Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 16431
CASS
Sentenza 2 marzo 2011

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Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 16431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16431
    Data del deposito : 2 marzo 2011

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