Sentenza 12 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
犟 02.096/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LAVORO SEZIONE R. G. 15117/00 Cron. N. 4775 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Ettore Mercurio 2. Natale Capitanio -Consigliere- Ud. 31.10.2002 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 63. LC Raffaele Foglia -Consigliere- 4. 665. Ulpiano Morcavallo -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente 4297
CONTRO
OS IA PI Intimata per la cassazione della sentenza n. 3969/99 del Tribunale del La- voro di Napoli del 24.9.1999/3.12.1999 nella causa n. 18329 R. 2 G. 1992. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.10.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito i P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, MA PI Espo- sito conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Napoli il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto al ri- conoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione con ac- compagnamento ovvero all'assegno, diritto negato in sede ammi- nistrativa. La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 9.10.1991 respingeva la doman- da. Il Tribunale di Napoli accoglieva l'appello proposto da parte dell'IT e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con sentenza depositata il 3.12.1999, espletate due nuove con- sulenze tecniche di ufficio, dichiarava la IT invalida dal 1.8.1988 e condannava il Ministero a pagare alla stessa l'assegno di invalidità. In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni del secondo dei due consulenti di secondo grado, secondo il quale la patolo- 3 gia accertata malattia di Ebstein, disturbo ipocondriaco- era idonea ad incidere nella misura di legge sulla capacità lavorativa della IT. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministe- ro dell'Interno sulla base di un unico articolato motivo. La IT non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Al riguardo rileva che il Tribunale ha fornito un'esauriente moti- vazione della sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità la- vorativa nella misura del 70 % richiesto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, mentre ha omesso di verificare la sussistenza dell'altro essenziale requisito per l'attribuzione del richiesto be- neficio, ossia del requisito economico, costituito dal possesso di redditi personali in misura non superiore ai limiti individuati dall'art. 12 dell'anzidetta legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni in materia e da ulteriori connotazioni specificate dall'art. 13 anzidetto. Il ricorrente osserva altresì che l'intera seconda fase del proce- dimento amministrativo, attivato dall'istanza dell'interessato, che segue eventualmente la fase rivolta all'accertamento del requisito sanitario, è appositamente diretta alla verifica del requisito eco- nomico da parte delle singole Prefetture. Il Ministero aggiunge che la parte interessata deve poi, nell'adire l'autorità giudiziaria nelle vesti di giudice di lavoro, specificare, secondo quanto previsto dall'art. 414 C.P.C., di essere in pos- sesso del requisito di carattere economico previsto dalla legge, producendo contestualmente al ricorso i documenti idonei a pro- vare la veridicità dl suo assunto. La verifica di tale requisito, ad avviso del ricorrente, deve essere effettuata dal giudice di primo grado e dal giudice di appello, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto. Le censure così esposte sono fondate. Questa Corte ha da tempo precisato e ribadito che in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, il requi- sito economico integra, al pari del requisito sanitario, un ele- mento costitutivo della pretesa, deducibile o rilevabile di ufficio Щ in qualsiasi stato e grado di giudizio, salve verificatesi preclusioni. Orbene il Ministero avrebbe potuto dedurre la mancanza di tale requisito anche per la prima volta in appello, e soprattutto nel caso di specie in cui era stato vittorioso nel giudizio di primo grado, il che ha fatto con la memoria difensiva di costituzione, depositata il 9.6.1995, con la quale ha richiamato l'attenzione del Collegio sull'insussistenza del requisito socio- economico. A fronte di tale specifica richiesta non vi è alcuna traccia nell'impugnata sentenza di una qualche verifica circa l'esistenza del requisito economico, omissione che si traduce sia in una vio- 5 lazione delle ricordate norme degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., sia in un di- fetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al altro giudice, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi ai principi di diritto in precedenza evidenziati. Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Ap- pello di Potenza, è rimessa, ai sensi dell'art. 385- terzo comma- C.P C., la pronuncia sul regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza.. Così deciso in Roma addì 31 ottobre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Gitare Ма сично alessandro be Regis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MA oggi, B. 2003 ESENTE DA IMPOSTA , D. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS IL CELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE