Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 2
Il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'"iter" criminoso, dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo, la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al termine per adempiere.
Il momento consumativo del reato di abuso di ufficio, da cui decorre il termine di prescrizione, coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto. (Fattispecie relativa alla condotta di un segretario comunale che, con sistematico ritardo, procedeva ad elevare i protesti cambiari riguardanti un imprenditore in difficoltà e ad effettuare le conseguenti comunicazioni, consentendo al predetto di proseguire nella propria attività e di accedere a crediti e affidamenti che non avrebbe ottenuto, se fossero emerse le sue difficoltà economiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28117 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 28 1 17 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.471 - Presidente Dott. FRANCESCO IPPOLITO Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 50586/2014 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI -Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RO N. IL 12/04/1961 EP IO N. IL 19/08/1948 avverso la sentenza n. 3127/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 06/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACi che ha concluso per l'annullamen size rinvio - Udito,per parte civile, l'Avv Uditi difensore Avv. ROBERTO BRUNELLI, elu he conclu par l'escoglimento dei mustinЛе рм E di rearse_ ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6 marzo 2014 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 6 luglio 2011 dal Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RO IC e di VI LL per la intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di abuso d'ufficio commessi fino al 5 settembre 2006, loro in concorso ascritti ai capi sub A), B) e D), rideterminando la pena per il IC in mesi undici di reclusione - con l'interdizione dai pubblici uffici per anno uno e mesi cinque e per il LL in anno uno di reclusione.
1.1. La Corte d'appello, inoltre, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato i predetti imputati responsabili, nelle rispettive qualità di segretario comunale del Comune di Saltara e di beneficiario della condotta dal primo posta in essere in violazione dell'art. 51 del R.D. 1669/33, dei reati di abuso continuato d'ufficio [capi sub C) ed E)] commessi in concorso fra loro, per avere il primo provveduto con ritardo alla levata dei protesti di cambiali-tratte emesse in favore di altre società dalla ditta debitrice di cui era titolare i LL ("F.C. Furniture and Consulting di LL dott. Ing. VI"), ovvero alla tardiva riconsegna delle stesse all'Istituto di credito di "appoggio" per il relativo pagamento, così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta del LL (peraltro riconosciuto responsabile anche del delitto di insolvenza fraudolenta continuata di cui al capo sub F), che proseguiva la propria attività imprenditoriale nonostante il suo stato di insolvenza.
2. Avverso la su indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, che hanno rispettivamente dedotto i motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito partitamente illustrato.
3. Nel ricorso proposto dal difensore di RO IC si deducono, in primo luogo, violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 323 c.p., la cui imputazione è stata delineata non come un abuso in favore del debitore, ma in danno dei creditori ed in relazione a circostanze futuribili ed accessorie rispetto alla mancata elevazione del protesto, ossia ad ulteriori forniture di merce da parte delle società creditrici, che avrebbero cessato ogni consegna alla ditta del LL se fossero venute a conoscenza dello stato di insolvenza reso evidente dal protesto. Illogica, dunque, risulta la configurazione del dolo eventuale rispetto a condotte solo ipotizzate da parte di terzi, oltre che per l'assenza di una ме 1 significativa relazione tra le parti e per la concorrente responsabilità del sistema sia riguardo agli istituti di appoggio che abancario, la cui colpevole inerzia- quelli di fiducia dei singoli clienti - non poteva rientrare nel novero delle circostanze prevedibili da parte del ricorrente, trattandosi di condotte di terzi estranei che hanno a loro volta agito contra legem. Si deduce, inoltre, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 c.p., essendo il reato de quo un tipico reato di evento, il cui momento consumativo coincide con la produzione del vantaggio, ossia, in concreto, con le "ulteriori forniture", con la conseguenza che, non risultando ulteriori consegne di merce dopo le date (al più tardi il 1° settembre 2006) dei vari protesti dei titoli cambiari, il delitto doveva ritenersi prescritto per tutti i capi d'imputazione già in epoca antecedente alla pronuncia della Corte d'appello.
4. Nel ricorso proposto dal difensore di LL VI si deducono, anzitutto, violazioni di legge con riferimento alla mancata indicazione, nei capi d'imputazione sub C) ed E), del riferimento all'art. 9 della I. n. 349/1973, avendo la Corte di merito valutato quale momento consumativo del reato la riconsegna dei titoli protestati agli istituti di credito, nonostante tale obbligo non sia previsto dalla norma espressamente indicata quale oggetto delle relative contestazioni, che fanno riferimento al solo art. 51 del R.D. n. 1669/33. Si deducono, in secondo luogo, ulteriori violazioni di legge con riferimento al momento consumativo e alla decorrenza del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi sub C) ed E), apparendo illegittima l'individuazione di un duplice termine di decorrenza a fronte della unicità della fattispecie incriminatrice: nel caso in esame, infatti, il momento consumativo avrebbe dovuto essere individuato solo nelle date delle eventuali forniture dei beni operate dai creditori del beneficiario, eventi, questi, dei quali non v'è tuttavia alcun riscontro per le fattispecie successive alla data del 5 settembre 2006. Si lamenta, infine, l'erronea applicazione della legge penale riguardo alla individuazione della decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 641 c.p. (capo sub F), che doveva correttamente retrodatarsi all'istante in cui l'obbligazione venne assunta nella piena consapevolezza di non adempierla.
