Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 2488
CASS
Sentenza 9 ottobre 2007

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Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 2488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2488
    Data del deposito : 9 ottobre 2007

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