vicini di casa ed anzi i TA avevano acquistato la proprietà proprio dallo IN. Sostenere, peraltro tardivamente, in tale contesto che i ricorrenti ignoravano le condizioni di salute della parte lesa è, pertanto, circostanza del tutto inverosimile.
In ogni caso non è possibile invocare nel contesto descritto la disposizione di cui all'art. 59 c.p., comma 2 perché la gravità delle lesioni prodotte dall'azione lesiva viene posta oggettivamente a carico degli agenti non essendo assolutamente prevedibile la entità delle stesse, determinata come è da una serie di fattori quali le modalità della caduta, le condizioni della vittima al momento dell'aggressione ecc. ecc..
Inammissibile è il quarto motivo di impugnazione dal momento che il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di merito, riconosciuta la continuazione tra i due reati ritenuti e determinata la pena base per il più grave delitto di lesioni, ha omesso di aumentare la pena base per effetto dell'art. 81 cpv. c.p.. È di tutta evidenza che l'imputato non può avere alcun interesse concreto a vedersi infliggere una pena più elevata di quella comminatagli;
il motivo è, quindi, inammissibile per mancanza di interesse. È, invece, fondato l'ultimo motivo di impugnazione concernente la mancata concessione in grado di appello della sospensione condizionale della pena inflitta.
È bene ricordare che i TA erano stati condannati in primo grado alla pena pecuniaria perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto il reato contestato di competenza del giudice di pace. In applicazione della normativa che disciplina le sanzioni comminabili per i reati di competenza del giudice di pace il Tribunale evidentemente non concesse il beneficio di cui all'art. 163 c.p.. Come già ricordato avverso tale decisione aveva proposto appello la Pubblica Accusa, mentre gli imputati, pur impugnando la sentenza non chiesero la concessione del ricordato beneficio non avendo alcun interesse a farlo tenuto conto del tipo di condanna inflitta e del fatto che per le pene applicabili dal giudice di pace non è concedibile il beneficio di cui all'art. 163 c.p.. In ipotesi siffatte, quando cioè il giudice di secondo grado, su impugnazione del Pubblico Ministero, riformi una sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, oppure riformi una sentenza di condanna aggravando la pena o modificandone la natura, il giudice di appello deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte circa l'eventuale mancata concessione della sospensione condizionale della pena (così Cass., Sez. 6, n. 12839 del 19 febbraio 2005 (dep. 6 aprile 2005); vedi anche Cass., Sez. 6, n. 32966 del 13 luglio 2001 (dep. 4 settembre 2001)). In base a tale indirizzo giurisprudenziale, quindi, il giudice di appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere - dovere attribuitogli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, come nel caso di specie, per l'applicazione della sospensione condizionale della pena.
La mancata motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame limitatamente alla mancata pronuncia in grado di appello sulla sospensione condizionale della pena. Il ricorso deve essere rigettato nel resto ed i ricorrenti debbono essere condannati in solido, perché soccombenti in ordine alla confermata responsabilità degli imputati, alla rifusione delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena;
Rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di assistenza legale della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007