Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
La violazione del divieto di " bis in idem" è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che " ratione temporis " non fosse stato possibile dedurla in grado di appello perché la sentenza di riferimento era passata in giudicato dopo quel giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2004, n. 31123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31123 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/05/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 625
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 046186/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC NG N. IL 14/11/1951;
avverso SENTENZA del 01/07/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mauro Biagi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1/7/2003 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 29/2/2000 con la quale il Tribunale di Perugia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato LO SC alla pena di mesi nove di reclusione e L.
1.000.000 di multa quale responsabile del reato di cui agli artt. 81 C.P. e 12 D.L. n. 143/91 (conv. nella legge n. 197/91) per avere indebitamente utilizzato la carta di credito rilasciatagli in data 17/5/95 dalla American Express Company s.p.a., effettuando con essa operazioni per complessive L. 123.511.150 pur essendogli stata revocata l'autorizzazione al suo utilizzo. La Corte (per quel che in questa sede rileva), condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto che l'utilizzazione di una carta di credito dopo la revoca dell'emittente integrasse il reato contestato e che non vi fosse dubbio alcuno circa la conoscenza da parte del SC dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione atteso che, pur non essendo stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata relativa a tale revoca, vi era in atti la comunicazione degli Uffici Postali della regolare consegna della raccomandata in questione all'interessato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in data 8.11.2003 il difensore dell'imputato articolando, previa esposizione dei fatti, tre motivi di gravame, anche illustrati in memoria finale del 28.4.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -denunziante violazione dell'art. 649 C.P.P. ed invocante annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 620 lett. h) C.P.P.- il ricorrente ha sottolineato come con sentenza 18/1/2002 della Corte di Appello di Roma, divenuta definitiva, egli fosse stato assolto da fatti analoghi e strettamente connessi con quelli oggetto del presente giudizio, in quanto relativi alla utilizzazione della medesima carta di credito dopo la revoca dell'autorizzazione di cui all'unica comunicazione spedita in data 29/9/95 dalla società emittente;
pertanto, in ragione della pluralità e contraddittorietà di sentenze attinenti ai medesimi fatti e contro la stessa persona e della assoluzione del SC con una prima sentenza avente "efficacia di giudicato sostanziale", si imponeva - ad avviso del ricorrente - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c. 3 C.P.P. posto che la violazione dell'art. 649 C.P.P. denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Nè, si badi, la questione del ne bis in idem con il motivo proposta è questione conoscibile d'ufficio da questa Corte o comunque deducibile ratione temporis solo in sede di legittimità (art. 609 c. 2 C.P.P.): sotto il primo profilo, infatti, la questione appare all'evidenza involgere apprezzamenti di fatto in ordine alla pretesa eadem res, apprezzamenti (peraltro, secondo la stessa prospettazione del SC, tali da far ravvisare distinti oggetti delle due vicende poste a confronto) che sfuggono al sindacato di mero diritto e quindi alla cognizione officiosa di questa Corte. Sotto il secondo profilo, poi, alla Corte di Perugia ben si sarebbe potuta sottoporre la questione del giudicato formatosi a seguito della irrevocabile pronunzia della Corte romana, sol che si consideri che la sentenza assolutoria venne pubblicata il 18.1.2002 nel mentre il dibattimento innanzi alla Corte perugina venne celebrato l'1.7.2003.
Con il secondo motivo - denunziante falsa applicazione dell'art. 12 D.L. 197/91 - il ricorrente ha richiamato il diverso orientamento giurisprudenziale in merito all'utilizzazione di una carta di credito dopo la revoca dell'autorizzazione da parte dell'emittente, integrante condotta non sanzionarle penalmente essendo la norma diretta non già a sanzionare la disfunzione del rapporto contrattuale ma a garantire che l'utilizzo della carta avvenga solo da parte del titolare e senza falsificazioni ed alterazioni del documento. La censura non appare condivisibile, posto che, fondata su un non recente ed isolato precedente di questa Corte, essa è contraddetta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sezione 5^ n. 1456/98 e n. 4900/97) che correttamente fa leva sull'intento legislativo di punire tutti gli usi indebiti (a non domino) della carta di credito, tra essi ben ricomprendendosi anche quello di chi, pur avendo avuto di tal carta la originaria titolarità, la abbia successivamente perduta per effetto di revoca e nondimeno di tal titolo protragga l'(abusiva) utilizzazione. Infine, con il terzo motivo di gravame, denunziante violazione degli artt. 12 cit. e 42 C.P. e vizio di motivazione, il ricorrente ha sostenuto la carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato, non essendosi dimostrata la conoscenza da parte del SC della revoca dell'autorizzazione, ed altresì la insufficienza della motivazione, non essendosi affrontato dalla Corte di merito il problema della sussistenza del dolo specifico. Quanto al profilo della censura che intende porre in dubbio la correttezza della prova della ricezione della revoca, affidata dalla Corte di merito alla informativa del Pubblico Servizio e non alla prova "privilegiata" dell'avviso di ricevimento, esso è del tutto inconsistente posto che arbitrariamente pretende di sovrapporre limitazioni probatorie proprie del rapporto civilistico contrattuale (arg. dall'art. 4 c. 4 della L. 890/82) alla ampiezza della acquisizione probatoria consentita al Giudice penale, al quale, come effettuato dai Giudici di merito della vicenda sottoposta, incombeva soltanto acquisire (ed adeguatamente motivare sulla) prova -comunque raggiunta- della ricezione dell'atto di revoca. Da ultimo inammissibile, per genericità della proposizione e novità della deduzione, è il profilo attinente il difetto di motivazione sul "dolo specifico" del SC: la Corte di merito, alla quale nessuna censura era stata sul punto sottoposta, ha infatti logicamente condiviso l'opinione del primo giudice per la quale era naturalmente sussistente il menzionato dolo specifico in una vicenda di protratta utilizzazione della carta di credito (per importo complessivo di lire 123.511.000) pur dopo la consapevole revoca della sua disponibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LO SC al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004