Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., proposta, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., per la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., stante la non irragionevolezza della previsione normativa, in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, e indicative del perdurare della capacità a delinquere del reo, secondo una scelta legislativa non in contrasto con i principi costituzionali, essendo finalizzata a sanzionare più severamente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante l'irrogazione di precedenti condanne.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2011, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro NT - Presidente - del 09/02/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 446
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 33358/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IO AN N. IL 18/08/1966;
2) CA AN N. IL 26/06/1971;
avverso la sentenza n. 114/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 07/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 11.11.2008, dichiarava AN NT GI e AR GI, responsabili dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di estorsione e minacce e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, e le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni tre, mesi quattro, giorni 20 di reclusione e Euro 600 di multa ciascuno.
La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 7/5/2010, esclusa la contestata recidiva, riduceva la pena, nei confronti del AN, ad anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 300 di multa, confermando la sentenza nei confronti del AR.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 e 43 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al reato di cui all'art. 611 c.p., ritenendo insufficiente ai fini della configurazione del reato la mera presenza silente dei ricorrenti in occasione del colloquio intercorso tra AS e La MA - Costarelli;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e art. 393 c.p., anche in relazione agli artt. 47 cpv., 48 e 116 c.p., per non aver derubricato il reato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo la Corte verificato se i ricorrenti fossero a conoscenza della inesigibilità del credito vantato dal La MA;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 629 c.p., per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla asserita mancanza di documentazione inerente ai lavori effettuati per il IA in altri cantieri, ammessa dal teste OG La MA, sia pure in forza di accordi verbali, non tenendo conto che la contabilità redatta dall'ingegner cornai, per conto del IA, ove si dava atto di tali ulteriori lavori, è stata riconosciuta corretta dal IA in sede di incidente probatorio;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 69 e 99 c.p. e inosservanza degli artt. 3, 25 e 27 Cost., formulando censure di incostituzionalità, con riferimento a tali articoli, della normativa in tema di recidiva;
deduceva, altresì, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva per il AR, essendo l'applicazione della recidiva una mera facoltà del giudicante, mentre la Corte territoriale ha ritenuto trattarsi di un effetto automatico della contestazione della recidiva cui all'art. 99 c.p., comma 5, evidenziando, anche, la sproporzione del trattamento sanzionatorio tra gli imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Con riferimento al primo motivo, la Corte di Appello di Trento, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, in occasione dell'incontro tenuto col AS, l'efficacia intimidatrice della presenza dei ricorrenti, valutato il contesto e la natura dei discorsi che venivano fatti, fondati su pretese giuridicamente inazionabili.
La minaccia idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 611 c.p. può estrinsecarsi nelle forme più diverse ed anche in maniera del tutto larvata, specialmente in certi ambienti dove anche la "presenza silenziosa" può svolgere uno effetto intimidatorio, purché il comportamento o l'atteggiamento dell'agente sia idoneo ad esercitare una pressione psicologica e a incidere nella sfera della libertà del soggetto passivo onde costringerlo a fare od omettere qualcosa. In particolare, legittimamente è stata ritenuta la minaccia idonea alla configurazione del reato, in concorso con altro soggetto che ha, invece posto in essere una effettiva richiesta estorsiva, da parte di altri soggetti che lo "spalleggiavano", pur senza profferire parola, allorquando, con motivato apprezzamento delle circostanze di fatto, si ravvisi che quel comportamento silente dissimuli in realtà una vera e propria minaccia, in relazione alla gravità delle conseguenze temute di uno "sgarbo" per effetto di un eventuale rifiuto. 2) Anche la censura relativa alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infondata.
Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto, in tutto o in parte. (Sez. 2, Sentenza n. 47972 del 01/10/2004 Ud. - dep. 10/12/2004 Rv. 230709; Sez. 2, Sentenza n. 14440 del 15/02/2007 Ud. - dep. 05/04/2007 - Rv. 236457; Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. - dep. 26/09/2007 - Rv. 237992). Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è, invece, strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di minaccia in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto "ex se" ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. (Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. - dep. 26/09/2007 - Rv. 237992).
