Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2017, n. 38674
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Sentenza 7 aprile 2017

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Sussiste continuità normativa tra le fattispecie previste dall'articolo 19 del d.lgs. n. 133 del 2005, abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 46 del 2014, e quelle di cui all'articolo 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 - introdotto dall'articolo 16 del medesimo decreto - in quanto i commi 1 e 2 del citato art. 261-bis contemplano le medesime identiche condotte, sanzionate con le medesime pene, di cui al previgente articolo 19.

In tema di attività di incenerimento di rifiuti, è necessario che la verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.), non effettuata in fase di prima autorizzazione, preceda il rinnovo di quest'ultima che sia successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997.

Il reato di svolgimento di attività di incenerimento di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'articolo 261-bis del d.lgs. n.152 del 2006, è un reato formale di pericolo che si configura per il solo fatto della mancanza della prescritta autorizzazione, rimanendo del tutto irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione,

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2017, n. 38674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38674
    Data del deposito : 7 aprile 2017

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