Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
In tema di intossicazione acuta dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, per la sussistenza del vizio di mente (totale o parziale) non è sufficiente che il giudice di merito riconduca l'azione dell'imputato ad un modello di infermità apoditticamente affermata, ma, proprio ai fini della corretta qualificazione del vizio, è necessario che indichi e valuti motivatamente i dati anamnestici, clinici, comportamentali, evincibili dalle stesse modalità del fatto, ragionevolmente rivelatori dell'asserito quadro morboso, agli effetti della sua "graduabilità" rispetto all'imputabilità.
Commentario • 1
- 1. Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2004, n. 31483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31483 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/06/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1003
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 22689/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EP;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2/4/2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
udito il P. Ministero in persona del SPG Dott.ssa A.M. De Sandro che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da LL PE avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 12/12/2001, con la quale, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., perché, deponendo in qualità di teste innanzi al Tribunale per Minorenni di Milano in data 6/10/93, aveva reso false dichiarazione sulla modalità dei fatti a carico di terzi, imputati di detenzione a spaccio di stupefacenti, in parte ceduta al predetto dichiarante, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2/4/2003, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, concessa all'appellante la diminuente di cui all'art. 89 c.p., riduceva la pena inflitta alla misura di mesi undici di reclusione, ritenendo che "alla stregue della documentazione prodotta in udienza dal difensore, al momento del fatto di cui all'imputazione, l'imputato fosse in stato di mente tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere".
Avverso tale sentenza il LL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'imputabilità del ricorrente, stante il vizio di motivazione in merito all'erronea esclusione della ipotesi di esclusione di tale imputabilità per vizio totale di mente ex art. 88 c.p., avuto riguardo all'anamnesi complessiva delle condizioni fisico- psicologiche dell'imputato, lette alla luce di una corretta interpretazione sia in chiave di normativa costituzionale (sentenza della Consulta n. 114, del 9/16/1998) ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p. che della giurisprudenza di legittimità, omettendo di tener conto della documentazione certificativa agli atti prodotta dalla difesa, da cui era evidente potersi rilevare disturbi della personalità del ricorrente, tali da determinare l'esclusione della di lui personalita;
2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse richiesto il beneficio della non menzione della condanna, mentre con i motivi di appello, era stata invocata la sospensione condizionale della pena, su cui vi era assoluto difetto di motivazione.
Il motivo sub 1^ è fondato.
Ed invero, la Corte territoriale, con una motivazione assolutamente apodittica e nemmeno inderettamente sufficiente a spiegare le ragioni della ritenuta incapacità attinente il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ha eluso l'esame dell'ipotesi invocata dalla difesa in tema di vizio totale di mente, pur dando atto di tale richiesta e della relativa documentazione prodotta al riguardo.
Come esattamente si è dedotto con il motivo sub 1^), tale evidente lacuna di analisi, valutazione e risposta alla questione, si propone quale potente vizio di legittimità, peraltro ribadibile nella chiave di lettura della normativa cennata, alla stregua dell'inequivoca portata della richiamata decisione della Consulta e della, anche recente, giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In proposito giova ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento del vizio di mente (nella specie, per intossicazione acuta dovuta all'uso di sostanze stupefacenti), per la sussistenza di tale vizio di mente (totale o parziale) non è sufficiente che il giudice di merito riconduca l'azione dell'imputato ad un modello di infermità apoditticamente affermata, ma proprio ai fini della corretta qualificazione di tale vizio per il suo inquadramento nella fattispecie totale o parziale ex art. 88 e 89 c.p., è necessario che si indichino e si valutino motivatamente i dati anamnestici, clinici, comportamentali o evincibili dalle stesse modalità del fatto, ragionevolmente rilevatori dello asserito quadro morboso, agli effetti della sua gradualità rispetto all'imputabilità. Infatti, come è noto, non tutti gli stati di tossicomania, quale dipendenza anche essenzialmente psichica alla droga, ovvero di tossicodipendenza, quale assuefazione cronica alla stessa, producono di per sè alterazione rilevanti agli effetti di cui agli art. 88 e 89 c.p., ma è necessario che il giudice si faccia motivato carico di apprezzare lo stato psicologico dell'imputato al momento della commissione del fatto, nei corretti termini logico-scientifici di incidenza gradualmente rapportata ai processi intellettivi e volitivi del soggetto agente (cfr., tra le altre ed in termini, Cass. pen. Sez. 6^, 24/6/1996 n. 6357, Corillo).
In difetto di tanto, come è evincibile nella specie, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, che vorrà, in ogni caso, conformarsi al principio di diritto come innanzi enunciato.
Sul motivo di ricorso sub 2) si riflette, ovviamente, la pregiudizialità della decisione in relazione all'accoglimento del motivo sub 1).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004