Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 3
In tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità - non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero - di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
Gli accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da compiersi a seguito delle richieste dell'indagato (art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen.) che, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. pen., legittimano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguardare specificamente la posizione dell'indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in relazione all'imputazione contestata ovvero, se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.
Una volta impugnato il provvedimento di proroga della custodia cautelare, l'imputato detenuto conserva interesse a farne valere l'illegittimità nel procedimento di impugnazione anche quando, prima della scadenza del termine prorogato, sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio - a seguito del quale divengono operanti ulteriori, autonomi e diversi termini di custodia - giacché l'eventuale accoglimento delle ragioni di gravame, comportando la cessazione di efficacia della misura custodiale, ne determinerebbe la scarcerazione, ora per allora. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 305 cod. proc. pen., che disciplina la proroga della custodia cautelare, debba essere letta in stretto collegamento con quella di cui all'art. 303 dello stesso codice, alla stregua della quale l'attivazione dei termini della fase successiva presuppone che non siano già decorsi quelli della fase precedente e che, perciò, l'indagato non abbia conseguito il diritto alla scarcerazione automatica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 33541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33541 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Aldo VESSIA - Presidente;
2) Dott. Pasquale TROIANO - Componente;
3) Dott. Franco MARRONE - Componente;
4) Dott. Francesco MORELLI - Componente;
5) Dott. Renato FULGENZI - Componente;
6) Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Componente;
7) Dott. Francesco MARZANO - (Componente rel.);
8) Dott. Giovanni CANZIO - Componente;
9) Dott. Aniello NAPPI - Componente;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SI IO, n. in Bergamo il 08.05.1960;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 25 agosto 2000;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Procuratore Generale, in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Roberto Angarano e Roberto Bruni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
1.0 Il 25 agosto 2000 il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza in data 18 luglio precedente del G.I.P. del Tribunale della stessa città, con la quale era stata disposta la proroga (fino al 24 gennaio 2001) dei termini della misura della custodia cautelare in carcere applicata a IO SI per imputazioni di associazione per delinquere, omicidio, detenzione di armi, rapine a mano armata.
1.1 Nel pervenire alla resa statuizione, rilevavano, tra l'altro, i giudici del merito che erano in corso complesse indagini (una perizia balistico-dattiloscopica disposta dal G.I.P. in sede di incidente probatorio;
lo sviluppo dei tabulati delle conversazioni telefoniche intrattenute dagli indagati con apparecchi cellulari, con "la necessità... di acquisirne eventualmente altri "; ulteriori accertamenti resisi necessari a seguito della richiesta delle Autorità elvetiche di procedere in Italia anche per una tentata rapina commessa in Chiasso).
Nel confermativamente ritenere, poi, la sussistenza delle condizioni di legge che legittimavano il reso provvedimento, richiamata e condivisa "l'impostazione in diritto ampiamente esposta dal G.I.P. ..., anche in fatto, in tema di sussistenza dei requisiti per concedere la proroga", rilevavano:
- che, quanto alle ritenute gravi esigenze cautelari, trattasi "di una pericolosa associazione dedita alla commissione di rapine a mano armata e di altri numerosi reati connessi. Si tratta di un nutrito gruppo di fuoco che ha nella propria disponibilità armi micidiali e persino esplosivi in rilevante quantità (si specifica più oltre:
"bazooka, kalaschikov, pistole con matricola abrasa, esplosivi, etc."). Il sodalizio è particolarmente specializzato in rapine a furgoni portavalori e ad istituti di credito, dimostrando così non solo grande coraggio e spregiudicatezza, ma altresì professionalità e determinazione fuori dal comune", sicché "la capacità delinquenziale dei partecipi, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo della dotazione strumentale, consentono indubbiamente di ritenere gravi sia il pericolo di reiterazione della condotta che quello di fuga e di inquinamento probatorio, trattandosi di soggetti per nulla sprovveduti che hanno già dimostrato di essere pronti a tutto...";
- che gli accertamenti in corso erano effettivamente complessi;
