Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 33541
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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In tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità - non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero - di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

Gli accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da compiersi a seguito delle richieste dell'indagato (art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen.) che, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. pen., legittimano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguardare specificamente la posizione dell'indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in relazione all'imputazione contestata ovvero, se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.

Una volta impugnato il provvedimento di proroga della custodia cautelare, l'imputato detenuto conserva interesse a farne valere l'illegittimità nel procedimento di impugnazione anche quando, prima della scadenza del termine prorogato, sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio - a seguito del quale divengono operanti ulteriori, autonomi e diversi termini di custodia - giacché l'eventuale accoglimento delle ragioni di gravame, comportando la cessazione di efficacia della misura custodiale, ne determinerebbe la scarcerazione, ora per allora. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 305 cod. proc. pen., che disciplina la proroga della custodia cautelare, debba essere letta in stretto collegamento con quella di cui all'art. 303 dello stesso codice, alla stregua della quale l'attivazione dei termini della fase successiva presuppone che non siano già decorsi quelli della fase precedente e che, perciò, l'indagato non abbia conseguito il diritto alla scarcerazione automatica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 33541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33541
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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