Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
Il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2012, n. 23228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23228 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 1004
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 37126/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IN, N. IL 28/06/1958;
avverso la sentenza n. 20467/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 12/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per la inammissibilità;
udito il difensore avv. Berullo Carlo, che ha concluso per insistendo in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12/5/2011, ha dichiarato IO CE colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 124 e 137, perché in qualità di responsabile dell'autolavaggio annesso all'impianto di erogazione carburante, sito in Roma via Tardini n. 84, effettuava uno scarico di acque reflue industriali, in difetto di autorizzazione, e lo ha condannato alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del IO, con i seguenti motivi;
- mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge;
va rilevato, altresì, che sussiste contraddizione tra il dispositivo letto in udienza del 12/5/2011, nella parte in cui risulta concessa la non menzione, e la sentenza, depositata il 16/5/2011, in cui è omesso il già riconosciuto beneficio;
- la sentenza impugnata è, altresì, viziata perché risulta pronunciata il 13/5/11, mentre il processo si è celebrato il 12/5/11.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va osservato che con i motivi di impugnazione non viene censurata la affermata responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso contestatola soltanto il vizio di mancato riscontro alla invocata concessione della sospensione condizionale della pena, nonché dell'omessa non menzione, beneficio questo che risulta, di contro, inserito nel corpo del dispositivo della pronuncia letto alla udienza del 12/5/2011.
Va, altresì, rilevato che dal controllo di legittimità esercitato emerge che l'imputato non ha chiesto la applicazione dell'art. 163 c.p., visto che la sua difesa si è limitata a concludere per l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 1, per cui non può attribuire al decidente il mancato esame di una richiesta mai formulata.
Per quanto attiene al contrasto tra il dispositivo letto in udienza, in cui viene concessa la non menzione, e quello della sentenza pubblicata, in cui viene omessa detta concessione, va osservato che ciò non comporta nullità della decisione, bensì un intervento correttivo da parte di questa Corte, a norma dell'art. 130 c.p.p.. Infatti, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello risultante dalla sentenza configura un errore materiale nella formazione di quest'ultima, da ripararsi in ogni tempo con la procedura della correzione degli errori materiali, non potendo quella difformità essere considerata come causa di nullità della sentenza. Ne consegue che, pur non riproducendo l'art. 547 del vigente codice di rito la espressa previsione di cui all'art. 476 c.p.p., n. 3, del 1930, la omissione di tale specifica indicazione non impedisce la applicabilità del procedimento della correzione della pronuncia, poiché dal coordinamento del predetto art. 547 c.p.p., con l'art.546 c.p.p., comma 3, detto procedimento va escluso nel solo caso in cui manca o è incompleto il dispositivo letto in udienza (Cass.8/1/2009, n. 125; Cass. , 19/3/2008, n. 12308; Cass.28/3/2006, n.
10588). Inconferente, di poi, risulta l'eccezione attinente alla data posta in calce alla sentenza pubblicata, in quanto nella intestazione della stessa viene riportato che il Tribunale, "alla udienza pubblica del 12/5/2011, ha pronunciato, con motivazione riservata, la seguente sentenza".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 130 c.p.p., ordina la correzione del dispositivo della sentenza, Trib. Roma, del 12/5/2011, n. 9219, emessa nei confronti di IO
CE, mediante aggiunta della frase: "concede all'imputato il beneficio della non menzione"; manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012