Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2009, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 23/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1885
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 14765/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UC CE N. IL 20/11/1966;
2) UC LU N. IL 07/10/1968;
3) IO PE N. IL 12/05/1976;
4) IO TR N. IL 28/05/1977;
5) RI BE N. IL 30/06/1979;
6) EL LV MA N. IL 14/02/1967;
7) SS LO N. IL 15/11/1971;
8) IC VI N. IL 03/11/1975;
9) ACORAZIO N. IL 02/03/1972;
10) SS MASSIMILIANO N. IL 02/09/1971;
avverso la sentenza n. 421/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla mancata concessione dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73, comma 5, il rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. PASSALACQUA per SS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento ha tratto origine da un'indagine della Guardia di finanza di Messina sull'attività di alcune persone, che apparivano coinvolte in quell'ambito territoriale in traffici illeciti di stupefacenti, quali cocaina, extasy, hashish e marijuana. La complessa attività investigativa, sviluppatasi con intercettazioni telefoniche ed ambientali, collegate a servizi di osservazione e controllo, perquisizioni e sequestri, aveva portato alla richiesta di rinvio a giudizio di 34 persone, imputate sia di delitti associativi in materia di stupefacenti, sia di specifici delitti di spaccio, alcune delle quali hanno poi definito la propria posizione all'udienza preliminare con richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. e segg.. Venti imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato, concluso con la sentenza in data 12 luglio 2007 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Messina nei confronti della quale hanno proposto appello 17 imputati. Nei riguardi della sentenza in data 3 ottobre 2008 della TE d'appello di Messina - che, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, ha ritenuto in via più generale, per l'ipotesi associativa sub 1), il ricorrere dell'attenuate di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 6, ed ha poi dettato specifiche disposizioni relative, come si vedrà, a singoli imputati - hanno proposto ricorso per cassazione UC RC, UC UI, RI OB, EL OR IO, AC RA, IO TR, IO SE, IC VI, SS IA e SS RO.
1) UC RC è stato dichiarato, dal Giudice dell'Udienza preliminare, colpevole del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestato al capo 1), nonché dei delitti di cessione di stupefacenti (hashish e cocaina) rubricati ai capi 15), 16), 18) e 19), in continuazione fra di loro e con attenuanti generiche equivalenti;
la TE d'appello ha ritenuto l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ed ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.1) Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge nonché difetto di motivazione. In particolare sostiene che la sentenza del giudice d'appello avrebbe inadeguatamente valutato le risultanze delle intercettazioni telefoniche, avendo desunto la sua partecipazione all'associazione da conversazioni che in realtà avrebbero avuto per oggetto la sua regolare attività lavorativa, e che, in ogni caso, la partecipazione all'associazione sarebbe stata ingiustamente ritenuta sulla base della sola commissione di singoli reati di cessione.
1.2) Deduce infine violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la TE di merito esplicitato gli elementi considerati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
2) UC UI è stato dichiarato, dal primo giudice, colpevole del delitto associativo sub 1), nonché dei delitti di cessione di hashish rubricati ai capi 10) e 12), in continuazione fra di loro e con attenuanti generiche prevalenti;
la TE d'appello, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.1) Ricorre per cassazione UC deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, nonché difetto di motivazione. In particolare, sostiene che la sentenza del giudice d'appello sarebbe affetta da illogicità manifesta in quanto avrebbe confermato la decisione del primo giudice riportandosi sostanzialmente alle motivazioni della sentenza appellata, senza considerare i motivi di gravame sottoposti al suo esame, perché avrebbe valutato la sua posizione unitamente a quella degli altri, e non avrebbe considerato le specifiche doglianze che lo riguardavano, finendo per attribuirgli un ruolo di attivo spacciatore che emergenze processuali a cui fa un espresso riferimento non sarebbero in grado di confermare. 2.2) Deduce infine violazione di legge per non aver la TE territoriale affrontato, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la questione, sollevata con il gravame, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3) RI OB è stato dichiarato dal G.U.P. colpevole dei delitti, di partecipazione alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, contestati ai capi 1) e 2), nonché dei delitti di cessione di stupefacenti (hashish, cocaina ed extasy) rubricati ai capi 7), 8), 9) ed 11), in continuazione fra di loro e con attenuanti generiche equivalenti;
con l'impugnata sentenza la TE d'appello ha assolto il prevenuto dal delitto associativo sub 2), ha ritenuto quanto al capo 1) l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ed ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3.1) Ricorre per cassazione il prevenuto sulla base di tre motivi. 3.1.1) Con il primo articolato motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati - fine, di cui ai capi 7), 8), 9) ed 11), nonché del delitto di associazione per delinquere rubricato sub 1) per non aver la TE territoriale esaminato e valutato le doglianze espresse nei motivi di appello;
deduce altresì illogicità manifesta della sentenza per essersi radicato il convincimento del giudice su assunti contrari alle comuni massime di esperienza.
3.1.2) In particolare, sostiene che la sentenza del giudice d'appello avrebbe omesso del tutto la motivazione sul ricorrere dei delitti - scopo, di cessione di stupefacenti, sub 7), 8) ed 11) della rubrica, affermando che sul punto non v'erano state doglianze in sede di gravame, mentre, al contrario, erano state svolte critiche alla lettura in chiave accusatoria che primo giudice aveva fatto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche.
