Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28117
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Sentenza 26 marzo 2015

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Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'"iter" criminoso, dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo, la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al termine per adempiere.

Il momento consumativo del reato di abuso di ufficio, da cui decorre il termine di prescrizione, coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto. (Fattispecie relativa alla condotta di un segretario comunale che, con sistematico ritardo, procedeva ad elevare i protesti cambiari riguardanti un imprenditore in difficoltà e ad effettuare le conseguenti comunicazioni, consentendo al predetto di proseguire nella propria attività e di accedere a crediti e affidamenti che non avrebbe ottenuto, se fossero emerse le sue difficoltà economiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28117
    Data del deposito : 26 marzo 2015

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