Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2012, n. 4356
CASS
Sentenza 16 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La parte civile che ometta di impugnare la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato, successivamente riformata con la condanna dell'imputato su appello del solo Pubblico Ministero, non può avvalersi del gravame opposto da quest'ultimo, in quanto l'omesso esercizio del diritto di impugnazione determina acquiescenza alla decisione che le è pregiudizievole.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2012, n. 4356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4356
    Data del deposito : 16 novembre 2012

    Testo completo