Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
L'art. 323 cod. pen. delinea un reato di evento e non dà rilievo alla mera esposizione a pericolo dell'interesse garantito, sicché deve escludersi la configurazione del reato allorché non vi sia la prova che sia stato raggiunto un risultato "contra ius" anche se ricorra una condotta "non iure" dell'agente. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio da parte di un p.u. che aveva avocato a sè la trattazione di una pratica, senza avvertire il dovere di astenersi pur avendo intrattenuto rapporti economici con le parti interessate, in assenza, tuttavia, di dati probatori certi tali da collegarli, attraverso un idoneo nesso di causalità, con l'evento indicato rappresentato dall'ingiusto vantaggio patrimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Giangiulio AMBROSINI Componente
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Nicola MILO "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
ON IA, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza del 25/9/2000 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Per la parte civile nessuno è comparso;
Uditi i difensori Avv. E. Amodio e Avv. R. Magri, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con sostituzione della formula assolutoria. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 25/9/2000, riformando parzialmente a seguito di gravame del P.M. - la sentenza assolutoria (perché il fatto non é previsto come reato) in data 16/2/1999 del Tribunale di Lodi, dichiarava non doversi provvedere nei confronti di ON IA, in ordine al delitto di concorso in abuso di ufficio, commesso fino al 4/6/1992, perché estinto per prescrizione. Al ON, quale acquirente di un suolo di circa 22.000 metri quadrati, sito in Melegnano e da bonificare prima di realizzare su di esso un programma di insediamento edilizio, si era addebitato di avere, in concorso col venditore, ET SE, e la collaboratrice di costui, UR IC, istigato DE BB DA, responsabile della U.S.L. n. 57 di Melegnano, ALabuso di ufficio, consistito nell'avere il pubblico ufficiale avocato a se la relativa pratica, indicato la società (SO.PR.A s.r.l.) che avrebbe dovuto eseguire l'indagine ambientale, sottoposto al ON il programma delle prescrizioni di massima prima di inviarlo al Comune, recepito le indicazioni del ON e dell'ET, pel tramite della UR, circa la portata degli accertamenti sull'attività di bonifica, omesso qualsiasi controllo su tale attività e sul connesso smaltimento dei rifiuti speciali, il tutto nella prospettiva di procurare ai privati il vantaggio patrimoniale di risparmiare sulle spese di bonifica e di attuare il citato programma edilizio. La conclusione cui era pervenuta la Corte di merito era giustificata dal difetto di evidenza della insussistenza del reato, dato il comportamento "inusuale" tenuto dal DE BB che, per i rapporti che lo legavano ai soggetti privati, si sarebbe dovuto astenere dal trattare la pratica.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, il ON deducendo l'inosservanza degli artt. 129 e 530/2 c.p.p., sul rilievo che la condotta meramente "sospetta" o "inusuale" tenuta dagli agenti in occasione dei fatti di cui é processo, in difetto - per altro - di una qualsiasi violazione di legge o di regolamento, non integrava la prova dell'abuso di ufficio.
Il ricorso é fondato.
Ed invero, dal testo della stessa sentenza impugnata, contraddittorio e distoneo rispetto ai contorni dell'accusa di abuso d'ufficio contestata, emerge l'insussistenza degli estremi di tale illecito nella formulazione così come radicalmente revisionata dalla legge n. 234/97. È la stessa Corte distrettuale, infatti, a parlare di condotte "sospette" del pubblico ufficiale e dei privati istigatori, nelle quali non individua alcun atto in "violazione di legge o di regolamento", ma soltanto sintomi del disegno dei compartecipi di volere conseguire un ingiusto profitto patrimoniale. Si fa cenno ad un comportamento "inusuale" del DE BB che aveva avocato a sé la pratica relativa alla bonifica del suolo in questione e l'aveva trattata personalmente, senza avvertire il dovere di astenersi, dati i non meglio precisati rapporti economici che lo legavano ALET e al ON. È agevole osservare che la violazione del dovere di astensione non risulta essere oggetto di contestazione, a parte la mancanza di qualunque prova in ordine alla sussistenza di tale dovere. Il riferimento al compenso di lire 1.000.000 versato dai privati al DE BB per il buon esito della pratica è pure esso estraneo alla contestazione e non è funzionale alla configurabilità del delitto in esame, ma avrebbe meritato una maggiore attenzione investigativa, per verificare la ricorrenza di un eventuale accordo corruttivo, in tesi ipotizzabile. Il mancato controllo sull'attività di indagine ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti speciali, a prescindere da qualunque considerazione circa la omessa acquisizione di concreti dati probatori, non è legato da nesso di causalità con l'evento indicato, vale a dire l'ingiusto vantaggio patrimoniale. Ed anche quest'ultimo, in verità, non è confortato da alcun serio e concreto dato di fatto, ma semplicemente affermato: non va sottaciuto, infatti, che il vigente art. 323 c.p. delinea un reato di evento e non dà rilievo alla mera esposizione a pericolo dell'interesse garantito, sicchè il silenzio sull'ingiustizia del fine raggiunto non consente di apprezzarne l'esistenza. Pur a voler ipotizzare, quindi, una condotta "non iure" degli agenti, essendo rimasto indimostrato il risultato "contra ius" raggiunto, deve escludersi comunque la materialità dell'abuso di ufficio, con l'effetto che la decisione, impugnata va annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
Tale conclusione, fondata su ragioni oggettive e non circoscritte alla sfera personale del ricorrente, va estesa, a norma dell'art.587 c.p.p., anche ai non ricorrenti DE BB, ET e UR,
concorrenti nello stesso reato di abuso d'ufficio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di DE BB DA PI EP, ET SE e UR IC, limitatamente al delitto di cui ALart. 323 c.p. perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003 .