Sentenza 3 giugno 1999
Massime • 2
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre.
I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese "de relato" pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento.
Commentari • 2
- 1. Riassunzione del processohttps://www.brocardi.it/
I termini per la riassunzione del processo sono termini processuali pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla sospensione feriale (l. 742/1969). Con l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, i termini per la riassunzione (e prosecuzione) del processo sono ridotti a 3 mesi che decorrono dalla conoscenza legale della causa che ha determinato l'interruzione del processo. Pertanto, la parte che ha interesse a riassumere la causa dovrà farlo con ricorso chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza e notificando il ricorso stesso ed il decreto con cui il giudice fisserà l'udienza di comparizione alle altre parti che debbono costituirsi per proseguirlo (ex art. 303 del …
Leggi di più… - 2. I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)Accesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/1999, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE SAN GIOVANNI GEMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO MUSCO 81, presso la Sig.ra IGINIA CANTONI, difeso dall'avvocato SA MANGIAPANE con studio in 92020 S GIOVANNI GEMINI (AG) CORSO F. CRISPI 216 BIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN US, AL RM, LO TO, LA CORTE ROSALIA, CO LO, NE RI, TO RM, NE PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato PP TARANTO, difesi dall'avvocato PACE CARLO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NI NI, NT SA, NT TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 87/95 della TE d'Appello di PALERMO, emessa il 30/12/94 e depositata il 13/02/95 (R.G. 588/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato AT MANGIAPANE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24.10.1985 AT e SA NA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di San Giovanni Gemini ed affermando: di essere, rispettivamente, conduttore e comproprietario di taluni fondi di proprietà del suddetto Comune;
che con ordinanza di requisizione del 10.8.1984 il Sindaco dello stesso aveva adibito a discarica pubblica un'area attigua a detti fondi, inidonea allo scopo per il pericolo di incendio che derivava dalla presenza di rifiuti spesso non del tutto inceneriti;
che scaduto il termine di requisizione l'amministrazione comunale aveva continuato ad utilizzare tale discarica nonostante le loro ripetute diffide a liberare il fondo dai rifiuti che lo avevano invaso e a prevenire il pericolo di incendi;
che questi si erano puntualmente verificati il 7 ed il 27 luglio 1985 provocando gravissimi danni ai loro terreni;
ne chiedevano la condanna al relativo risarcimento con interessi e rivalutazione. Il Comune convenuto, costituendosi, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Con successiva citazione, notificata il 4.3.1986 ME SI, SA AL, LI La TE, AN BO, NT NI, GI MA, RI PI, ME SC e EP PI, assumendo di essere proprietari e conduttori di altri terreni circostanti a detta discarica e di avere a loro volta subito notevoli danni patrimoniali dagli incendi in parola evocavano in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale il Comune di S. Giovanni Gemini chiedendone la condanna al risarcimento.
Anche in tale giudizio il Comune si costituiva invocando il rigetto della domanda.
Disposta la riunione dei due giudizi ed espletata consulenza tecnica l'adito Tribunale affermava la responsabilità del Comune e lo condannava al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura determinata dal c.t.u., con rivalutazione monetaria ed interessi e con il favore delle spese di causa;
rigettava invece la domanda proposta da GI MA ritenendo non essere stata fornita la prova della di lei qualità di proprietaria. Avverso tale sentenza proponeva appello la MA chiedendone la condanna in suo favore.
Proponeva parimenti gravame, nei confronti degli altri originari attori, il Comune di S. Giovanni Gemini censurando la pronuncia dei primi giudici tanto in ordine all'affermazione della sua responsabilità che alla quantificazione dei danni. Disposta la riunione delle due impugnazioni la TE d'Appello di Palermo, con sentenza 30.12.1994-2.3.1995: riconosceva il diritto al risarcimento del danno anche a GI MA, pronunciando la relativa condanna a carico del Comune;
rigettava l'appello del Comune e lo condannava al rimborso delle spese del giudizio nei confronti di tutte le altre parti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di S. Giovanni Gemini affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resistono con controricorso tutti gli intimati eccezion fatta per NI NT, NA AT e NA SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente MA GI dietro il rilievo che la sentenza della TE di merito sarebbe divenuta ormai irrevocabile nei suoi confronti per essere inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla eseguita notifica della stessa al Comune -rimasto contumace nel giudizio di appello da lei instaurato. L'eccezione è infondata.
Ed invero parte resistente, pur richiamando sicura e consolidata giurisprudenza di questa Suprema TE in tema di scindibilità delle varie cause riunite ed invocandone l'applicazione nei suoi confronti non ha fornito la prova del dato presupposto del suo assunto e cioè di avere notificato al Comune di San Giovanni Gemini, contumace nel secondo grado del giudizio da lei instaurato, copia della sentenza della TE d'Appello di Palermo, oggetto della presente impugnazione.
Le uniche copie di detta sentenza che risultano depositate -e che, per altro, sono inserite nel fascicolo del ricorrente- sono quelle notificate ad istanza di AT e SA NA (nelle mani del procuratore domiciliatario del Comune avv. AT Mangiapane) e di SI ME + 7 (egualmente nelle mani dell'anzidetto procuratore domiciliatario) che chiaramente sono cosa diversa da quella effettuata, assertivamente il 3.4.1995, direttamente al Comune.
A parte ogni altra considerazione è infatti sufficiente rilevare che le anzidette notificazioni sono state effettuate in data (il 10.4.1995) riguardo alla quale nessuna decadenza si è verificata (essendo stato il ricorso per cassazione del Comune notificato il 7.6.1995).