annotavano, tra l'altro, che "non corrisponde al vero... quanto sostenuto dalla difesa in ordine alla estraneità del SI alla rapina di Chiasso... Invero, il SI risulta indagato per reati collegati alla rapina;
pertanto, a maggior ragione, gli accertamenti ulteriormente disposti dal P.M. risultano necessari a ben definire il suo ruolo anche all'interno di quel fatto";
- che, quanto alla indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, contrariamente al diverso assunto difensivo, non definendo e non limitando la norma quali esigenze cautelari, purché gravi, rendano indispensabile la proroga (utilizzando "una espressione affatto generica ed in grado di comprendere tutte le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p."), ed inserendosi l'istituto in questione "nell'ambito del più ampio tema dei termini di fase,... tali termini riguardano ed accomunano tutte le esigenze cautelari...";
- che "costituisce riscontro a contrario di tale lettura sistematica la norma di cui all'art. 292, comma 2°, lett. d), c.p.p., che impone al G.I.P. di stabilire espressamente la scadenza anche anticipata della misura, quando questa sia stata disposta per tutelare esigenze di natura probatoria", ciò stando a significare che "quando il legislatore ha voluto differenziare il regime dei termini in virtù di particolari esigenze lo ha fatto e ciò è avvenuto proprio in tema di pericolo di inquinamento probatorio";
- che la stessa sentenza di queste Sezioni Unite, richiamata dall'appellante, n. 12/1995, ric. P.M. in proc. Maccari, "deve essere più attentamente letta sul punto...", rilevandosi in essa che "il necessario collegamento tra le esigenze cautelari e gli accertamenti da compiere soltanto di regola indurrebbe ad ammettere che le uniche esigenze che vengono in considerazione sono quelle probatorie, non ponendo così alcun reale sbarramento all'interprete. Al contrario, l'apertura alla gravità presunta del cui all'art. 275, comma 3°, c.p.p., che opera la Suprema Corte, ammettendo che in quei casi le esigenze che hanno rilievo possono essere anche quelle di cui alle lettere b) e c), induce l'interprete a ricercare altri casi di gravità tale da estendere ad essi l'operatività della norma";
- che, infine, tutte tali valutazioni e considerazioni esposte sono "valevoli per tutti gli indagati" e "appaiono pertinenti anche alla posizione specifica del SI, il quale risulta strettamente collegato con il sodalizio criminale e gravemente indiziato di delitti cui ha partecipato personalmente, sicché tutti gli esiti degli accertamenti di cui sopra involgono anche la sua responsabilità, tanto da rendere indispensabile il protrarsi della custodia anche a suo carico".
2.0 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso IO SI, per mezzo dei difensori.
Premesso che "l'odierno ricorrente non è tra coloro per i quali l'A.G. svizzera ebbe a richiedere di procedere penalmente in Italia per i fatti avvenuti il 12.3.1999 ai danni della Matt Securitas di Chiasso, come risulta chiaramente dall'elencazione effettuata dal G.I.P. alla pag. 22 dell'ordinanza", e che "nulla quaestio circa la gravità delle esigenze cautelari" e "circa la particolare complessità degli accertamenti ancora da effettuarsi", deduce che il punto saliente che rileva è quello del rapporto che deve intercorrere tra le gravi esigenze cautelari e gli accertamenti particolarmente complessi, al fine della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, oltre il termine massimo stabilito. Richiamata, a tal riguardo, la già citata sentenza di queste Sezioni Unite (n. 12/1995, ric. P.M. in proc. Maccari) e le deduzioni difensive pregressamente esplicitate (secondo cui, in sostanza, per "il corretto ed efficace espletamento" di quegli accertamenti "era assolutamente indifferente il fatto che l'odierno ricorrente fosse in stato di libertà ovvero ristretto in un carcere"), deduce che l'ordinanza impugnata "non ha contestato in fatto tale rilievo difensivo, dando implicitamente per scontata l'effettiva indifferenza dello status libertatis o meno dell'indagato in rapporto agli accertamenti particolarmente complessi ancora da svolgere...", ma illegittimamente aveva disatteso "l'assunto per cui gli accertamenti particolarmente complessi... sarebbero solo quelli potenzialmente e concretamente a rischio di inquinamento in caso di libertà della persona sottoposta ad indagini". Difatti - assume il ricorrente -, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, "è proprio la norma in esame, sia nella sua dizione letterale, che nella sua logica sistematica, a rendere evidente la necessità di un collegamento strumentale tra le esigenze cautelari e gli accertamenti particolarmente complessi..., con la conseguenza che era affatto inutile il richiamo ad una specifica esigenza cautelare in una norma che, affermando a chiare lettere tale rapporto di strumentalità, già rendeva evidente a quali esigenze occorre far riferimento quando si tratta di decidere sulla proroga del termine massimo di custodia cautelare".
