Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2358
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 7958/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 23.10.2006 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. DE NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste. Inammissibilità del ricorso nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 23.10.2006, in parziale riforma della sentenza 21.12.2004 del Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di Manduria:
- ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di NI AL in ordine ai reati di cui:
b) al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), (per avere - nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. "Ecofert Europe", svolgente attività di trasformazione di rifiuti per la produzione di compost e ammendante - effettuato, senza la necessaria autorizzazione, il deposito e il trattamento di rifiuti non pericolosi nell'area di cui alla particella n. 183 del foglio mappale n. 31 del Comune di Manduria - acc. in Manduria, tra il 2 ed il 7 maggio 2003);
e) al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, (per avere effettuato, nei mesi di marzo ed aprile 2003, il trattamento di rifiuti in quantità superiori al limite massimo autorizzato); d) al D.P.R. n.203 del 1988, art. 24, comma 1, (per avere realizzato un impianto per la produzione di concimi organici biologici e misti organici senza la prescritta autorizzazione regionale) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva - condizionalmente sospesa - in Euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo NI, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la nullità della stessa, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, comma l, per l'inutilizzabilità dei referti delle analisi compiute sui campioni prelevati, a cagione della mancata notifica dell'avviso di effettuazione delle stesse;
- l'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, avendo la società da lui rappresentata iniziato le operazioni di recupero di maggiori quantità di rifiuti nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 33 dopo il decorso di 90 giorni dall'invio della relativa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
- la propria estraneità al reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 1, poiché l'impianto per la produzione dei concimi era stato completamente realizzato ed ultimato alla data del 17.1.2002, in cui egli era entrato a fare parte della compagine societaria della "Ecofert Europe";
- la incongrua ed immotivata determinazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. I giudici del merito hanno ritenuto, infatti, che la "realizzazione" dell'impianto per la produzione di concimi in oggetto non potesse considerarsi "esaurita" alla data del 10.1.2002, in cui il precedente amministratore della società (dr. Mandurino) comunicò all'autorità competente l'inizio delle prove di fì inzionamento preliminari al vero e proprio avviamento che si sarebbe attuato il successivo 21 gennaio.
Gli stessi giudici - preso atto Che lo NI entrò a fare parte della compagine societaria della "Ecofert Europe", quale amministratore unico, soltanto alla data del 17.1.2002 -hanno altresì affermato di non potersi escludere "che l'ultimazione dell'impianto sia intervenuta proprio in concomitanza dell'ultimo periodo di tempo" e di non potersi ritenere "che l'imputato si sia a sua volta attivato per impedirla".
Al riguardo deve rilevarsi che - nella specie - è stato contestato e ritenuto sussistente il reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art.24, comma 1, per avere l'imputato "realizzato" l'impianto per la produzione dei concimi senza l'autorizzazione regionale prescritta per le emissioni in atmosfera. La condanna non è intervenuta, dunque, per la diversa condotta di attivazione dell'esercizio dell'impianto senza la prescritta comunicazione, finalizzata a consentire l'accertamento della regolarità ed idoneità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dall'inquinamento atmosferico (già prevista dallo stesso art. 24, comma 2 ed attualmente dal D.Lgs. n.152 del 2006, art. 279, comma 3).
La norma incriminatrice di cui è stata affermata la violazione sanzionava penalmente la condotta di colui che inizia la costruzione di un nuovo impianto (capace di produrre emissioni nell'atmosfera) senza la necessaria autorizzazione, la quale deve essere espressa e specifica ed ha una duplice funzione: quella tipica di rimuovere un ostacolo all'esercizio di una facoltà del privato e quella specifica di consentire il necessario monitoraggio circa il rispetto della normativa ambientale e degli standards, allo scopo di prevenire il pericolo di inquinamento.
Trattasi di norma attualmente trasfusa (con continuità normativa) nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 1, parte prima, che punisce "chi inizia a installare ... un impianto ... in assenza della prescritta autorizzazione".
Quanto all'individuazione del momento consumativo della ritenuta contravvenzione, il Collegio è consapevole della giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale il reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 1, ora sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1:
- si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che l'autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine (Cass., Sez. 3 27.2.2007, n. 8051, ric. Zambrotti);
-- non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione o di cessare l'attività in assenza della stessa (Cass., Sez. 3, 12.7.2006, n. 24057, ric. Giovannini). Rileva però, in proposito, che la permanenza del reato in oggetto perdura comunque fintanto che lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimane ignota alla pubblica amministrazione, mentre nella fattispecie in esame:
- in data 10.1.2002 il precedente amministratore aveva comunicato all'autorità territorialmente competente l'inizio delle prove di funzionamento dell'impianto, evidentemente già completato;
i giudici del merito non hanno individuato alcun elemento di fatto idoneo a sorreggere razionalmente l'ipotesi di non ultimazione dell'impianto alla data del 17.12.2002 (in cui lo TA assunse la qualità di amministratore unico della società "Ecofert Europe") ed una pronuncia di condanna non può evidentemente fondarsi su ipotesi mancanti di qualsiasi fondamento fattuale.
La sentenza impugnata, conseguentemente deve essere annullata senza rinvio -limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1998, art.24, comma 1, (capo D della rubrica).
- perché lo AT non ha commesso il fatto e deve essere eliminata la relativa pena di Euro 333,33 di ammenda, inflitta per tale reato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.. 2. Le ulteriori eccezioni svolte in ricorso - invece - devono essere rigettate, perché infondate.
2.1 Sono del tutto irrilevanti infatti - in relazione al ravvisato reato al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), - sia i prelevamenti di campioni dei rifiuti sia le analisi effettuate sugli stessi, poiché la responsabilità penale è stata correlata non alle caratteristiche dei rifiuti trattati, bensì all'estensione ed ai contenuti delle autorizzazioni in possesso della società rappresentata dall'imputato (determinazioni dirigenziali n. 136/2000 è n. 58/2001), non riferibili ad una particella immobiliare (la n. 183 del foglio mappale n. 31 del Comune di Mandria) che è risultata, invece, abusivamente occupata da fanghi da avviare al compostaggio.
2.2 Quanto alla pretesa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 33 - che viene correlata alla comunicazione alla Provincia (effettuata in data 1.8.2002) dell'intenzione di ampliare le quantità massime di rifiuti da impiegare nelle operazioni di recupero - il ricorrente non ha prospettato di avere allegato all'anzidetta comunicazione di inizio della nuova incrementata attività la relazione prescritta dal medesimo art. 33, comma 3 e, a fronte dell'indimostrato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni adottate ai sensi del precedente art. 31, commi 1, 2 e 3 non può considerarsi legittimo il ricorso alla procedura semplificata adottata e non può ipotizzarsi una situazione di affidamento incolpevole.
2.3 La pena risulta determinata, infine, con corretto ed adeguato riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo D) della rubrica, per non avere lo NI commesso il fatto, ed elimina la relativa pena di Euro 333,33 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008