Atteso ciò ed esaminato per l'effetto il primo motivo del ricorso per cassazione del Comune che lamenta che la TE di merito non abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione in appello della MA per avere essa assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c., deve riconoscersene la fondatezza. L'articolo in parola, nella sua originaria formulazione, disponeva infatti che tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione dovesse intercorrere un termine libero non minore di quaranta giorni se -come nella specie- essa doveva effettuarsi fuori della circoscrizione del Tribunale adito (Agrigento) ma nell'ambito dello stesso distretto di TE d'Appello (Palermo).
Ora, secondo pacifico orientamento di questa TE (cfr. Cass. 888/1977; Cass. 2928/73 e Cass. 3665/71) "la sospensione dei termini processuali (di cui all'art. 1 L.
7.10.1969 n. 742) durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod.proc.civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra l'1 agosto ed il 15 settembre".
Nel caso in esame la citazione in appello della MA è stata notificata al Comune il 1° luglio 1993 e quindi, detratto il periodo feriale, restavano solo 37 giorni e cioè un termine inferiore a quello normativamente richiesto.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza cassata senza rinvio limitatamente alla pronuncia relativa a MA GI. Quanto alle spese del giudizio di cassazione ritiene questa TE sussistano giusti motivi per disporne la totale compensazione tra la predetta ed il ricorrente Comune. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa interpretazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c." sostenendo che la TE di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente la prova dei danni lamentati dagli appellati.
Tale onere, sostengono, essi non avrebbero assolto ne' la prova poteva desumersi dai rapporti dei carabinieri e dei vigili urbani che non valevano minimamente a dimostrare la veridicità di quanto non si era svolto in presenza dei verbalizzanti.
Il motivo è infondato.
Ai rilievi del ricorrente va infatti in primo luogo replicato che, come è dato evincere dall'impugnata sentenza, i rapporti dei carabinieri e dei vigili urbani utilizzati non hanno riferito solo di fatti avvenuti in precedenza e dei quali i predetti pubblici ufficiali hanno avuto notizia "de relato", ma anche in ordine a fatti da loro attinti direttamente e dei quali hanno avuto immediata percezione.
Così è a dirsi che la constatata presenza nella discarica in parola da parte dei carabinieri, nel corso di un sopralluogo da loro effettuato cinque giorni dopo l'incendio, di altri focolai dovuti ad autocombustione dei rifiuti;
per la esistenza, riferita dai vigili urbani di San Giovanni Gemini, di focolai di incendio già diversi giorni prima;
per la ricostruzione del percorso del fuoco, tenuta anche presente la direzione del vento che soffiava quel giorno, da loro effettuata.
Ed anche in relazione alle notizie contenute negli anzidetti rapporti riferite da terzi, che non risultano quindi assistite da fede privilegiata, deve rilevarsi che esse forniscono comunque al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento e che potrebbe di per se solo essere considerato, specie quando non contraddetto -come ne caso che ci occupa- da prova contraria, prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale (v. Cass.
1.4.1995 n. 3853). A quanto sopra va poi aggiunto che la TE territoriale non ha tratto il proprio convincimento solo da tali rapporti ma bensì da tutti una serie di elementi: quale la circostanza della piena consapevolezza da parte dell'amministrazione della pericolosità della discarica che trovava conferma nel fatto che lo stesso Commissario Regionale al Comune di San Giovanni Gemini ne aveva dato atto nella propria ordinanza n. 14 del 27.5.1985 con la quale (proprio ponendo l'accento sulla maggiore pericolosità della stessa per probabili incendi a causa dell'approssimarsi della stagione estiva) aveva disposto la requisizione di altra più idonea area da adibire appunto a discarica comunale;
dalla notoria intrinseca pericolosità delle discariche dei rifiuti ove non gestite e controllate in conformità ai rigorosi parametri imposti dalla normativa comunitaria e statale;
dai numerosi atti di diffida con i quali gli appellati (odierni resistenti) avevano segnalato alla amministrazione comunale la pericolosità della situazione;
dal mancato esercizio da parte del Comune di qualsiasi attività di controllo e di vigilanza sulla discarica.
Con il terzo motivo, infine, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c. il ricorrente si duole che la TE abbia disatteso le osservazioni da lui avanzate in ordine all'ammontare del danno ed alle informazioni, a suo dire arbitrariamente assunte dal C.T.U." presso tecnici e proprietari agricoli" in ordine alle medie di produzione cerealicole ed arboree. Anche tale motivo è destituito di fondamento.
Come questa TE ha infatti ripetutamente affermato (cfr. tra le tante: Cass.
8.5.1979 n. 2615; Cass. 22.10.1982 n. 5511 e Cass.
7.11.1979 n. 4644) "il consulente tecnico d'ufficio, quando svolge le indagini da solo, può compiere, anche senza espressa autorizzazione, tutti gli accertamenti (la cui valutazione è riservata al giudice del merito) che siano collegati con l'oggetto della consulenza, assumendo notizie ed informazione presso terzi". Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno per l'effetto rigettati e va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti (diverse dalla MA).
P.Q.M.
La TE accoglie il primo motivo di ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla pronuncia relativa a MA GI e compensa le spese del giudizio di cassazione tra questa ed il ricorrente Comune;
rigetta gli altri motivi di ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della TE Suprema di Cassazione il 25.1.1999. Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.