3.1.3) In ogni caso il ricorrente rileva, facendo anche puntuale riferimento alle espressioni che il giudice avrebbe erroneamente interpretato, che la lettura delle registrazioni da cui il giudice del merito aveva tratto le conclusioni sulla sua responsabilità non era stata corretta, perché in contrasto con la comune esperienza, o in ogni caso basata su dati non sufficientemente chiari nell'individuare la destinazione allo spaccio delle sostanze acquistate dal prevenuto (es. capo 9).
3.1.4) In più, deduce travisamento della prova per avere il giudice del merito valutato come riferibili all'imputazione sub 11) intercettazioni, perquisizione e sequestro riguardanti un episodio verificatosi la sera del 7 novembre 2003 e non la giornata dell'11 novembre 2003, alla quale l'imputazione espressamente si riferisce. 3.1.5) Quanto al delitto associativo, H ricorrente si duole del mero rinvio da parte della TE di merito al contenuto dei brogliacci di intercettazione telefonica, già valorizzato dal G.U.P., senza affrontare le ragioni di irrilevanza sviluppate nel gravame. 3.2) Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove, pur avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6, aveva negato il riconoscimento dell'attenuante di cui al cit.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, senza considerare che l'art. 74, comma 6, prevede espressamente l'associazione costituita per commettere uno dei fatti descritti nell'art. 73, comma 5. 3.3) Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver la TE di merito rideterminato la pena facendo riferimento, quale reato più grave, a quello di cui al capo 19), reato mai contestato all'imputato ed invece ascritto ad altri soggetti.
3.3.1) Inoltre il giudice d'appello non avrebbe motivato sulla richiesta di una valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e sulla doglianza relativa all'entità della pena, fissata in misura superiore al minimo edittale, rilievi tutti contenuti nell'atto di impugnazione.
4) EL OR IO è stato dichiarato, dal primo giudice, colpevole del delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo 1), con attenuanti generiche prevalenti;
la TE d'appello di Messina ha ritenuto anche l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ed ha ridotto la pena, con revoca della pena accessoria applicata in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
4.1) Ricorre per cassazione deducendo violazione di legge nonché difetto di motivazione. In particolare, sostiene che la sentenza del giudice d'appello avrebbe inadeguatamente valutato le risultanze delle intercettazioni telefoniche, avendo desunto la sua partecipazione all'associazione da conversazioni che non sarebbero state connotate da quella inequivocità, decifrabilità e chiarezza dei significati che la giurisprudenza richiede per giustificare un'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. 5) IC VI, SS IA, AC RA e IO SE sono stati dichiarati, dal Giudice dell'Udienza preliminare, colpevoli del delitto associativo contestato al capo 1), con attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, quanto ai primi due, ed equivalenti quanto agli altri due;
IO TR è stato dichiarato, dal primo giudice, colpevole oltre che del citato delitto associativo, anche dei delitti di cessione di stupefacenti (hashish, extasy e cocaina) rubricati ai capi 9) e 14), in continuazione fra di loro e con attenuanti generi che equivalenti.
5.1) Con l'impugnata sentenza la TE d'appello di Messina ha ritenuto, quanto al capo 1), l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, ed ha ridotto a tutti la pena, revocando le pene accessorie applicate in primo grado e confermando nel resto la sentenza impugnata.
5.2) Propongono ricorso per cassazione i predetti imputati con unico atto del difensore di fiducia e deducono tutti, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto associativo per l'omessa valutazione dei rilievi dell'atto di appello, osservando che dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto sarebbe stato male interpretato dai giudici del merito, non sarebbe emersa altro che una serie incrociata di cessioni e di acquisti di modestissime quantità di stupefacenti fra giovani che si conoscevano da tempo senza che da un tale intreccio si potesse trarre la conclusione della sussistenza di un qualsiasi organismo associativo, anche sotto il profilo della mutua assistenza fra i sodali.
5.2.1) I singoli imputati poi deducono con distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere di ciascuno di loro. 5.3) La IC deduce l'omessa valutazione delle doglianze sviluppate con l'atto d'appello, avendo la TE territoriale ripreso le argomentazioni del primo giudice nel ritenerla coinvolta nelle attività ascritte agli altri ed evidenzia come una tale pretesa collaborazione si fosse manifestata in soli pochi giorni, riferiti ad un solo episodio, senza che la sua partecipazione fosse andata oltre una funzione di mera comunicazione, senza alcun diretto intervento e senza la consapevolezza del possibile inserimento di quell'episodio in un più ampio contesto di attività organizzata.
5.4) Il SS lamenta che la TE territoriale ne abbia ritenuto la partecipazione all'associazione per il coinvolgimento come intermediario in un acquisto, o tentato acquisto, di stupefacente, da parte di PA e TR, giunti a Roma da Messina, senza che fossero state dimostrate la stabilità della sua adesione al gruppo, il ruolo rivestito - posto che oggetto del procedimento nei suoi confronti era stato un solo, circoscritto, episodio - nonché la consapevolezza del suo inserimento in un organismo associativo volto al traffico di stupefacenti, su cui era stato sviluppato un motivo di impugnazione non considerato dal giudice d'appello. 5.5) AC RA deduce il travisamento delle intercettazioni telefoniche in quanto i giudici del merito avrebbero ritenuto il suo ruolo di fornitore di stupefacente, mentre lui era solo un consumatore intossicato, e riesamina il contenuto di alcune intercettazioni, affermando che i giudici avrebbero tratto conclusioni erronee dal testo delle conversazioni trascritte, avrebbero considerato quale significativa utilizzazione di linguaggio criptico, riferito alla sostanza stupefacente, il contenuto di alcuni dialoghi il cui oggetto erano, al contrario, proprio i materiali ed i prodotti di cui si occupava per lavoro, così come riferite all'attività lavorativa sarebbero state le annotazioni di somme rinvenute su di un appunto sequestrato.
