Articolo 249 del Codice di procedura civile
Articolo 259Articolo 250
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 luglio 2009
Art. 249.
(Facolta' d'astensione).

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni ((degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale)) relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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