Articolo 505 del Codice di procedura penale
Articolo 500Articolo 458
Versione
24 ottobre 1989
Art. 505. Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresi' chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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