Sentenza 23 febbraio 2012
Massime • 1
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata - dal P.G. e dalla parte civile - di un vizio di motivazione (nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto), ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 15015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15015 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 23/02/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 452
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 6157/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
e da:
SS NN;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
ES EN, nato Siracusa il 28/12/1947;
avverso la sentenza del 21/10/2010 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 13/12/2007, EN ES veniva assolto per non costituire il fatto reato dall'imputazione di cui agli artt. 582 e 583 c.p. e L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 36, contestatagli nell'aver cagionato in Volpiano il 19/05/2003 a SS NN, portatore di handicap in quanto ipovedente, lesioni consistite in poli traumatismo contusivo ed escoriativo alla spalla, al gomito ed al ginocchio sinistri, frattura della clavicola sinistra, tumefazione all'occhio sinistro e dolorabilità alla compressione dell'emicostato sinistro, afferrandolo per un braccio, trascinandolo con la propria autovettura per cento metri circa e colpendolo con pugni ed un calcio.
La Corte territoriale, rammentata la versione dell'imputato per la quale il SS lo aveva afferrato al collo ed al capo attraverso il finestrino dell'autovettura mentre il ES avviava quest'ultima, finché egli si era liberato dopo una decina di metri e, fermata l'autovettura, era stato aggredito dal SS con il quale aveva dato luogo ad una colluttazione, osservava che le dichiarazioni del SS, abbisognevoli di riscontro in quanto provenienti da soggetto costituitosi parte civile ed imputato di reati connessi in altro procedimento, non trovavano adeguata conferma nelle lesioni accertate, compatibili anche con la prospettazione difensiva, ed in quanto riferito dalla moglie del SS, RL OL, che si limitava a riportare quante raccontatole dal marito.
Il Procuratore Generale e la parte civile ricorrenti deducono violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione nella ritenuta ravvisabilità della scriminante della legittima difesa per la mancanza dei requisiti della necessità e della proporzionalità della reazione e per aver il ES cagionato la situazione di pericolo provocando la persona offesa, e nella mancata valutazione dell'eccesso colposo, e travisamento del fatto nel l'omessa considerazione dell'assoluzione del SS nel separato procedimento per le lesioni denunciate dal ES, lamentando altresì la parte civile la mancata valutazione delle contraddizioni delle dichiarazioni dell'imputato a fronte della costante versione del SS e contraddittorietà della motivazione dell'assoluzione nella compresenza dei riferimenti al difetto dell'elemento soggettivo ed all'esercizio di un diritto da parte del ES.
L'imputato ha presentato memoria con richiesta di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che per il reato contestato è decorso il 19/11/2010 il termine di prescrizione.
Ciò posto, sussiste indubbiamente il difetto motivazionale lamentato dai ricorrenti con riguardo all'individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto. L'ambigua espressione che compare nelle conclusioni della motivazione, per la quale l'imputato veniva assolto "per difetto dell'elemento soggettivo, e cioè per essere stato la causa solo meccanica, ma non consapevole, della caduta a terra del SS ...o, meglio, per essersi limitato, ponendo in essere quell'antefatto, ad esercitare il proprio diritto di liberarsi dalla presa del suo antagonista" sembra deviare nella seconda parte tale individuazione verso la sussistenza di una scriminante, in evidente contrasto con il precedente riferimento ad una carenza dell'elemento psicologico. E tale contraddizione riflette in realtà un'incertezza sulla valutazione delle risultanze processuali, che mina irreparabilmente la logicità essenziale del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Se invero il richiamo al difetto dell'elemento psicologico può trovare una qualche coerente collocazione nella prima parte dell'episodio come rappresentato nella versione dell'imputato, ossia il trascinamento asseritamente involontario del SS in conseguenza dell'aver quest'ultimo afferrato il capo ed il collo del ES dopo che questi aveva avviato l'autovettura, lo stesso appare estraneo alle successive percosse che l'imputato ammetteva di aver infetto alla persona offesa. L'esclusione della responsabilità per quest'ultima parte della condotta troverebbe invece logico fondamento nella configurabilità della scriminante della legittima difesa, in effetti considerata e discussa dai ricorrenti. Ma nessun accenno a detta causa di giustificazione compare nelle citate conclusioni della sentenza oggetto di gravame;
e del resto, in questa ottica, ricorrerebbe l'ulteriore carenza motivazionale denunciata dal Procuratore generale ricorrente con riguardo all'omessa valutazione della necessità e della proporzionalità dell'azione lesiva rispetto alle menomate condizioni fisiche della parte offesa ed alla possibilità per l'imputato di allontanarsi una volta liberatosi dalla presa del SS.
Queste considerazioni non consentono di pervenire, agli effetti penali, ad un esito processuale per l'imputato più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione, che deve pertanto essere pronunciata annullandosi senza rinvio la sentenza impugnata a tali effetti.
Per ciò che riguarda invece gli effetti civili, all'annullamento della sentenza d'appello per il rilevato difetto motivazionale deve seguire un rinvio per nuovo esame. Sul punto la Corte ritiene di seguire il prevalente orientamento giurisprudenziale che, avuto riguardo alla prospettiva giuridica nella quale il nuovo giudizio deve essere affrontato, individua quale giudice di rinvio il giudice civile competente per valore competente in grado di appello (Sez. 5, n. 9399 del 05/02/2007, Palazzi, Rv.235843; Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv.244002; Sez. 6, n. 26299 del 03/06/2009, Tamborrini, Rv.244533; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv.247973); non apparendo convincente, per la sola esistenza di una pregressa pronuncia sulla responsabilità penale, la diversa soluzione del rinvio al giudice che ha emesso la sentenza annullata (Sez. 3, n. 15653 del 27/02/2008, Colombo, Rv.239865).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012