Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 6256
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. (Nella specie i rifiuti venivano trasportati su un mezzo, protetti solo da un telo traforato in quanto le condizioni meteorologiche non esponevano il carico ad alcun agente atmosferico, in violazione di apposita prescrizione autorizzativa che imponeva un'idonea copertura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2011, n. 6256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6256
    Data del deposito : 2 febbraio 2011

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