Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' ___ 0 9 5 79 /02 REPUBBLIC IT IN NOME DEL P OIT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 14465/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.25760 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep . Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.30/04/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SC NI, elettivamente domiciliato in ROMA Ca rs, 79 VIA BERTOLON I 27 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO che lo rappresenta e difendeCIOCIOLA, unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 1 FFSS SPA - in persona del legaleE SERVIZI PER AZIONI, --- rappresentante pro tempore elettivamente God. G. Faravelle 22 presso lo domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGE 2002 1845 studio dell'avvocato ENZO MORRICO 2, -1- KaD CANCELLERQAODE SHPREMA ASSAZIG che unitamente agli avvocati lo rappresenta e difende RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1436/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/06/99 R.G.N. 661/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 30/04/02 dal LAMORGESE;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DO IANNELLI che ha concluso per del ricorso ed in subordine il l'inammissibilità rigetto. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, riformando la decisione di primo grado appellata dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., rigettava la domanda con la quale DO MA, già dipendente della società appellante, aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, conteggiando nella sua base di calcolo, ai sensi dell'art. 1 legge 29 gennaio 1994 n. 87, il sessanta per cento della indennità integrativa speciale - anziché il quarantotto per cento come erroneamente aveva fatto la predetta società – e con la condanna di questa al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto a tale titolo e quanto invece dovuto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Fondata, rileva preliminarmente la Corte, è la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Procuratore Generale all'odierna udienza, sotto il profilo della tardività dell'impugnazione. Il ricorso per cassazione proposto dal MA risulta infatti notificato alla controparte, a mezzo del servizio postale, il 30 giugno 2000, data della ricezione del plico da parte del destinatario (v. avviso di ricevimento), oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.), avvenuta il 22 giugno 1999. E poiché è inapplicabile (art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742) la sospensione dei termini feriali alle controversie di lavoro, fra le quali per l'oggetto rientra la presente causa, si è verificata la decadenza dell'impugnazione. Va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002. Il Presidente nsigliere est. M in. Paraquan Il Co Auto's La ESPNI TA DI BOLLO, DI IL CANCELLENE REGI O Depositaty in Cancelieria Depositaty Oggi 2 LUG. 2002 DELLA GE 11-8-73 N. 533 PISA, TASSA L A CANCELLIERE DELL'ART. 10