La Corte di appello di Trento, con motivazione logica ed esente da censure, ha rilevato l'infondatezza dell'assunto del ricorrente, evidenziando come siano elementi sintomatici della condotta estorsiva la mancanza di credito esigibile in forza della perizia in atti, l'uso di metodi brutali, quali lo schiaffo dato dal AR, le parole usate dal AN per costringere il IA a estrarre il libretto degli assegni e firmarli, la dichiarata "speranza" di non dover più tornare.
Valutate le modalità della condotta, deve ritenersi corretta la valutazione della Corte di merito che ha ritenuto che i predetti debbano rispondere, a titolo di concorso pieno nel delitto di estorsione commesso dal correo armato, dovendosi prefigurare detto evento lesivo, già nelle stesse modalità della condotta criminosa. 3) I giudici di merito hanno, anche, ritenuto, con valutazione logica non censurabile in tale sede, con riferimento al terzo motivo di ricorso, non attendibile le dichiarazioni rese dal teste La MA OG su ulteriori presunti lavori effettuati dal La MA al fine di giustificare, quale credito esigibile, l'importo richiesto al IA, avendo coinvolto, con il concreto ausilio dei ricorrenti, anche il AS, con violenze e intimidazioni per fornire appoggio all'estorsione nei confronti del IA. La Corte di merito ha, motivatamente, dato rilievo alla perizia contabile disposta per verificare i rapporti patrimoniali tra il IA e il La MA e da cui è emerso che quest'ultimo non aveva alcun titolo per pretendere pagamenti dal primo, pur risultando una previsione di spesa di oltre Euro 50.000 relativi a lavori fatti, ma non ancora contabilizzati e, quindi non ancora esigibili, importo peraltro riducibile a circa Euro 30.000 a seconda che alcuni costi fossero addebitabili o meno al IA, somme comunque inferiori ai Euro 90.000 richiesti.
Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
4) Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, già la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 c.p., comma 4, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 3, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., commi 1 e 3, art. 101 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., commi 1 e 6, nella parte in cui,
nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 c.p., comma 4. Anche l'art. 99 c.p.p., comma 5, non limita il potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto, introducendo un "automatismo sanzionatorio" correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, a seguito della L. n. 251 del 2005 che statuisce l'obbligatorietà della valutazione della recidiva reiterata, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo. Al Riguardo la S.C. ha ammesso la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi (o da renderli comunque non rilevanti affermando che anche quando, per la tipologia del reato ascritto, l'aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell'art.99 c.p., comma 4, non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda. (Sez. 1, Sentenza n. 17313 del 15/04/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239620).
Il giudice deve, quindi, procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69 c.p., comma 4, tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
ove la ritenga, invece, inapplicabile, egli deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione (Sez. 6, Sentenza n. 10405 del 07/02/2008 Ud. (dep. 06/03/2008) Rv. 239018) Peraltro, va rilevato che, anche se la Consulta non si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 99 c.p., comma 5, la più severa disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a, non appare irragionevole in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, indice del perdurare della capacità a delinquere del reo e tale trattamento sanzionatorio "aggravato" è il risultato di una scelta legislativa non in contrasto con i principi costituzionali, essendo finalizzata a punire più severamente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante le precedenti condanne che, evidentemente, non hanno avuto un'efficacia dissuasiva ed appare, quindi, giustificato il diverso trattamento, ai fini della pena, nei confronti di chi continui a commettere reati, senza che possa ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto al complice correo nel medesimo delitto. Stante la nozione di individualizzazione della risposta sanzionatoria, fondata su specifici elementi sintomatici della personalità del soggetto, la citata disciplina non è in contrasto neppure con il principio della funzione educativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., comma 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011