Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta.
Commentari • 7
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 20 settembre 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Premessa. Quali quesiti hanno indagato le Sezioni Unite – 2. Il principio di diritto – 3. Dal concordato alla liquidazione giudiziale: la chimera della prededuzione del credito del professionista – 4. Il peculiare atteggiarsi del contratto d'opera del professionista con l'impresa in crisi tra tutela del cliente e causa concreta del concordato – 5. L'esatta configurazione dell'inadempimento professionale nelle varie sfaccettature ‘concorsuali' – 6. Per chi ‘suona la campana' dell'onere probatorio in caso d'eccezione di inesatto inadempimento da parte del curatore? – 7. Il quadro normativo dopo il Codice della crisi *Lo scritto …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 42093 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 31/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 31/12/2021), n.42093 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CONSENTINO Antonello – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 1140/2020 proposto da: S.M., rappr. e dif. dall'avv. Stefano Sarzi Sartori, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Marco S. impugna il decreto Trib. Mantova 30 novembre 2016, n. 2531/2016 in r.g. 4745/2015 che ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento Imo R. di Ilenia R. & c. s.a.s., nonché di Ilenia R. (Fallimento) che, a sua volta, aveva respinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per come avanzata in prededuzione; 2. ha premesso il decreto impugnato che: a) l'opponente, dottore commercialista, aveva domandato in via principale l'ammissione al passivo in prededuzione per euro 38.064 e, in subordine, per euro 31.200 con il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. e euro 6.864 in chirografo per IVA; b) l'ammissione al passivo era stata disposta per la minor somma di euro 15.000 (per attività professionale non conclusa e finalizzata alla predisposizione della …
Leggi di più… - 4. Sospensione pena d’ufficio se i benefici sono solo richiesti?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2025
Il giudice d'appello è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena se i “benefici di legge” sono stati solo genericamente richiesti? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena La Corte di Appello di Genova, giudicando in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto dalla Sezione terza della Corte di Cassazione, limitatamente all'aumento di pena per l'affermata recidiva, in parziale …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Penale n. 1513 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1513 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: DI SALVO EMANUELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AQUIL CHERKAUOI N. IL 28/11/1986 avverso la sentenza n. 1930/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/06/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. edmilt,9L0 SCrt k 44-ce( oulz-7che ha concluso per 41 A Alt MA ( Rti t. 1 Udito, per la arte civile, l'Avv Udit i dife or Avv. TA— / ripL tz.(01-2e7e Data Udienza: 11/10/2012 ••1 ,I11, 1. Aquil Cherkaoui venne condannato con sentenza emessa in data 15-10-2009 dal Gup …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2013, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/12/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1998
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 8536/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE OD N. IL 02/05/1986;
avverso la sentenza n. 1771/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 10.12.2010, resa all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava HI KL responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, artt. 337 e 582 c.p.. Il Tribunale condannava il prevenuto alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20.09.2011, in parziale riforma della richiamata sentenza del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena in un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa e confermava nel resto.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Con unico motivo, la parte deduce il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con riguardo al diniego della sospensione condizionale, l'esponente rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di espressa richiesta dedotta dall'appellante, non ha effettuato alcuna valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
4.1 La doglianza afferente al diniego delle attenuanti generiche non ha pregio.
Al riguardo, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa il relativo l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha infatti valorizzato la capacità criminale di cui il prevenuto aveva dato prova, in riferimento alla non trascurabile gravità dei fatti.
4.2 Del pari infondato risulta il rilievo afferente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, nel censire le doglianze che erano state dedotte dalla parte appellante e che oggi vengono in rilievo, ha osservato che l'esponente lamentava il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Sui predetti temi, il Collegio ha considerato che la capacità criminale e l'indole violenta di cui il prevenuto aveva dato prova, in riferimento alla non trascurabile gravità dei fatti, erano evenienze ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche;
non di meno, la Corte territoriale ha provveduto a mitigare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Tanto chiarito, deve osservarsi che la motivazione espressa dalla Corte di Appello non risulta carente rispetto ai temi che erano stati devoluti al giudice di secondo grado e che la sentenza impugnata neppure risulta censurabile laddove non contiene l'espressa disamina dei presupposti per l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4.2.1 Invero, l'esponente, nei motivi che erano stati dedotti in sede di gravame, non aveva conferentemente devoluto il tema del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena al giudice di secondo grado. L'esame dell'atto di appello evidenzia che la parte si era limitata ad un generico ed assertivo riferimento alla concessione dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta, con specifico riguardo alla sospensione condizionale della pena. E deve altresì osservarsi che dal verbale di udienza celebrata avanti alla Corte distrettuale - atto al quale questa Corte pure accede direttamente a fronte della natura della eccezione in oggetto - risulta che in sede di discussione il difensore ebbe unicamente a riportarsi ai motivi già dedotti nell'atto di appello. Orbene, il caso di specie risulta pertanto regolato dal principio di diritto affermato dalla giurisprudenza dei legittimità, in forza del quale il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, quando l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione ne' nell'atto di impugnazione, ne' in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43113 del 18/09/2012, dep. 07/11/2012, Rv. 253641). La sentenza gravata risulta, per quanto detto, immune dalle dedotte censure.
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014