Rileva, infine - quanto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelati di cui all'art. 275, 3° c., c.p.p., richiamata nella predetta sentenza di queste Sezioni Unite - che al ricorrente non viene contestato "alcun reato tra quelli indicati in tale norma processuale", e che, in ogni caso, lo "spiraglio interpretativo" di quella sentenza al riguardo, colto dalla ordinanza impugnata, non può essere condiviso "sia perché la proroga del termine massimo di custodia cautelare è istituto di carattere eccezionale, così che si impone al riguardo una linea interpretativa di stretto diritto, e sia perché per tal via si tornerebbe a sostenere la possibilità di un rapporto di mera occasionalità, anziché di strumentale necessità, tra le gravi esigenze cautelari e gli accertamenti particolarmente complessi da svolgere, in palese contrasto con la lettera e lo spirito della norma...".
3.0 Il ricorso veniva assegnato alla Seconda Sezione Penale di questa Corte, la quale, con ordinanza del 10 aprile 2001, ne disponeva la rimessione a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art.618 c.p.p.. Rileva l'ordinanza di rimessione che "il ricorrente non solleva alcuna questione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c) e della complessità delle indagini", ma "nega soltanto che le esigenze stesse siano le uniche consentite, e cioè quelle di cui all'art. 274, lett. a)". Premesso, poi, che "la questione da risolvere consiste nello stabilire se la proroga della custodia cautelare in carcere possa essere applicata soltanto quando sussistono gravi esigenze cautelari, funzionalmente connesse con accertamenti particolarmente complessi da svolgere", rileva:
- che sul punto si sono già espresse queste Sezioni Unite (con la sentenza sopra citata, il cui contenuto richiama);
- che dopo quella decisione, assunta nell'aprile 1995, erano intervenute le modifiche legislative di cui all'art. 2 del D.L. 7 aprile 2000, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144, e quella di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332: per tali modifiche legislative, l'originario testo dell'art. 275 c.p.p. risultava modificato, perché il suo terzo comma contempla ora (quanto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari) solo il reato di cui all'art.416 bis c.p.p., "anche nelle forme in cui costituisce una circostanza aggravante"; e l'art. 305 c.p.p. reca ora, accanto all'espressione "accertamenti particolarmente complessi", anche quella "nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 bis, comma 4";
- che il testo di quella sentenza dà luogo a perplessità, giacché il rapporto in questione "è stato dapprima inteso come connessione funzionale e, con successivo passaggio, come strumentalità probatoria", donde "la delimitazione dell'esigenza a quella di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p., e cioè al pericolo di inquinamento probatorio";
- che, però, "tale restrizione interpretativa non è nell'art. 305...", e tanto aveva "indotto le stesse Sezioni Unite, preoccupate di una così grave limitazione introdotta con esegesi giurisprudenziale, a limitarne la portata..., specificando che le esigenze da prendere in considerazione devono essere 'di regola quelle di natura probatoria'...", sicché "sembra... che questa precisazione, però, svuoti di contenuto precettivo la tesi accolta dalla sentenza criticata", e tanto "è evidenziato dal successivo riferimento, quasi a modo di eccezione, al disposto dell'art. 275 c.p.p....": "l'interpretazione seguita - quindi - risulta ulteriormente compromessa dall'introduzione dell'altra precisazione, secondo cui, 'almeno relativamente ai reati indicati nel comma 3 dell'art. 275', la gravità delle esigenze deve concernere la cautela sostanziale";
- che tale ritenuta limitazione (quanto alle esigenze da apprezzare ai fini che qui rilevano) "è divenuta ancor più difficilmente configurabile proprio in riferimento alla novità introdotta" dal precitato art. 2 del D.L. n. 82/2000, giacché "non sembra corretto restringere l'esigenza cautelare soltanto a quella probatoria, laddove la proroga è prevista per le indagini chieste dallo stesso indagato, il quale non ha, in tesi, interesse ad inquinarle, in quanto esse sono volte proprio a sostenere la posizione difensiva e non ad aggravarla";
- che, infine, in contrario avviso, rispetto alla sentenza di queste Sezione Unite era andata, "in modo costruttivo", la sentenza n. 790/1999 della sesta Sezione penale di questa Corte.