5. Con memoria difensiva presentata nell'interesse del LL, pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 13 marzo 2015, si deducono ulteriori argomenti a sostegno dell'intervenuta decorrenza dei tempi di prescrizione anche per le cambiali consegnate al IC in epoca successiva alla data del 5 settembre 2006, insistendo sulla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambe le fattispecie incriminatrici in contestazione. 2Me CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Manifestamente infondate devono ritenersi le doglianze prospettate in entrambi i ricorsi, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in sede di appello e nel giudizio di primo grado - che risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai Giudici di merito, che hanno adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei su indicati temi d'accusa.
2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte distrettuale ha analiticamente ricostruito i fatti - peraltro documentalmente provati - ed ha ampiamente illustrato le ragioni giustificative dell'esito decisorio cui è pervenuta, ponendo in evidenza: a) che il IC ha elevato i protesti cambiari a distanza di mesi dalla ricezione dei titoli, ovvero, pur procedendo al protesto nei termini, ha restituito sempre a distanza di mesi i titoli protestati, in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 51 R.D. n. 1669/33 e 9, comma 4, I. n. 349/73; b) che siffatta omissione dei doveri istituzionali del segretario comunale si è verificata non per poche tratte cambiarie e per un breve lasso temporale, ma in forma sistematica ossia per tutti i titoli di credito e per un ampio arco temporale di oltre nove mesi riconsegnando la relativa documentazione soltanto a partire dalla data del 12 ottobre 2006, e a seguito di solleciti, sia pure tardivamente formulati, da parte dell'Istituto di credito che vi era indicato quale domiciliatario;
c) che le condotte poste in essere dal IC, sia in ragione del ruolo istituzionale e della natura delle funzioni pubbliche da lui assunte, sia per la dinamica e le specifiche modalità dell'azione complessivamente considerata, oltre che per i plurimi contatti intercorsi con il LL (che più volte chiese al primo di soprassedere), si è dunque concretata nel consentire a quest'ultimo di evitare per mesi la levata dei protesti o la loro pubblicizzazione, permettendogli in tal modo di proseguire la 3ли propria attività imprenditoriale, accedendo a crediti ed affidamenti di terzi, che di certo sarebbero venuti meno se lo stato di gravi difficoltà economiche dell'imprenditore fosse stato da essi conosciuto;
d) che il LL ha occultato il proprio conclamato stato di insolvenza proprio grazie alla condotta criminosa posta in essere unitamente al IC, continuando a chiedere e a ricevere, per un rilevante arco temporale, forniture che, in seguito, non sono state adempiute;
e) che il momento consumativo del reato di abuso d'ufficio da cui decorre il termine di prescrizione coincide, per la sua natura di reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto (Sez. 3, n. 30265 del 02/04/2014, dep. 10/07/2014, Rv. 260236); f) che il reato di insolvenza fraudolenta di cui al capo sub F), come già puntualmente rilevato nella motivazione della impugnata sentenza, si consuma, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (ex plurimis, v. Sez. 2, n. 5196 del 28/01/1986, dep. 06/06/1986, Rv. 173034; Sez. 2, n. 1839 del 14/12/1966, dep. 16/03/1967, Rv. 103762), non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dello inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'iter" criminoso, dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momento consumativo del delitto previsto dall'art. 641 cod. pen., la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, in materia civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al termine per adempiere.
3. Inammissibile, inoltre, deve ritenersi il primo profilo di doglianza prospettato nel ricorso del LL, che lamenta una errata formulazione dei su indicati capi d'imputazione e che, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto nei motivi d'appello e non per la prima volta in questa Sede, tanto più ove si consideri che sull'ambito di applicazione di entrambe le su menzionate disposizioni normative (v., supra, il par. 4) espressamente si fondavano le argomentazioni al riguardo sviluppate nella motivazione della sentenza di primo grado.
4. Deve peraltro rilevarsi che l'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo alla constatazione che i reati ascritti agli imputati sono oggi attinti da causa estintiva per l'intervenuto decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. (sette anni e mezzo). I fatti integranti l'accusa, invero, secondo quanto può evincersi dai dati indicati nei correlativi capi d'imputazione e dalla sequenza cronologica descritta Ли 4 nelle decisioni di merito, sono proseguiti quanto meno sino alla data del 19 ottobre 2006, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione è spirato il 19 aprile 2014, ossia in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata. La descritta emergenza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio per le all'obbligo di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p., nella riconosciuta carenza ragioni dianzi esposte di elementi che elidano la responsabilità penale dei ricorrenti o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.. Evenienza, questa, da escludersi alla luce della lineare e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (unitamente alla confermata sentenza di primo grado) potrebbe in questa Sede profilarsi una più favorevole causa liberatoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., rispetto alla su indicata causa estintiva prescrizionale (Sez. 4, 18 settembre 2008, n. 40799, Rv. 241474; Sez. 6, 12 giugno 2008, n. 27944, Rv. 240955).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC RO e LL VI perché i reati ascritti sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, lì, 26 marzo 2015 dr. Francesco Ippolitopandes 5 Il Presidente Il Consigliere estensore dr. Gaetano De Amicis My Hunia's DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO zionario Responsable 0/0 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supremo di Cassazione - Senta Sezione Penale - cu ordinaura i 6114/18 del 09/01/2018 deposi ч tata il 03/2/2018 :LL Dispure proceders' alla correzio be dell'errore materiale vel use che nel dispritivo della sentenza n. 28117/15 emessa da questa sezione il 'confronti di IC CH e26 майго 2015 мет РР EL VI dopo la parola "prescrizione" segui seguita del punts s'aggeringa la sequente expessione : "Conferius le statuizion civili ",>> Il Direttore Amministrativo Роша, Roberto TARSI Roberto an 19 FEB 2018