Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 15015
CASS
Sentenza 23 febbraio 2012

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Massime1

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata - dal P.G. e dalla parte civile - di un vizio di motivazione (nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto), ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 15015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15015
Data del deposito : 23 febbraio 2012

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