4.0 Deve, innanzitutto, saggiarsi la ammissibilità del ricorso, sotto il profilo del persistente interesse del ricorrente a coltivare il proposto gravame ed in riferimento alla circostanza che è in atti versata copia del decreto che dispone il giudizio nei confronti del ricorrente, e per le imputazioni oggetto del provvedimento in questione, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 12 dicembre 2000, quindi prima della scadenza del termine di proroga accordato (24 gennaio 2001) e dopo la impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale de libertate;
e in tale atto l'imputato è indicato come "attualmente detenuto...", evidentemente in virtù di quel provvedimento di proroga del termine di custodia cautelare che qui rileva: in specifico riferimento a tale circostanza va, dunque, delibata la persistente sussistenza o meno dell'interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso, giacché dopo l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio divengono operanti gli ulteriori, autonomi e diversi termini di custodia cautelare all'uopo specificamente indicati dall'art 303 c.p.p.
4.1 Ha altre volte avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare che, in tema di impugnazioni, e segnatamente - per quel che qui rileva - in tema di provvedimenti de libertate, l'interesse richiesto dall'art. 568.4 c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, sicché esso può ritenersi sussistente "solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella preesistente" (così, ex ceteris, Cass., Sez. VI, n. 3015/1992, ric. Minutolo); l'interesse alla impugnazione, in sostanza, non può essere meramente teorico o astratto, ma deve essere concreto ed attuale, idoneo, cioé all'effettivo conseguimento di un diritto o alla rimozione di "effetti pregiudizievoli per la sfera dei diritti della medesima parte che li invoca" (così Cass., Sez. I, n. 2362/1992, ric. P.M. in proc. Cazzola e altro).
Tale principio di ordine generale, da tempo risalente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ha avuto numerose applicazioni in materia de libertate ed in riferimento alle vicende varie che possano successivamente incidere sul titolo che legittimava la custodia cautelare.
Così, nel caso di revoca della misura custodiale (Cass., Sez. II, n. 3122/1992, ric. Azzolina;
id., Sez VI, n. 182/1993, ric. Guarnotta);
di perdita di efficacia della misura (Cass., Sez. V, n. 331/1991, ric. De Biasi;
id., Sez. VI, n. 4438/1992, ric. Bergamini;
id., Sez. VI, n. 728/1999, ric. Tacchini); di ripristino della libertà personale dell'indagato (Cass., Sez. VI, n. 639/1993, ric., De Salvo;
id., n. 1259/1993, ric. Carloni;
id. Sez. VI, n. 655/1993, ric. Sbraga;
id., Sez. VI, n. 931/1993, ric. Giugno); di sopravvenuta estinzione di misura interdittiva (Cass., Sez. VI, n. 233/1999, ric. Carelli); di presenza di altro titolo custodiale (Cass., Sez. II, n. 4499/1996, ric. Meli;
id., Sez. IV, n. 1878/1997, ric. Ferraro). Nè hanno mancato le Sezioni semplici di questa Suprema Corte di esaminare, in varie occasioni, la questione della persistente sussistenza o meno dell'interesse ad impugnare sotto il profilo della possibile attivazione della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p. (cfr. da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. I, n. 3346/2001).
4.2 Nel caso di specie, devesi considerare che la legittimità attuale della custodia cautelare, secondo i termini della fase procedimentale successiva così introdotta, presuppone, a sua volta, la legittimità del provvedimento di proroga, che impedisce di ritenere già perenti i termini della fase precedente al momento del provvedimento introduttivo di quella successiva. Ma poiché tale provvedimento di proroga è stato ritualmente impugnato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., tale legittimità è tuttora sub iudice, sicché l'eventuale accoglimento delle ragioni di gravame, a conclusione dell'intero iter gravatorio, comporterebbe, col riconoscimento della illegittimità del provvedimento ed i conseguenti effetti caducatori, l'accertamento della pregressa scadenza del termine della fase precedente prima dell'instaurarsi di quella successiva: situazione, questa, che per un verso non potrebbe ritenersi sanata solo per il passaggio frattanto comunque intervenuto alla nuova fase procedimentale, in pendenza di quella spiegata impugnazione;
e per altro verso, per il principio della automaticità della scarcerazione, anche ora per allora, comporterebbe, altresì, la liberazione dell'imputato.
