Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente dà esecuzione all'ordine. (Nella fattispecie, relativa alla mancata ottemperanza ad un'ordinanza sindacale di bonifica, la Corte ha ritenuto che - in considerazione dell'espressione usata "entro e non oltre" - il termine dovesse considerarsi perentorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2007, n. 21581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21581 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - rel. Presidente - del 28/02/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 300
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 21989/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI AR, nato ad [...] il [...];
2) ME GI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 20.12.2002 dalla Corte d'Appello di Bari;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Presidente Dott. MARINI LIONELLO;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 25 ottobre 2000 il Giudice monocratico del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, dichiarava TI AR e NA IU responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 14 e 50, (omessa ottemperanza all'ordinanza sindacale del Comune di Andria datata 17 ottobre 1997, n. 469, che intimava ai predetti di bonificare un'area di loro proprietà) e condannava ciascuno alla pena di mesi 1, giorni 20 di arresto, sostituita da quella di L.
3.00.000 di ammenda.
Sull'appello degli imputati, la Corte territoriale competente assolveva i medesimi per non avere commesso il fatto con sentenza datata 22 ottobre 2001, ritenendo non provato che essi fossero proprietari dell'area de qua.
Proposto ricorso per cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari sull'assunto della non necessità, per l'integrazione del reato omissivo ascritto, della titolarità (comunque risultante dall'ordinanza sindacale) dell'area in questione in capo agli imputati destinatari della ordinanza, la Suprema Corte, con sentenza pronunciata il 10 luglio 2002 annullava con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso.
Con sentenza emessa il 20 dicembre 2002 la Corte di Appello di Bari - giudice del rinvio - confermava la sentenza resa in primo grado rilevando - in ottemperanza ai principi di diritto enunciati dal Giudice di legittimità nella sentenza di annullamento - che gli imputati bene erano stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto, commesso in omittendo nella veste di destinatari della ordinanza sindacale, ed aggiungendo che non potevasi dichiarare la prescrizione del reato ascritto perché esso ha carattere permanente e non era stato provato che all'obbligo imposto dall'ordinanza si fosse ottemperato, neppure coattivamente.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha dedotto:
1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lettera c), in relazione all'art. 97 c.p.p., commi 2 e 4, essendo stato nominato, nel giudizio nel giudizio di appello, un difensore di ufficio non iscritto nel relativo elenco;
2) violazione degli artt. 157 e 158 c.p.p., sulla base delle seguenti argomentazioni in ordine alla non dichiarata prescrizione del reato, puntualmente eccepita dall'appellante; al riguardo il ricorrente ha affermato che il giudice dell'appello non poteva pretendere dagli imputati la prova della cessazione della permanenza del reato e, se privo di elementi al riguardo, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione seguendo il principio "in dubio pro reo" ritenendo che nelle more del giudizio pendente vi fosse stata "desistenza" ed identificando la data di consumazione del reato in quella nella quale il medesimo era stato accertato.
Il motivo sub 1) è infondato in quanto (Cass. sez. 3^ 18 - 2 - 2 - 2004, n. 1472, Maiorana) in tema di nomina del difensore di ufficio (art. 97 c.p.p.), non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma, e vigendo nel sistema il principio di tassatività delle cause di nullità (art. 177 c.p.p.). È invece fondato, nei sensi che seguono, il motivo concernente la intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in oggetto. Ciò sia pure per ragione diversa da quella posta a sostegno del motivo, richiamante il principio di diritto enunciato dalla Sezione 3^ di questa Corte nella sentenza 3.9.1999, n. 10640, Valerio, massimata come segue: "Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica) sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento,il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio in dubio pro reo, che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento". Va invero rilevato che nella fattispecie concreta all'esame di questo Collegio, avendo l'ordinanza del Sindaco del Comune di Adria emessa il 19 novembre 1997 e notificata agli interessati il 4 dicembre di quello stesso anno, imposto a TI AR ed a GR IU, proprietari dell'area "Posta Pedale", di effettuare "entro e non oltre 15 gg. dalla notifica" lavori di pulizia del predetto terreno e di smaltimento in discarica di circa 20 pneumatici usati che erano stati ivi abbandonati da ignoti, il reato omissivo ("proprio") contestato (inottemperanza al suddetto ordine sindacale) doveva considerarsi consumato (in difetto di prova di concesse proroghe) una volta decorso inutiliter il termine di adempimento di quindici giorni dalla data di notificazione della ordinanza de qua, e pertanto il 19 dicembre 1997, prima ancora della data di accertamento della omissione, 14 gennaio 1998.
Deve, quindi, trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto enunciato da Cass. sez. 3^ 11.7.1997. n. 8607, P.G. in proc. Grillo, secondo cui "Nei reati omissivi che consistono nell'inottemperanza a un ordine legalmente dato dall'Autorità, occorre infatti distinguere le ipotesi nelle quali l'Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all'adempimento dell'ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, ne' direttamente, ne' indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso l'agente deve ottemperare all'ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato. In tutti gli altri casi nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, ove fissato dall'Autorità, può validamente far cessare la situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, dando esecuzione, con un comportamento attivo, all'ordine ricevuto, il reato ha natura permanente che cessa allorché, appunto, l'agente da esecuzione all'ordine".
Nel caso in esame l'ordinanza sindacale prevede un termine che, in considerazione dell'espressione usata ("entro e non oltre") e della prospettazione, nella medesima, delle conseguenze in caso di mancata inottemperanza nell'arco temporale stabilito, deve considerarsi perentorio.
Ne consegue che la prescrizione del reato de quo si è verificata il 19 giugno 2002, antecedentemente alla pronuncia della sentenza 20.12.2002 gravata di ricorso, una volta interamente decorso il termine prescrizionale massimo di anni 4 e mesi 6 ex art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5 e art. 160 c.p.p., comma 3, (nei rispettivi testi applicabili ratione temporis, antecedentemente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005), da computarsi, a norma dell'art. 158 c.p.p., comma 1, prima ipotesi, a far data dal giorno della consumazione decorrente dalla data di consumazione del reato de quo (da non considerarsi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'appello, permanente, bensì istantaneo per le ragioni sopra illustrate).
Non emergendo, in presenza della rilevata causa estintiva, alcuna delle cause di proscioglimento contemplate nell'art. 129 c.p., comma 2, (devesi, anzi, rilevare che nel tormentato iter della, modesta,
vicenda processuale si è inserita - dopo che gli imputati erano stati assolti, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, con sentenza 22.10.2001 della Corte d'Appello di Bari, per non avere commesso il fatto sull'assunto della mancanza di prova che gli imputati fossero gli effettivi proprietari dell'area in questione - la sentenza resa in data 10 luglio 2002 dalla Corte di Cassazione, la quale ha annullato con rinvio la decisione assolutoria rilevando che gli imputati erano stati, comunque, i destinatari dell'ordinanza sindacale), il reato ascritto al TI ed al GR deve, in applicazione del citato art. 129, comma 2, essere dichiarato estinto per prescrizione, e la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007