5.6) IO SE si duole che sia stata ritenuta la sua partecipazione all'associazione, in quanto considerato collaboratore di RI e del fratello TR, mentre da nessuno degli elementi emergenti dalle intercettazioni si sarebbero potute trarre tali conclusioni.
5.7) IO TR censura l'interpretazione data dai giudici del merito agli elementi di causa, in quanto sarebbe stata tratta la prova di un suo stabile inserimento nella compagine associativa da contatti del tutto neutri, o in quanto, sarebbero comunque stati valorizzati in quel senso i suoi contatti con il RI, i UC ed altri dei pretesi consociati, che, in realtà, erano dipesi unicamente dalla necessità, peraltro isolata, di reperire stupefacenti per proprio uso, ricerca rivelatasi spesso infruttuosa. 5.7.1) Con riferimento alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui ai capi 9) e 14) deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata dove, pur avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.74, comma 6, aveva negato il ricorrere, in relazione ai delitti di cessione di stupefacenti, dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con riguardo alla dedizione dell'imputato allo spaccio ed alla collaborazione sempre garantita a RI ed agli altri sodali che avrebbero qualificato il suo contributo ed i fatti in termini di gravità, senza considerare che l'art. 74, comma 6, prevede espressamente l'associazione costituita per commettere uno dei fatti descritti nell'art. 73, comma 5 e che sarebbe contraddittorio prevedere, da un lato un'associazione volta alla commissione di fatti di lieve entità, connotati quindi dalla ripetitività, e poi escludere l'attenuante, proprio in relazione alle caratteristiche di ripetitività del comportamento. 6) SS RO è stato dichiarato, dal primo giudice, colpevole del delitto di ricezione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) contestato al capo 7), in continuazione e con attenuanti generiche;
con l'impugnata sentenza la TE d'appello di Messina ha ritenuto l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed ha ridotto la pena, confermando nel resto.
6.1) Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge nonché difetto di motivazione in quanto la TE avrebbe motivato la conferma della sentenza di primo grado con meri riferimenti alle argomentazioni del G.U.P., senza considerare le censure sviluppate nei motivi di appello e senza considerare che dalle intercettazioni non emergevano elementi che indicassero la destinazione della droga allo spaccio.
6.2) Con un secondo motivo deduce violazione di legge e travisamento della prova per la non corretta valutazione da parte dei giudici del merito del contenuto delle intercettazioni, dalle quali cui non si potrebbe trarre la conclusione che le sostanze oggetto delle conversazioni fossero destinate allo spaccio, e riporta i diversi passaggi delle registrazioni che confermerebbero tali sue argomentazioni.
6.3) Con un terzo motivo deduce violazione di legge per difetto di contestazione essendo stato il SS condannato per il delitto rubricato al capo 7), mentre in epigrafe gli veniva ascritto il delitto di cui al capo 6).
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) In tutti i ricorsi degli imputati di partecipazione al delitto associativo viene dedotta violazione di legge per essere stata ritenuta, sulla base delle emergenze processuali, l'esistenza di uno stabile vincolo che unisse i prevenuti in un unico organismo associativo.
7.1) Rileva il collegio che i giudici del merito hanno ritenuto il ricorrere del delitto associativo contestato sub 1), evidenziando con puntuali riferimenti alle emergenze processuali (ed il primo giudice con una particolarmente diffusa e ragionata riproduzione dei testi delle registrazioni da cui riteneva di dover trarre le proprie conclusioni), gli elementi che qualificavano i rapporti instauratisi fra i diversi imputati i quali, nel periodo oggetto del procedimento, si erano dedicati ad una continuativa attività di spaccio di stupefacente nella loro zona di residenza.
7.2) Sono stati messi in rilievo i costanti rapporti fra i vari imputati, l'individuazione di diversi canali di rifornimento, anche al di fuori dell'area siciliana, gli elementi sintomatici dell'esistenza fra costoro di una radicata consuetudine a trattare sostanze stupefacenti, quali l'utilizzo di una serie di termini con cui venivano indicate le diverse sostanze e le relative quantità, termini che apparivano di immediata comprensione per i vari interlocutori, a dimostrazione di una consolidata consuetudine di relazioni aventi per oggetto la droga. I giudici del merito hanno posto in evidenza come le attività dei prevenuti, anche se non immediatamente collegate nella loro realizzazione concreta, traevano supporto dall'esistenza di un costante reciproco sostegno nella ricerca della merce degli uni presso gli altri, qualora vi fosse momentanea indisponibilità per chi avesse in corso una trattativa di vendita.