Sussistendo, perciò, il persistente attuale interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame, questo è, quindi, sotto tale profilo ammissibile.
5.0 Il provvedimento di proroga del G.I.P. del Tribunale di Milano aveva ritenuto la sussistenza (nei confronti dell'attuale ricorrente e di altri all'epoca coindagati) di tutte e tre le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. Con il proposto appello si era dedotto che quella ordinanza non aveva evidenziato "alcun collegamento tra l'asserita gravità delle esigenze cautelari... e l'asserita particolare complessità degli accertamenti da compiere, omettendo quindi la necessaria motivazione circa la indispensabilità della proroga della custodia cautelare", dopo un diffuso richiamo alla pregressa pronuncia di queste Sezioni Unite che aveva rilevato, tra l'altro, come in subiecta materia, deve esser verificata non soltanto l'esigenza di procedere ad un accertamento complesso che si protragga oltre il limite temporale di fase della custodia cautelare, bensì anche "la strumentale necessità della proroga a tale accertamento".
L'ordinanza ora impugnata ha adesivamente richiamato "l'esposizione di diritto ampiamente esposta dal G.I.P.", facendo propria quella motivazione anche "in tema di requisiti per concedere la proroga". Non si è, in tale contesto, specificamente soffermata sui rilievi dell'appellante, secondo i quali - in sostanza - quegli accertamenti non avrebbero potuto esser pregiudicati dallo stato di libertà degli indagati, ma ha disatteso l'assunto della parte privata, secondo cui "gli accertamenti complessi che giustificano la proroga sarebbero solo quelli potenzialmente e concretamente aggredibili dall'indagato in stato di libertà", assunto gravatorio, questo, che viene riproposto in questa sede.
Poiché, dunque, anche nella complessiva economia motivazionale del provvedimento impugnato, questo si propone come punto decisivo (ed assorbente) della proposta delibazione della fattispecie in esame, viene in rilievo la questione dedotta dalla ordinanza di rimessione.
6.0 La suindicata sentenza n. 12 del 21 aprile 1995, ric. P.M. in proc. Maccari, di queste Sezioni Unite, aveva affrontato il problema del rapporto tra "gravi esigenze cautelari" ed "accertamenti particolarmente complessi", di cui all'art. 305.2 c.p.p., e della "individuazione delle modalità attraverso le quali detto rapporto deve essere accertato dal giudice richiesto della proroga". Aveva, quindi, rilevato il carattere di eccezionalità dell'istituto in questione (conservato dal legislatore del 1988), donde il rilievo che "l'interpretazione della norma non può che essere quella più rigorosa consentita dall'enunciato letterale, tale, cioè, da non travalicare i limiti della ratio normativa, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento delle opposte esigenze del diritto alla libertà dell'indagato, oltre i termini di durata della custodia prefissati, e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale". Ed aveva ritenuto che "in siffatta prospettiva, è da riconoscersi che il collegamento logico-sintattico - posto dal legislatore attraverso le espressioni compendianti il testo della norma - tra la gravità delle esigenze cautelari, la necessità dello svolgimento dell'accertamento e la indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare rende evidente che la esigenza di 'gravi' esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concedibilità della proroga de qua, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità", nella accertata presenza anche di una "strumentalità necessaria della proroga a tale accertamento". Ne aveva, quindi, inferito, che, "quanto alle esigenze cautelari, non vi è dubbio che una semplice lettura del testo normativo ... indurrebbe ad ammettere che, di regola, le uniche esigenze che possono venire in considerazione siano quelle di natura probatoria;
senonché, poiché la disposizione in esame deve essere confrontata con quelle successive, che, modificando il comma 3 dell'art. 275 c.p.p., hanno introdotto la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari per talune categorie di delitti, se ne deve dedurre che, almeno relativamente ai reati indicati nell'anzidetto comma 3 dell'art. 275, in sede di proroga, la gravità delle esigenze debba essere riferita non soltanto a quelle propriamente di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale".
6.1 Agli arresti di tale decisione ha successivamente mostrato di aderire la prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte.
