Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 16431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16431 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/03/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 489
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 28581/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA ZO SI N. IL 27/01/1966;
avverso la sentenza n. 939/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Manzocchi Boretti Mariano di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 15 marzo 2010, ha ritenuto AL ZO IA responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, lo ha condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro trentottomila di multa.
I Giudici, dopo avere reputato la sostanza detenuta non ad uso personale, hanno disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata a dimostrare la sussistenza della fattispecie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7: ciò in quanto la collaborazione, che l'appellante intendeva provare, non aveva i requisiti per l'applicazione della attenuante. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che non è stata concessa l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per mancata considerazione del contributo alle indagini dell'apporto dichiarativo dell'imputato;
- che la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era necessaria per dimostrare una circostanza rilevante ai fini della collaborazione (l'indicazione del fornitore di droga). Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
La legge non prevede forme di collaborazioni generiche dell'imputato miranti alla prevenzione ed accertamento dei delitti in materia di stupefacenti;
non qualunque contributo o dissociazione dal mercato della droga è valutato ai fini della previsione attenuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
L'applicabilità di questa norma implica la sussistenza di una specifica previsione in quanto è collegata al comportamento operoso dell'imputato che si adopera volontariamente per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze, cioè, per inibire che la condotta illegale iniziata sia proseguita nel tempo o incrementata in intensità.
Un tale recesso può estrinsecarsi "anche" con l'aiuto dell'imputato alla polizia o all'autorità giudiziaria che abbia come ricaduta la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. La prima ipotesi è stata invocata dall'imputato che ha sostenuto di avere fornito agli inquirenti un apporto utile alle indagini rilevando il nome del suo fornitore.
Sul punto, va precisato che la ravvisabilità dell'attenuante si colloca ad un livello più avanzato rispetto alla mera informazione collaborativa in quanto il contributo del dichiarante deve raggiungere i risultati concreti previsti dalla norma;
fare interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale che è provento e strumento del crimine.
Ciò in quanto, con la attenuante in esame, il Legislatore mira non tanto a proporzionare la pena al ravvedimento ed al recupero dell'imputato, quanto - e prioritariamente - ad evitare ulteriore attività delittuosa.
In base a tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la collaborazione deve avere connotazioni di particolare incidenza per neutralizzare la commissione dei reati. Consegue l'imprescindibile necessità che il contributo (anche se concernente tutto il patrimonio conoscitivo sul tema dell'imputato) sia meritevole della attenuante solo se in modo efficace utile per cui non rientrano nell'ambito della attenuante quelle dichiarazioni che sono prive di riscontri, quelle che rafforzano solo il quadro probatorio e riguardano circostanze di marginale rilevanza. Ora, nel caso concreto, la Corte di Appello ha dato per scontato quanto la difesa intendeva provare tramite la rinnovazione del dibattimento e, precisamente, l'indicazione da parte dello imputato di uno spacciatore fosse, o meno, il suo fornitore;
pertanto, la censura sulla mancata attivazione della procedura prevista dall'art.603 c.p.p., comma 1 è inconferente.
Inoltre, il supplemento istruttorio era inutile sotto un decisivo profilo;
la circostanza oggetto della richiesta prova riguardava le indicazioni in base alla quali (come scritto testualmente nell'atto di appello) "fu poi possibile portare a termine alcune investigazioni che condussero al sequestro di circa trenta grammi di eroina e soprattutto all'arresto del soggetto detentore".
AL testo della sentenza di primo grado, emerge che sia carente la prova che lo spacciatore fosse stato arrestato in esito alla segnalazione dell'imputato.
Pertanto, la propalazione non ha avuto la soglia di incidenza tale da meritare la concessione della speciale attenuante e correttamente i Giudici hanno considerato e valutato il comportamento collaborativo solo ai fini della determinazione della pena e non per la applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011