Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di disciplina degli stupefacenti, la previsione di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riduzione della pena per chi si adoperi per evitare che il delitto venga portato ad ulteriori conseguenze, presuppone l'esistenza di un concreto e determinante contributo nella neutralizzazione di nuovi danni o delitti, o una collaborazione con l'autorità che consenta l'individuazione di fornitori o la sottrazione di importanti risorse attinenti il traffico di sostanze stupefacenti, in modo che il risultato sia la conseguenza diretta della collaborazione, non facendone parte comportamenti parzialmente reticenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 47245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47245 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 30/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2161
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 35292/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BI IO, nato a [...] il 26 ottobre del 1965, avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna del 16 giugno del 2003;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale ordinario di Ferrara, con sentenza del 03/11/1995, condannava BI AL alla pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa, quale responsabile del reato di cui agli al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81 cpv. c.p. art. 73 c.p., n. 1, 4, del per avere detenuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche al fine di spaccio, grammi 25 circa di cocaina (principio attivo grammi 13,93) e grammi 400 circa di hashish.
La corte d'appello bolognese, su appello dell'imputato, con sentenza del 02/07/1996, in parziale riforma di quella impugnata, riconosceva l'attenuante di cui all'art. 73 citato, comma 7, e riduceva la pena inflitta al RI ad anni due di reclusione e lire 14 milioni di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale decisione interponeva tempestiva impugnazione il procuratore generale in sede deducendo, come unico motivo, l'erronea concessione dell'attenuante della collaborazione. Con sentenza del 21/03/1997, questa corte accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'attenuante in parola con rinvio ad altra sezione della corte d'appello. Questa corte, dopo avere premesso che, secondo i giudici del merito, il RI aveva effettuato una chiamata di correo nei confronti del suo abituale fornitore il quale, a sua volta, aveva consentito con le sue dichiarazioni l'arresto di un grosso spacciatore ed il sequestro di kg 15 di eroina, osservava che il RI, si era limitato a fornire, con comportamento non poco reticente, il nome del suo più vicino fornitore di stupefacente, risultato essere personaggio di secondaria importanza nell'illecito traffico, mentre l'individuazione del maggior trafficante ed il recupero di consistente quantitativo di eroina, non erano stati diretta conseguenza della sua collaborazione;
invece per l'applicazione dell'attenuante era necessaria una collaborazione tale da tradursi in un efficace contributo alla interruzione dell'attività criminosa con individuazione dei responsabili e scoperta di rilevanti risorse destinate all'attività illecita;
che le dichiarazioni del RI avevano portato solo alla identificazione di soggetti marginali ed erano inoltre state rese in modo incompleto: non erano dunque sufficienti per il riconoscimento dell'attenuante non essendo logico attribuire ad un soggetto i meriti spettanti ad altro.
Con la sentenza ora impugnata la corte territoriale confermava quella resa dal tribunale di Ferrara il 3 novembre del 1995 e condannava il RI al pagamento delle ulteriori spese processuali: A fondamento della decisione osservava che all'imputato non poteva essere ascritto alcun merito per la intervenuta condanna di OL IO, essendo stato il nome di questi svelato soltanto da AR SI e non dal prevenuto, il quale inoltre aveva ritrattato le proprie ammissioni e detto elemento era "indicativo di come l'imputato avesse voluto limitare la sua collaborazione con gli inquirenti ad un livello di gran lunga inferiore alle sue conoscenze"; che la semplice chiamata in correità del AN era avvenuta dopo che si era esaurito ogni effetto dell'azione criminosa e in assenza degli ulteriori elementi richiesti dall'art. 73 citato, comma 7, tali da tradursi in un efficace contributo all'interruzione dell'attività criminosa con individuazione dei responsabili e scoperta di rilevanti risorse destinate all'attività illecita;
che non potevano essere presi in considerazioni le ulteriori richieste avanzate dal difensore perché nel resto la sentenza era passata in giudicato.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore denunciando:
l'inosservanza del D.P.R. n 309 del 1990, art. 73, comma 7, per l'omessa concessione dell'attenuante della collaborazione: assume che, arrestato in flagranza, aveva immediatamente indicato il nome del proprio fornitore nella persona di TT AN, il quale a sua volta aveva chiamato in correità il bresciano IO OL;
quindi il merito dell'arresto di quest'ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, era ascrivibile alla sua collaborazione;
violazione dell'articolo 129 c.p.p. per il mancato proscioglimento giacché non v'era prova dello spaccio e la sostanza detenuta era destinata all'uso personale;
violazione del D.P.R. citato, art. 73, comma 5, per la mancata concessione dell'attenuante della modica quantità: a tal fine precisa che la valutazione della concessione di tale attenuante si deve ritenere essenzialmente connessa con la parte della sentenza oggetto d'annullamento.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con il primo motivo il ricorrente, sotto l'apparente violazione dell'articolo 73 citato, comma 7, in realtà censura in fatto la valutazione operata dalla corte in ordine all'inidoneità della collaborazione del prevenuto a configurare il ravvedimento attivo di cui alla norma citata. Invece la valutazione della corte territoriale è in linea con l'orientamento di legittimità. Invero la disposizione di cui al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 7, del in base alla quale sono diminuite dalla metà a due terzi le pene per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati, presuppone l'esistenza di un concreto e determinante contributo nel neutralizzare la produzione di nuovi danni o di ulteriori delitti come conseguenza dell'attività criminosa già posta in essere ovvero una collaborazione con l'autorità di polizia o con quella giudiziaria che consenta a tali organi di giungere all'individuazione di grossi o abituali fornitori o alla scoperta ed alla sottrazione di importanti risorse in capitali, sostanze ed attrezzature aventi attinenza con la produzione, il traffico e l'uso di sostanze stupefacenti. Da ciò consegue che il risultato utile dianzi evidenziato deve essere la conseguenza diretta della concreta collaborazione e non frutto delle successive indagini effettuate dalla polizia e che comportamenti parzialmente reticenti sono incompatibili con l'attenuante in questione (Cass. sez. 6^ 1 giugno 1994 n. 6424; 6 febbraio 1997 n. 1119; 7 maggio 1999 n. 5699). Nella fattispecie i giudici del merito hanno accertatola) che non poteva essere ascritto alcun merito al prevenuto per l'individuazione del fornitore OL IO, in quanto il nome di quest'ultimo era stato rivelato da AR SI;
che il prevenuto aveva ritrattato le proprie ammissioni e tale elemento era indicativo dell'intenzione di volere limitare la propria collaborazione ad un livello inferiore alle proprie conoscenze;
che la chiamata del AN era intervenuta dopo che si era esaurito ogni effetto dell'azione criminosa. Secondo l'orientamento delle Sezioni unite di questa corte(sentenza n. 4 del 1999) in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati d'attività d'indagine già in corso in quella direzione.
Gli altri motivi sono palesemente inammissibili perché riguardano punti della decisione ormai coperti dal giudicato. Come già sottolineato dalla corte territoriale le richieste avanzate dal difensore con il secondo ed il terzo motivo erano state già respinte dalla corte bolognese con la sentenza del 2 luglio del 1996, la quale è stata impugnata dal procuratore generale unicamente in ordine alla concessione dell'attenuante del ravvedimento attivo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. D'altra parte non esiste alcuna connessione essenziale tra le richieste contenute nel secondo e terzo motivo ed il punto della sentenza oggetto d'annullamento da parte di questa corte.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre del 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005