7.3) Rileva il collegio che per la sussistenza dell'associazione per delinquere volta al traffico di stupefacenti non occorre un'organizzazione dotata di particolare struttura, ma è sufficiente l'esistenza di un legame fra i sodali che si realizzi con le concrete attività di ciascuno loro, e che non è necessario che tutti gli associati si trovino in posizioni parallele ed operino in vista del perseguimento di un interesse coincidente, in quanto la diversità degli scopi personali e la differente utilità che i singoli si propongono di ricavare non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo, quando sia comune la consapevolezza che i costanti rapporti fra di loro costituiscono una rete la cui presenza agevola la realizzazione dei loro scopi, rappresenta un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose e, per converso, si pone come struttura pericolosa per l'ordine pubblico per il suo permanere oltre le (ed indipendentemente dalle) singole manifestazioni del commercio illecito.
7.4) I giudici del merito hanno adeguatamente individuato nel complesso materiale istruttorio gli elementi da cui poteva trarsi la convinzione dell'esistenza di un siffatto vincolo fra i diversi associati, con argomentazioni complete e prive di difetti di consequenzialità logica, così che le doglianze dei ricorrenti sulla sussistenza del vincolo associativo fra di loro nella concreta situazione emersa dal procedimento appaiono al Collegio manifestamente destituite di giuridico fondamento. 8) Con riferimento ai motivi singolarmente proposti dai prevenuti, osserva il Collegio che il ricorso di UC RC è inammissibile in quanto del tutto generico, non indicando con la dovuta precisione a quali doglianze sviluppate nel gravame la TE territoriale non avrebbe dato adeguata risposta.
8.1) Le sentenze dei giudici del merito, da valutarsi come un unico complesso motivazionale, hanno evidenziato diffusamente tutte le circostanze emergenti dalle intercettazioni (il primo giudice riportando i passi delle captazioni di cui ha fornito un'interpretazione del tutto plausibile e logica, esplicitando gli elementi da cui dedurre che alcune espressioni non potessero che riferirsi a transazioni relative a stupefacenti) nelle quali il UC appariva essere dedito ad un'intensa attività di spaccio, posta in essere con continuità, ed hanno evidenziato come una tale attività si inserisse in un più ampio contesto di relazioni a lui riconducibili.
8.1.2) Del tutto corretta è l'affermazione della TE territoriale secondo cui intorno a UC ruotavano sia giovani alla ricerca di droga, sia altre persone che chiedevano suoi interventi per piccole forniture, che altri ancora, i quali con una certa stabilità, si confrontavano con lui per la soluzione di vari problemi, come le momentanee carenze di sostanze ed i ritardi nei pagamenti di alcuni acquirenti;
in ciò la TE di merito ha adeguatamente risposto alle doglianze dell'appellante, del tutto generiche a fronte della sentenza del primo giudice che aveva elencato diffusamente le conversazioni dalle quali aveva tratto la convinzione che UC avesse fatto parte, in posizione di rilievo, della rete di rapporti e di reciproca assistenza ed aiuto fra i prevenuti, di cui tutti costoro beneficiavano nella gestione della loro attività di spaccio.
8.1.3) Sul punto, il ricorso per cassazione è ancor più generico, ed in ogni caso inammissibile, perché finisce solo per dolersi di un'inadeguata interpretazione da parte dei giudici del merito delle risultanze delle captazioni di conversazioni ritenute rilevanti, con ciò sottoponendo al giudizio di legittimità una non ammissibile questione di fatto, riservata alla cognizione del giudice del merito. 8.2) Il secondo motivo di ricorso è generico, anche perché, a fronte di un trattamento sanzionatorio individuato dalla TE (per il delitto di cui al capo 19, ritenuto più grave), in misura superiore al minimo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nella più favorevole previsione di cui alla L. n. 49 del 2006, il ricorso non rileva quali elementi, non considerati, il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare per la determinazione della pena in misura inferiore, mentre la sentenza della TE territoriale ha bene evidenziato, nell'esaminare i concreti episodi di spaccio, come la caratura criminale del UC non fosse certo marginale, riferendosi pertanto ad un elemento sicuramente valutabile ai sensi dell'art. 133 c.p., così che la mera indicazione dell'entità della pena ha trovato un supporto del tutto adeguato nell'intero complesso motivazionale, perché è principio pacifico nella giurisprudenza di questa TE che, quando il giudice abbia esaminato anche nel corpo della motivazione elementi di fatto corrispondenti ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p., il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità.
9) Il primo motivo del ricorso di UC UI è generico, non indicando quali specifiche doglianze del gravame non sarebbero state considerate dalla TE.
9.1) La sentenza del primo giudice aveva indicato compiutamente le circostanze emergenti dalle intercettazioni telefoniche in cui il UC appariva dedito ad un'intensa e continuativa attività di spaccio per buona parte orbitante intorno al suo bar, e poi aveva segnalato che una tale attività si inseriva in un più ampio contesto di relazioni riferibili al cugino UC RC, evidenziando come il prevenuto facesse in più occasioni da supporto al cugino, prestandosi a recuperare i suoi crediti nei confronti di acquirenti di stupefacente, a sostituirlo negli incontri con soggetti interessati all'attività illecita, a fornire al cugino stupefacente che l'altro spacciava, a tenere contatti con IO per rifornirlo di stupefacenti ricevuti dal cugino, a cooperare in attività di minuta cessione, ed aveva per tali motivi ritenuto provato il suo inserimento nella compagine associativa.
