Sentenza 25 agosto 2015
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell'ipotesi di detenzione senza titolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto la revoca della sentenza in esecuzione nei confronti del condannato e la sua immediata liberazione, se non detenuto per altro, in accoglimento di una richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 625 cod. proc. pen.).
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Elezione di domicilio presso un familiare e nomina di un difensore di fiducia se rese nell'ambito del procedimento, senza alcuna contezza del successivo sviluppo processuale, non impediscono la rescissione del giudicato. E' facoltà del ricorrente di depositare "ratione temporis", tramite il difensore di fiducia nominato procuratore speciale, l'istanza volta alla rescissione del giudicato attraverso lo strumento digitale della p.e.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 penale Num. 25528 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/06/22 RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di rescissione del …
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Illegittima una condanna in absentia, qualora la conoscenza sia desunta da una notifica effettuata dall'indagato nel corso delle indagini preliminari e non sia seguita dalla ricezione, da parte di costui, di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa a suo carico e del giorno e luogo in cui sarà celebrato il processo. L'art. 629-bis c.p.p., comma 1, infatti, al pari del precedente art. 420-bis, comma 4, dà rilevanza alla mancata conoscenza del "processo", con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato. Nel rispetto delle fonti sovranazionali, così come interpretate dalle competenti Corti, ma anche come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2015, n. 35981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35981 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2015 |
Testo completo
35 9 8 1 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/08/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI Presidente N. 83 - Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30726/2015- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO MB N. IL 08/02/1968 avverso il provvedimento n. 4143/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 24/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la sua riqualificazione come incidente di esecuzione. RITENUTO IN FATTO Con richiesta di rescissione del giudicato proposta ex art. 625-ter cod. proc. pen. nell'interesse di RT OL e depositata in data 08/07/2015 presso il Tribunale di Milano, il difensore e procuratore speciale avv. G. Aufiero chiede - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. la revoca della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014 - dal Tribunale di Milano, passata in giudicato il 03/04/2015 e conosciuta effettivamente il 22/06/2015 a seguito di notificazione ed esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 3192/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. A sostegno della richiesta, si rappresenta, in particolare, che: in data 20/03/2013, OL riceveva la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (contenente l'indicazione del difensore d'ufficio avv. Samanta Barbaglia del Foro di Milano) e, in quell'occasione, eleggeva domicilio in Mercogliano (Av), Via Raffaele Viviani n. 3, riservandosi di nominare un difensore di fiducia;
in data 03/01/2014, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non si formalizzava a causa dell'errore nell'indicazione del domicilio nel piego contenente l'atto; detto avviso veniva notificato ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio; all'udienza preliminare del 18/03/2014 veniva dichiarata la contumacia dell'imputato e, all'esito, veniva emesso il decreto che dispone giudizio, la cui notifica ex art. 170 cod. proc. pen. all'indirizzo presso il quale OL aveva eletto domicilio non si regolarizzava in quanto lo stesso risultava irreperibile;
il 05/05/2014 il decreto che dispone il giudizio veniva notificato ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio; alla prima udienza dibattimentale del 03/06/2014 l'imputato era individuato come già contumace ora assente;
la notifica dell'estratto contumaciale eseguita ex art. 170 cod. proc. pen. all'indirizzo presso il quale OL aveva eletto domicilio non si regolarizzava in quanto lo stesso risultava irreperibile. Deduce il richiedente che solo le notificazioni dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dell'ordine di esecuzione erano state regolarmente eseguite, laddove le altre notificazioni cui aveva diritto l'imputato - avviso di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio ed estratto contumaciale non si erano formalizzate: eccepisce l'istante che, pur essendo stata legittimamente disposta la notificazione a mezzo posta, dopo l'attestazione di irreperibilità o di 2 inesistenza all'indirizzo erroneamente indicato non si è dato luogo alla notificazione secondo la procedura di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., ma direttamente a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. L'errore di fatto e di diritto sulla regolare costituzione delle parti in udienza preliminare e in dibattimento e sulla regolare (almeno legale) conoscenza della condanna non ha consentito all'imputato di partecipare al processo e poi di impugnare la sentenza di condanna;
con le procedure di notificazione indicate, l'imputato è stato condannato in sua assenza dovuta alla mancata incolpevole conoscenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta deve essere accolta, nei termini di seguito indicati.
