Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
Il divieto del "bis in idem" stabilito dall'art 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento che dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perchè è precluso al giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. L'imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2004, n. 41069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41069 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 24/09/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 1280
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 31209/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB CA nata il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 22.4.02;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Mario IANNELLI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 11.6.01 il Tribunale di Torino ha riconosciuto RT CA colpevole del reato di truffa aggravata (artt. 640, 61 n. 11 c.p. commesso fino al mese di agosto 1997) e la ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione e lire 500.000 di multa.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputata e la Corte di Appello di Torino con sentenza del 22.4.02 ha respinto il gravame. I giudici di merito hanno accertato che l'imputata, cancellata dall'albo degli avvocati di Torino si era fatta consegnare dai coniugi TI GI ed AN varie somme per svolgere attività legale mai effettuata relativa all'affidamento del loro figlio minore ai servizi sociali.
Ricorre per Cassazione l'imputata deducendo essere già stata giudicata per lo stesso fatto nel procedimento penale n. 2376/01 della Corte di Appello di Torino. Il ricorso è infondato non risultando in atti altra decisione sullo stesso fatto passata in giudicato. È principio di legittimità che il divieto del "ne bis in idem" statuito dall'art. 649 c.p.p. è relativo ad una preclusione derivante dal giudicato che si è formato sullo stesso fatto e per la stessa persona. Il divieto di un secondo giudizio presuppone che sia prodotta innanzi al giudice di merito la sentenza irrevocabile per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento sia dell'unicità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi la Corte di Cassazione e ciò perché la sua competenza funzionale comporta il divieto per questo giudice di accertare fatti e perché la parte non può dinanzi questo giudice produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Questi principi non sono inconciliabili con l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di Cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 5^ 7.7.98 n. 7953, ud. 3.3.98, rv. 211535; Cass. 24.9.98, Bugio). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004