9.1.2) L'appello del prevenuto si era limitato a sostenere come fosse difficile inquadrare UC fra i partecipanti dell'associazione per delinquere, non essendo stata acquisita la prova di una sua adesione stabile e non essendo riuscito il primo giudice ad indicare alcun elemento indiziante della stabilità del vincolo, a parte i due episodi contestati autonomamente. Si trattava quindi di un gravame del tutto generico a fronte del quale la TE territoriale non ha potuto che ripercorrere sinteticamente le argomentazioni del primo giudice, per ritenere che il UC fosse inserito in un gruppo di spacciatori che avevano intessuto fra di loro una rete di stabili collegamenti;
in ciò la sentenza della TE di merito si sottrae alle peraltro generiche doglianze del ricorrente in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa TE, che nel caso in cui le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (cfr. Sez. 6, sent. n. 31080 del 14/06/2004, Rv. 229299, ric. Cerrone;
Sez. 5, sent. n. 3751 del 15/02/2000, Rv. 215722, ric. Re Carlo;
Sez. 5, sent. n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643, ric. Maf-feis; conf. ASN 198809556, Rv. 179273; ASN 199007518, Rv. 184447; ASN 199413075, Rv. 200737; ASN 199210583, Rv. 192134).
9.2) Quanto al secondo motivo si deve osservare che pur non rinvenendosi nell'atto di appello uno specifico motivo di gravame che argomentasse in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, attesa l'entità della pena inflitta dal primo giudice, pur tuttavia l'appellante, in chiusura dell'atto di impugnazione, dopo aver chiesto una rivalutazione della propria posizione in senso riduttivo rispetto alle conclusioni del primo giudice, aveva rilevato che le modalità del fatto e le considerazioni esposte nella sentenza del primo giudice avrebbero dovuto orientare per una diversa qualificazione dei reati, con una pena ridotta al minimo e "con i doppi benefici di legge".
9.2.1) La TE territoriale, nel riformare la prima sentenza con l'applicazione al UC di una pena di anni due di reclusione, ha omesso di prendere in considerazione la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, che, come visto, l'appellante aveva riferito a circostanze già evidenziate dalla sentenza del primo giudice, il quale aveva valutato prevalenti le attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza. 9.2.2) È principio affermato dalla giurisprudenza di questa TE (cfr. Sez. 6^ sent. n. 32966 del 13/7/2001, Rv 220729, ric. Colbertardo ed altro) che il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento.
9.2.3) L'omissione di ogni valutazione ai fini della concessione o meno del beneficio, a fronte di una richiesta della parte che evidenziava, sia pur sinteticamente, elementi valutabili ex artt. 163 e 164 c.p., impone a questa TE, anche a fronte di un motivo di ricorso sintetico, ma che si riporta ad una sufficiente sollecitazione nei riguardi della TE di merito, di annullare sul punto la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice d'appello al fine di un'adeguata rivalutazione dei dati di fatto che possano, o meno, giustificare la concessione a UC UI dell'invocato beneficio.
10) Il ricorso di RI OB appare fondato esclusivamente con riferimento al secondo motivo, mentre infondate sono le doglianze svolte nel primo articolato motivo. 10.1) La TE territoriale, in relazione ai capi 7), 8) ed 11) non svolge un'apposita motivazione, facendo espresso riferimento all'inesistenza di doglianze al proposito, e ciò è corretto con riferimento all'atto di appello presentato dal difensore avv. Tracio;
è pur vero che l'appello del difensore avv. Autru Ryolo, nel contestare il valore accusatorio delle intercettazioni telefoniche, aveva fatto complessivo riferimento a tutte le imputazioni per le quali la prova era stata rinvenuta nel loro contenuto. Tuttavia anche un tal motivo di impugnazione - con cui ci si limitava ad affermare in generale che talune espressioni, usuali nei rapporti fra persone che si conoscevano da tempo, non si sarebbero potute considerare sintomatiche di un riferimento alla sostanza stupefacente - non aveva a specifico oggetto le diverse espressioni evidenziate dal primo giudice quali significative di un'attività di spaccio da parte del RI nelle circostanze riportate dai capi di imputazione. 10.1.2) L'impugnazione era quindi generica sul punto per non aver messo la TE di merito nelle condizioni di poter rivalutare le specifiche argomentazioni usate dal G.U.P. per ciascuna delle imputazioni considerate. Pertanto a fronte di motivi di appello inammissibili per carenza di specificità, la TE territoriale non aveva alcun obbligo di una puntuale disamina del contenuto delle intercettazioni con riferimento ai delitti di cui sopra, e di sviluppare un'apposita motivazione al proposito.
10.1.3) Inammissibili anche i rilievi del ricorrente in merito al capo 9). Invero nell'appello presentato dall'avv. Autru Ryolo mancavano specifici riferimenti al contenuto delle captazioni correlabili a quel capo di imputazione, mentre nell'appello dell'avv. Tracio si sosteneva genericamente che dalle conversazioni telefoniche si poteva comprendere che RI e IO avevano acquistato droga a Roma per uso personale, quando a quel proposito il G.U.P. aveva chiaramente evidenziato tutta una serie di conversazioni con diverse persone, fra di loro collegate, da cui aveva tratto la convinzione, motivata adeguatamente e congruamente, che parte della sostanza acquistata a Roma da quei due era destinata ad essere trasportata a Messina per l'utilizzo di terze persone, che dalle telefonate (ad es. TORRE quanto all'extasy) risultava avessero indicato ripetutamente quali tipi di stupefacenti volevano ricevere. In ogni caso, quella dell'appellante, di un presunto uso di gruppo, era mera congettura sulla cui consistenza lo stesso non aveva evidenziato elementi tali da contrastare la ricostruzione fatta dal primo giudice.
