Sentenza 24 gennaio 2011
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - il quale presuppone una pronuncia di condanna - nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2011, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 24/01/2011
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 228
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 41008/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC OR IN, N. IL 17/03/1958;
2) TT MI, N. IL 06/09/1967;
avverso la sentenza n. 2963/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Udito il difensore avv. Pellegrini Stefano e Tonnarelli Maurizio. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 24 maggio 2010, ha riformato la sentenza del Tribunale di Savona del 27 febbraio 2007 e ha condannato CH IO OM e AR RO per il delitto di furto aggravato.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) AR RO: una violazione di legge in ordine alla valutazione degli indizi compiuta dal Giudice dell'appello in difformità da quello di primo grado;
una violazione di legge in ordine al mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del reato ascritto;
una violazione di legge in ordine alle statuizioni civili.
b) CH IO OM: una violazione di legge in ordine all'erronea applicazione della prescrizione;
una violazione di legge in ordine alle statuizioni civili e alla concessione di una provvisionale alla parte civile;
la illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie che avevano, al contrario, condotto il primo Giudice alla pronuncia di assoluzione;
la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della propria responsabilità a titolo di concorso;
la violazione di legge e la omessa motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le avverse circostanze e al trattamento sanzionatorio. Veniva, con separata istanza, formulata dal ricorrente CH ulteriore richiesta, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., per la sospensione della condanna civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Non v'è, infatti, dubbio che all'atto della emanazione della sentenza di appello il contestato reato fosse ampiamente prescritto e che dagli atti non risultasse affatto evidente una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Invero, in punto di fatto, la data di commissione del delitto di furto aggravato in concorso tra gli odierni ricorrenti risulta essere quella del 23 gennaio 1998.
Nel pronunciare sentenza di condanna la Corte di Appello di Genova ha concesso ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, tra le quali per AR RO anche la recidiva e, pertanto, il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., risulta essere quello di anni sette e mesi sei ai quali devono aggiungersi mesi due e giorni 26 di sospensione processuale, per cui il termine di prescrizione in concreto risulta essere quello del 19 ottobre 2005.
Alla data del 24 maggio 2010 la Corte di Appello avrebbe dovuto, all'evidenza, pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Non avendolo fatto s'impone da parte di questa Corte l'annullamento di tale sentenza, senza rinvio e proprio per l'intervenuta prescrizione del reato.
3. È, inoltre, evidente come l'impugnata sentenza rimanga travolta anche sul punto della condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non potendosi applicare il dettato di cui all'art. 578 c.p.p. in difetto di una valida pronuncia di condanna e non avendo la parte civile neppure impugnato la sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice di prime cure. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione, invero, il presupposto per applicare l'art. 578 c.p.p. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato (v, Cass. Sez. 5, 17 giugno 2010 n. 27652) poiché è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, con la quale il Giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del Pubblico Ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (v. Cass. Sez. 7, marzo 2005 n. 15640). In effetti, il legislatore vuole che per la condanna al risarcimento dei danni vi sia almeno una sentenza di condanna, ovvero un accertamento della responsabilità dell'imputato, fatto che costituisce il presupposto per la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa, costituitasi parte civile. L'istituto disciplinato dall'art. 578 c.p.p. ha, invero, la finalità di evitare, quando vi sia stata condanna dell'imputato in primo e/o secondo grado e si verifichi l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia in grado di appello o in Cassazione, che, in assenza di una impugnazione della parte civile, il capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria acquisti efficacia di giudicato (v. Cass. Sez. 3, 11 febbraio 2004 n. 18056). L'ipotesi disciplinata dall'art. 576 c.p.p. - impugnazione della parte civile - è, invece, diversa perché in tal caso si prescinde da una precedente sentenza di condanna;
ciò perché il Giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, può, su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p, conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. Cass. Sez.Un. 11 luglio 2006 n. 25083). Nel caso di specie, in primo grado non vi è stata alcuna statuizione civile non essendovi stata condanna penale e la parte civile non ha proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione, cosicché non erano applicabili gli istituti previsti dall'art. 576 c.p.p., applicabile soltanto in ipotesi di impugnazione della parte civile, e dall'art. 578 c.p.p., applicabile soltanto, in assenza di impugnazione della parte civile, in presenza di una sentenza di condanna.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2011