2. In premessa, rileva la Corte che, mentre con ordinanza del 18/03/2014, il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva dichiarato la contumacia di OL RT, il Tribunale di Milano ha proceduto nei suoi confronti considerandolo assente ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67 nel frattempo entrata in vigore, come si desume univocamente dal verbale dell'udienza del 03/06/2014 (ove l'imputato è indicato come "già contumace, ora assente"), nonché dal verbale dell'udienza del 24/06/2014 e dalla sentenza in pari data (atti, questi ultimi, acquisiti dalla Corte in via preliminare: cfr. Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba). Sempre in premessa, rileva la Corte che il giudizio di primo grado - all'esito del quale è stata deliberata la sentenza poi divenuta irrevocabile e posta in esecuzione - si è svolto interamente nel periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della citata legge n. 67 del 2014 e l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 118, che ha introdotto nel corpo della prima la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis: di conseguenza, pur facendo riferimento la disciplina transitoria, quanto alla definizione dei suoi effetti, all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, lo svolgimento e la conclusione del processo in esame prima dell'entrata in vigore della normativa transitoria esclude che a questa possa farsi riferimento nel caso di specie, rispetto al quale, dunque, deve trovare applicazione il criterio delineato dalle cit. Sez. U. Burba (deliberata prima della legge n. 118 del 2014), in forza del quale lo ius superveniens di cui alla nuova disciplina del processo in absentia non si applica ai processi definiti, anche solo nei gradi di merito, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 67 del 2014. Non si versa in questa ipotesi nel caso di specie, poiché, come si è visto, il primo grado si è definito dopo l'entrata in vigore della novella, sicché deve trovare 3 applicazione la disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 e, quindi, quella della rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen.
3. Ciò premesso, rileva la Corte che le circostanze dedotte dal richiedente (e documentate attraverso i relativi allegati) sono idonee a dar conto della sussistenza, nel caso di specie, del presupposto della rescissione del giudicato, ossia dell'incolpevole mancata conoscenza in capo allo stesso della celebrazione del processo nei suoi confronti: viene in rilievo a questo proposito l'invalidità della notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare (inviato ad indirizzo diverso da quello eletto da OL e indicato come inesistente dall'agente postale preposto alla notificazione), invalidità che oltre a precludere l'attivazione della procedura ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ha posto l'istante nella - condizione di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Tale condizione non può dirsi venuta meno a seguito delle successive vicende del processo: deve infatti ritenersi adempiuto l'onere del richiedente di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 dep. 03/09/2014, Burba) in considerazione, per un verso, dell'esito della notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'estratto contumaciale (pur, quest'ultima, non prevista dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014) all'indirizzo presso il quale è risultato irreperibile (con il mancato espletamento, denunciato dall'istante, degli incombenti di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.), laddove, per altro verso, il medesimo indirizzo risulta adoperato utilmente per la notificazione a cura della polizia giudiziaria dell'avviso di conclusione delle indagini e indicato nell'ordine di esecuzione e nel relativo verbale di notificazione a cura sempre della polizia. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della conoscenza da parte di OL dell'esistenza del procedimento determinata dalla notificazione a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente l'indicazione del difensore d'ufficio: infatti, l'onere di attivazione idoneo, in caso di mancato adempimento, ad integrare la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. deve ritenersi esaurito con la dichiarazione di domicilio, a fronte della quale l'erronea notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un indirizzo inesistente (e come tale indicato dall'agente postale) attribuisce alla condizione di OL il connotato dell'incolpevolezza richiesto per la rescissione del giudicato, tanto più che proprio l'intervenuta dichiarazione di domicilio legittimava, in capo all'istante, il giustificato affidamento circa la notificazione degli atti del processo presso quel domicilio. Tale rilievo è valido anche con specifico riferimento alla 4 conoscenza, nella fase procedimentale delle indagini preliminari, del difensore d'ufficio nominato dall'autorità procedente (il che, in uno con le circostanze relative alle varie notifiche effettuate nei confronti del richiedente sopra richiamate, rende ragione della diversità del caso di specie da quello esaminato da Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Della Nave, Rv. 263084).
4. La richiesta, pertanto, deve essere accolta, sicché deve disporsi la revoca della sentenza n. 7393/2014 emessa il 24/06/2014 dal Tribunale di Milano e la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. L'interpretazione "di sistema" che ha condotto Sez. U. Burba a ritenere applicabile anche con riguardo alla rescissione del giudicato la disciplina della sospensione dell'esecuzione impone - in linea, del resto, con la previsione di cui all'art. 175, comma 7, cod. proc. pen. richiamata anche in dottrina a proposito dell'istituto in esame - che, deliberata la revoca della sentenza posta in esecuzione nei confronti di OL, ne sia disposta l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. La Cancelleria comunicherà immediatamente al Procuratore Generale presso questa Corte il dispositivo ex art. 626 cod. proc. pen., norma che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di un'applicazione estensiva della disposizione, anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell'ipotesi di detenzione senza titolo (Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995 - dep. 21/04/1995, Balil, Rv. 201032), ipotesi che ricorre nel caso di specie come effetto della decisione adottata.
P.Q.M.
Revoca nei confronti di OL RT la sentenza n. 7393/2014 emessa dal Tribunale di Milano in data 24/6/2014 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale. Dispone l'immediata scarcerazione del OL se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per la immediata comunicazione al P.G. in sede per quanto di competenza. Così deciso il 25/08/2015. Il Presi In Consigliere estensoreПарево вори Vente DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 SET 2015 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito เ 5 ก