10.1.4) La TE territoriale ha comunque esaminato le doglianze dell'appello riguardo al capo 9) e le ha confutate facendo riferimento alla connessione ed alla sequenza temporale delle diverse conversazioni nonché al loro contenuto riferibile sia alla marijuana, in quantità e qualità che la TE valuta significative, sia a pastiglie di extasy, e ne ha poi espressamente evidenziato l'inconsistenza e genericità.
10.1.5) In sostanza il ricorso tende a proporre alla TE una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede, avendo i giudici del merito svolto quell'operazione, di loro esclusiva pertinenza, in modo completo, in riferimento alle prospettazioni del prevenuto, e con argomentazioni esenti da difetti di consequenzialità logica.
10.1.6) Quanto al rilievo concernente il capo 11), osserva il Collegio che la sentenza del G.U.P., nell'esaminare quel capo, si è riferita in modo inequivocabile a fatti avvenuti il 7.11 ed il 9.11 ed a cessioni proprio delle quantità di sostanze che vengono chiaramente indicate nel relativo capo di imputazione, la cui rubrica porta peraltro l'indicazione dell'11.11.
10.1.7) La doglianza del ricorrente è priva di fondamento perché l'indicazione del giorno 11.11 quale data di consumazione del reato non ha avuto incidenza alcuna sulle possibilità di difesa del prevenuto, posto che sia la sentenza che l'atto di appello avevano fatto inequivoco riferimento all'episodio di cessione a certo CIRAOLO, così come descritto nell'imputazione di cui si parla, apparendo del tutto evidente come il RI avesse potuto apprestare ed in concreto aveva apprestato le proprie difese in relazione a quel concreto episodio di spaccio, sufficientemente individuato a prescindere dall'indicazione della data nel capo di imputazione.
10.1.8) Per quel che concerne il delitto associativo, il Collegio, fermo quanto più sopra osservato in merito alla sussistenza del delitto, sulla partecipazione del RI rileva che l'appello, nelle sue differenti stesure, non superava il livello della genericità perché, pur finendo per ammettere la serie di rapporti del prevenuto con gli altri soggetti, si limitava poi a sostenere che le intercettazioni non sarebbero state sufficientemente chiare per qualificare tali rapporti come associativi, omettendo un qualsiasi esame del merito delle diverse captazioni, che il primo giudice aveva diffusamente riportato ed aveva esaminato nel loro valore dimostrativo della regolarità delle frequentazioni fra i sodali, evidenziando elementi quali l'utilizzo, nelle comunicazioni fra di loro, di linguaggio criptico, che gli interlocutori immediatamente comprendevano, per definire l'oggetto illecito del loro colloquio. 10.1.9) Un'impugnazione tanto generica, a fronte della compiuta disamina da parte del primo giudice di tutte le registrazioni di conversazioni dalle quali aveva tratto la convinzione che l'imputato aveva stabili collegamenti con altri soggetti che si dedicavano allo spaccio di stupefacenti nella zona del messinese e che tali relazioni avevano creato una rete la cui presenza non garantiva tanto ai partecipanti un profitto comune, quanto la sicurezza di portare avanti l'attività, potendo ciascuno contare sugli altri per l'approvvigionamento, non metteva, in definitiva, la TE di merito nelle condizioni di dover sviluppare argomentazioni più specifiche di quelle adottate con il riferimento alla correttezza della motivazione del G.U.P. nell'individuare il RI quale elemento di spicco del gruppo di sodali fra di loro collegati.
10.1.10) Il ricorso per cassazione, che si duole della mancata risposta alle doglianze dell'appello, appare quindi manifestamente infondato e teso, in conclusione, ad ottenere in sede di legittimità un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio già adeguatamente e sufficientemente esaminato dai giudici del merito. 10.2) Come anticipato sopra, è invece fondato il secondo motivo del ricorso RI. Nell'impugnare la sentenza del primo giudice (atto avv. Autru Ryolo) veniva sostenuto il ricorrere, con riferimento ai singoli delitti di spaccio, dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in ragione delle modeste quantità di stupefacenti trattate e della scarsa offensività dell'azione criminosa.
10.2.1) In relazione ad una tale doglianza la TE territoriale ha escluso il ricorrere dell'attenuante in parola con riferimento alla pericolosa frequenza delle attività di spaccio ed alle modalità delle singole azioni.
10.2.2) Osserva il Collegio che il riferimento alle modalità delle singole azioni non può che riguardare quanto indicato nei capi di imputazione, non essendosi la TE di merito diffusa ulteriormente nello specificare quali fossero le modalità d'azione che rendevano evidente l'insussistenza dell'attenuante, e si tratta di riferimento del tutto insufficiente per la scarsa precisione dei capi di imputazione nell'individuare modalità di azione tanto particolari da giustificare di per sè l'esclusione dell'attenuante. 10.2.3) Quanto poi al riferimento alla frequenza delle attività di spaccio la TE territoriale non ha considerato che, secondo quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass., Sez. 6, sent. n. 25988 del 29/5/2008, Rv. 240569, rie:
P.M. in proc. Lataj), lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma continuativo, non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall'art. 73, comma 5, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (conf; Rv. 199198; Rv. 201644, Rv. 210161); il difetto motivazionale della sentenza appare ancor più evidente se si considera che in concreto il giudice d'appello, nel ribadire la sussistenza dell'associazione criminale, aveva ritenuto ricorrere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6.
