Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 15560
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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Massime1

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ha natura di reato di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.

Commentario1

  • 1L'attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni
    Marinella Bosi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione, Sez. III, torna ad affermare che l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti, punita all'art. 256 c. 4 del D. lgs. n. 152/06,integra un reato formale, per la cui realizzazione non occorre che la condotta sia idonea alla creazione di una “situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto”. Nel caso di specie, gli imputati venivano condannati in primo grado per aver eseguito un trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza della dovuta copertura del carico e senza disporre della copia autentica del provvedimento di iscrizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 15560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15560
Data del deposito : 14 marzo 2007

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