Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
0066767 2972 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente - R.G.N. 20802/99 Rel. Consigliere Cron. 2047 Dott. Stefano MONACI Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ... CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E N T ENZA N. 66767 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
HI IA, D'DR AO;
- intimati Commissione avverso la sentenza n. 125/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica . 2001 udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano 2115 -1- MONACI;
udito il Generale il rinvio subordine P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per a nuovo ruolo per rinnovo della notifica;
in l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto registrato il 28 luglio 1989 CA MI e D'LE LA acquistavano un terreno in Gaeta per quindici milioni. L'Ufficio del Registro di Formia rettificava questo valore in L.48.200.000. Il valore non veniva impugnato, e l'Ufficio notificava ai contribuenti avviso di liquidazione, che i contribuenti impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Nelle more del giudizio di primo grado peraltro i contribuenti presentavano istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n.656/1994, alla quale l'Ufficio rispondeva con diniego, espressamente notificato. Con pronunzia n.492/04/96 la Commissione Tributaria di Provinciale di Latina riteneva applicabile all'avviso di liquidazione la richiesta definizione agevolata e dichiarava estinto il giudizio. La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n.125/23/98, depositata il 10 settembre 1998. 2. Con atto notificato ai contribuenti presso il difensore domiciliatario nel procedimento dinanzi alla Commissione 5 1 / 2 Tributaria Regionale dr.Di Maggio propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria eccependo i vizi di violazione di legge, e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. L'errore sarebbe consistito nell'aver ritenuta applicabile al caso di specie la normativa di condono, in una situazione in cui l'accertamento sarebbe divenuto definitivo per omessa impugnazione. L'Amministrazione sottolinea in proposito che la lite fiscale era quella relativa ad atti di imposizione nei soli casi in cui l'avviso di liquidazione (o l'ingiunzione o il ruolo) costituivano il primo atto con cui si era manifestata la pretesa impositiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nei limiti di quanto di ragione, il ricorso è fondato e merita accoglimento. I contribuenti avevano chiesto l'applicazione dell'art.2 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, convertito in legge 30 novembre 1994, n.656, che prevedeva la possibilità di definire le liti fiscali pendenti. La norma prevede, al suo primo comma, che "le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a richiesta del ricorrente." 2. In realtà la norma speciale può trovare applicazione solo in presenza di controversie relative al momento impositivo. Come già rilevato, infatti, da questa Corte Suprema, "l'art.
2- quinquies del DL 564/1994, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengono esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, attraverso un pagamento correlato al valore della lite medesima, cioè alla maggior somma reclamata o reclamabile dall'Ufficio, ammette al condono le sole controversie pendenti che creditorie coinvolgono pretese dell'amministrazione, diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente stesso. Il condono non è perciò applicabile a quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori, si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del quantum dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile. Perciò il condono non si applica al computo dell'Invim operato sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento del contribuente." (Cass.civ., sez. V, 19 dicembre 2000, n. 15933, Ministero Finanze c.Patrignani; nello stesso, sez.V, 11-19 ottobre 2000, n. 13979, Ministero Finanze c.Andreoni ed altri).
3. La fattispecie prevista dalla norma speciale presuppone, per la verità, l'esistenza di una lite fiscale tra contribuente ed Amministrazione, e, come corollario, che la lite fiscale sia effettiva, e non meramente apparente, concerna, cioè, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti dell'imposizione, e non si limiti al momento della liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili. A questo proposito l'ottavo comma dello stesso art.2 quinquies precisa, infatti, a questo proposito, alla lettera a), che "per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato....". Né rileva in senso contrario che lo stesso comma specifichi ulteriormente, alla lettera d), che "la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio"; la lite cui si riferisce questa disposizione è sempre una controversia relativa al momento dell'accertamento, e la norma chiarisce che la definizione può essere effettuata anche se il ricorso presentato sia ritenuto inammissibile dall'Ufficio impositore, oppure sia stato dichiarato inammissibile (evidentemente per altre ragioni non inerenti all'insussistente della lite) nel corso di un procedimento dinanzi ad una commissione tributaria.
4. La pronunzia impugnata appare fondata, in realtà, su di un presupposto sicuramente errato, quello dell'applicabilità, anche in caso di semplice impugnazione di un atto di liquidazione, della normativa speciale in materia di definizione agevolata delle liti fiscali. Come tale, quella sentenza non può che essere annullata, ed il ricorso accolto.
5. L'Amministrazione sostiene, inoltre, che la liquidazione aveva fatto seguito ad un accertamento ormai definitivo per mancanza di impugnazione. Se questo è esatto non vi è più spazio per usufruire della normativa speciale in materia di definizione agevolata delle liti fiscali. Occorre dunque accertare in concreto se nel caso di specie l'accertamento fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione dall'Amministrazionecome sostenuto ricorrente, se, in particolare, l'avviso di accertamento originario fosse stato notificato validamente.
6. La controversia va rimessa, perciò, per gli accertamento in linea di fatto, ad altra sezione della stessa Commissione 5 Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Cosi deciso in Roma il 26 ottobre 2001. Il Presidente 4.4. Il Consigliere estensore (Dr.Stefano Monaci) (dr. Giulio Graziadei) withere CANCELAERE C1 PA DEPOSITATO IN CANCE RIA 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 106