10.2.4) La sentenza dovrà quindi essere annullata sul punto, con rinvio ad altra TE d'appello che dovrà rivalutare il ricorso del prevenuto, facendo applicazione del principio di diritto di cui sopra, e riesaminare il trattamento sanzionatorio, con ciò ritenendosi assorbiti i relativi motivi di ricorso del prevenuto. 11) Il ricorso di EL OR IO appare generico, perché omette di evidenziare quali doglianze svolte nel gravame non sarebbero state considerate dalla TE Territoriale. 11.1) Le sentenze dei giudici del merito, da valutarsi come un unico complesso motivazionale, hanno riportato diffusamente i passi delle captazioni di conversazioni telefoniche - di cui hanno fornito un'interpretazione del tutto plausibile e logica, esplicitando gli elementi da cui dedurre che alcune espressioni non potessero che riferirsi all'oggetto di transazioni relative a stupefacenti - dai quali emergeva la figura del EL come persona dedita ad un'attività di spaccio realizzata con continuità ed hanno evidenziato come una tale attività si inserisse in un più ampio contesto di relazioni a lui riconducibili.
11.1.2) All'appello di EL, estremamente generico, poiché, senza tenere in conto alcuno le diffuse e documentate argomentazioni della sentenza del primo giudice, si limitava ad affermare che non sarebbero emersi, dalle prove assunte, elementi tali da dimostrare la sua stabile associazione ad una consorteria criminale volta allo spaccio di stupefacenti, la TE territoriale del tutto correttamente ha risposto mettendo in luce sinteticamente - posto che il primo giudice già aveva riportato i passi rilevanti delle captazioni - l'insieme di contatti che il prevenuto teneva con le altre persone (UC, PA, RI, AC, TRINGALI) coinvolte nella gestione dei traffici, gli incontri e le richieste di approvvigionamento ad altri sodali finalizzate a successive cessioni, l'interessamento per far avere per il tramite di altri lo stupefacente a chi ne fosse privo mentre aveva in corso la conclusione di una vendita.
11.1.3) I giudici del merito hanno quindi correttamente individuato nel EL un soggetto che, nella sua posizione di spacciatore intermedio e finale della sostanza, aveva fornito un concreto contributo, nel periodo oggetto di indagine, al rafforzamento di quei legami che garantivano a tutti gli associati la continuità della propria illecita attività.
11.1.4) Il ricorso, non specifico, come visto sopra, rimane inammissibile anche nella parte in cui critica nel concreto un'interpretazione dei contenuti di registrazioni di conversazioni, contestando che il termine regalino da lui usato nell'imminenza del suo compleanno fosse da interpretare come fornitura di stupefacente, perché tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni relative all'interpretazione del contenuto di acquisizioni probatorie, che sono riservate al giudice del merito, il quale, parte sua, aveva esaurientemente affrontato la questione dimostrando, con argomentazioni del tutto logiche, come a quel termine non potesse che essere attribuito il significato di allusione criptica alle sostanze del cui illecito traffico il prevenuto ed i suoi sodali erano accusati di occuparsi.
12) I ricorsi degli imputati IC VI e SS IA sono inammissibili perché manifestamente infondati o comunque basati su motivi non consentiti.
12.1) Manifestamente infondata la doglianza dei ricorrenti circa l'omessa valutazione dei motivi dell'appello. Il primo giudice aveva riportato in modo completo i contenuti delle captazioni di intercettazioni da cui aveva tratto la convinzione che i rapporti del SS e della sua convivente IC con gli altri imputati non fossero limitati agli episodi del febbraio 2004, ma risalissero nel tempo, così che i due romani potevano essere considerati dai messinesi quali sicuri punti di riferimento nella capitale per garantirsi i rifornimenti di stupefacente.
12.2) L'appello sulle loro specifiche posizioni non aveva superato il livello della genericità, essendosi limitato a lamentare (con argomentazioni che il ricorso per cassazione riporta del tutto pedissequamente) il loro mancato inserimento nella compagine associativa, ma senza affrontare concretamente gli argomenti utilizzati dal primo giudice.
12.3) Peraltro la TE ha mostrato di averle considerate, nella loro generica manifestazione, con motivazione del tutto adeguata al loro livello di specificità. Invero il giudice d'appello, nel considerare i rilievi formulati col gravame, ha ritenuto che anche un solo episodio di intermediazione nell'acquisto di droga a favore di alcuni dei consociati potesse dimostrare il loro inserimento nella compagine associativa quali affidabili elementi presso cui reperire lo stupefacente necessario agli associati.
12.4) Ha indicato, a riscontro, i ripetuti contatti di SS con i messinesi, le sue ammissioni circa i legami per affari illeciti intrattenuti con TRINGALI, le modalità con cui portava avanti la trattativa. Per la IC, ne ha evidenziato il ruolo di consapevole supporto dell'attività del convivente nella gestione dei contatti con i siciliani, che facevano riferimento a lei per organizzare gli incontri e gli spostamenti a Roma.
12.5) Manifestamente infondata è quindi la doglianza dei ricorrenti che la TE di merito non avesse tenuto in considerazione le argomentazioni del gravame.
12.6) Per il resto, il ricorso che, nello svolgere le sue critiche al provvedimento impugnato, si limita a riprodurre il contenuto dell'appello, appare al collegio inammissibile perché non specifico ed in ogni caso volto ad ottenere una non consentita rivisitazione del merito da parte del giudice di legittimità.
13) I ricorsi di AC RA e IO SE sono inammissibili perché del tutto carenti di specificità. 13.1) Le doglianze di entrambi i ricorsi riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nei rispettivi gravami, ai quali la TE d'appello ha dato adeguate ed argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che i ricorrenti non considerano ne' specificatamente censurano.
14) Il ricorso di IO TR può essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione ai delitti di cui ai capi 9) e
14) della rubrica lui ascritti, per le considerazioni già svolte sopra con riferimento all'analoga questione sollevata ed accolta quanto alla posizione di RI OB.
14.1) Per il resto sono inaccoglibili le doglianze sul merito della decisione del giudice d'appello in punto di responsabilità perché riproducono in maniera del tutto pedissequa gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la TE d'appello ha dato adeguate ed argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. 15) Il ricorso di SS RO è inammissibile perché basato su motivi non consentiti o manifestamente infondati.
15.1) Il primo giudice aveva riportato il contenuto di quelle registrazioni di conversazioni telefoniche dalle quali riteneva di trarre la conclusione che SS avesse in RI, ed in certo Alfio, i fornitori di stupefacenti con cui gestiva un proprio personale giro di clienti da rifornire, ed aveva evidenziato gli elementi da cui aveva ritenuto che oggetto di quelle conversazioni fossero gli stupefacenti (non ultimo quello del disappunto manifestato dal RI quando a SS era capitato di fare accenni troppo espliciti all'oggetto illecito del loro colloquio). 15.2) La TE territoriale ha affrontato la questione posta dall'appellante circa il valore dimostrativo delle registrazioni ed ha ribadito motivatamente che la lettura fornita dal primo giudice era corretta, facendo riferimento ai passaggi dai quali si comprendeva che era avvenuta la fornitura di stupefacente, che esistevano persone le quali avevano in lui un riferimento per l'acquisto della droga (l'amico cui era morto il padre e che per tale motivo era in ritardo nel pagamento di una cosa che aveva ancora in casa ed era pronto a restituire a RI quando si lamentava del mancato pagamento;
oppure le amiche cui voleva dare un assaggino;
o certa Giuditta); ha anche evidenziato che non era fondata l'impugnazione quando sosteneva che il prevenuto non aveva mai acquisito stupefacente, evidenziando il contenuto della conversazione telefonica in cui SS aveva confermato a RI di avere ancora un po' di quella ricevuta il giorno precedente.
15.2.1) Il ricorso, che contesta, ripercorrendo il concreto contenuto delle registrazioni, una tale interpretazione dei colloqui intercettati, e deduce mancanza di motivazione e travisamento della prova, è inammissibile, in quanto, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa TE chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428). Va inoltre rilevato che, pur affermando l'esistenza di un vizio di contraddizione della motivazione rispetto ai dati acquisiti e cioè di "travisamento della prova", non v'è argomento del ricorrente che non si ponga invece come censura sul significato e sulla interpretazione di tali elementi. Mentre l'unico "travisamento" prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dovrebbe concernere il significante, non il significato.
15.3) Manifestamente infondato è infine il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente afferma di essere stato imputato del delitto di cui al capo 6) della rubrica, ma si tratta di affermazione del tutto destituita di fondamento, perché la mera lettura della rubrica delle sentenze di merito dimostra che del delitto sub 6) era imputato il solo AR OB, mentre del delitto rubricato al capo 7) era imputato il SS, unitamente al RI, e quello era l'unico delitto ascritto a SS nel procedimento.
15.3.1) Le motivazioni di entrambe le sentenze di merito fanno inequivoco riferimento ai fatti che si trovano ascritti al SS al capo 7), così che è del tutto evidente che l'indicazione del capo 6), rintracciabile esclusivamente nel dispositivo della sentenza di primo grado, è stata frutto di un errore materiale al quale la TE di merito aveva posto rimedio con apposita ordinanza in data 1.10.2008 emessa alla prima udienza del giudizio di appello, in un momento anteriore alla discussione dell'impugnazione ed alla presenza delle parti, come risulta dal relativo verbale di udienza. 16) All'inammissibilità dei ricorsi di EL OR IO, UC RC, IC VI, SS IA, AC RA, IO SE e SS RO consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei citati ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 per ognuno.
P.Q.M.
La TE annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI OB e IO TR limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione ai delitti di cui ai capi 7), 8), 9) ed 11) della rubrica ascritti al RI, ed in relazione ai delitti di cui ai capi 9) e 14) della rubrica ascritti al IO, nonché al conseguente trattamento sanzionatorio, e nei confronti di UC UI, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla TE di appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi di RI OB, IO TR e UC UI. Dichiara inammissibili i ricorsi di EL OR IO, UC RC, IC VI, SS IA, AC RA, IO SE e SS RO, condannando ciascuno dei predetti imputati al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010