Ma alcune di tali sentenze, pur adesivamente evocando i dicta di quella pronuncia, non hanno avuto modo, per le fattispecie dedotte al loro esame, di riesaminare funditus la specifica questione di principio che qui rileva (se, cioè, le gravi esigenze cautelari di cui all'art. 305.2 c.p.p. siano o meno solo quelle di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p.), soffermandosi su altri specifici aspetti, pur delibati alla stregua di quei condivisi principi richiamati da quella decisione.
Così, la sentenza della V Sezione n. 4671/1998, ric. Morabito, ha richiamato il principio secondo il quale "la esistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati da particolare complessità e può, quindi, trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari 'gravi' rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato"; ed ha focalizzato il proprio esame sulla necessità o meno che tali accertamenti debbano specificamente concernere l'indagato o anche altri soggetti, "la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel prosieguo delle indagini e che risultino... collegati a quelli già sottoposti ad indagini", come "nel caso di reato a struttura necessariamente plurisoggettiva o nel caso di reato consumato in concorso, per la natura monistica che il nostro ordinamento assegna a detta figura di reato".
La sentenza della II Sezione n. 5640/1995, ric. Romano, ha richiamato la pronuncia di queste Sezioni Unite, rilevando la necessità che la motivazione della richiesta di proroga "investa non solo le ragioni per le quali si rende indispensabile l'accertamento da eseguire, ma anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e dell'impossibilità che lo stesso si sarebbe potuto espletare durante il periodo normale di custodia cautelare";
ha, poi, rilevato che, "in tema di proroga della custodia cautelare, ciò che si vuole dalla norma di cui all'art. 305, comma 2, c.p.p., è che, nella presenza della permanenza delle esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca ad emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non poter essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato. Sicché al giudice per le indagini preliminari sarà preclusa la possibilità di accordare la proroga richiestagli qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine..."; ha, quindi, ritenuto immune da vizi il giudizio dei giudici del merito che avevano condiviso la "indubbia complessità" degli accertamenti da svolgersi ed avevano ritenuto la necessità che questi "si svolgano in pendenza del regime di restrizione per l'indagato, attesa la gravità delle esigenze cautelari relative al soggetto in questione" (esigenze cautelari che non vengono specificamente indicate come ascrivibili ad una specifica ipotesi tra quelle contemplate nell'art. 274 c.p.p.). Anche la sentenza della I Sezione n. n. 5336/1995, ric. P.M. in proc. Bontempo Scavo, dopo aver richiamato la decisione di queste Sezioni Unite sulla "necessità di interpretare l'art. 305, comma 2°, c.p.p., nel modo più rigoroso", si è soffermata sulla questione della complessità degli accertamenti da eseguire, escludendo che tale requisito possa sussistere "per la generica esigenza di esaminare gli atti acquisiti, per quanto ponderosi...", occorrendo, invece, "la dimostrazione di specifiche difficoltà valutative e necessità di ulteriori approfondimenti non attribuibili a inerzia o manchevolezze dell'ufficio del P.M.".
Anche la sentenza della I Sezione n. 5746/1998, ric. Ferlito, dopo aver richiamato la pronuncia di queste Sezioni Unite, si è soffermata sui requisiti motivazionali della richiesta di proroga e del relativo provvedimento.
Ed anche la sentenza della VI Sezione n. 1434/1999, ric. P.M. in proc. Santeramo, dopo aver evocato la decisione di queste Sezioni Unite, riportandone ampi brani motivazionali, si è soffermata, in particolare, sulla questione relativa alla indispensabilità delle proroga, in relazione alla circostanza che l'atto da esperire (un incidente probatorio) avrebbe potuto essere compiuto prima della scadenza del termine di custodia cautelare di fase, nonché sull'aspetto relativo alla necessità di "indicare... le ragioni per le quali i detti accertamenti attenevano direttamente all'elemento fattuale ascritto a ciascun indagato".
6.2 Più specifiche posizioni riguardo alla questione che qui rileva hanno assunto altre decisioni.
Così la sentenza della VI Sezione n. 1645/2201, ric. Cabassa, che dichiaratamente si iscrive "sulla scia della sentenza delle SS. UU. 21 aprile 1995, Maccari", dopo aver ritenuto che, nella fattispecie, correttamente era stata riscontrata la sussistenza della gravità delle esigenze cautelari., "... tenuto conto sia del rilevantissimo pericolo di recidiva specifica dell'indagato..., sia del concretissimo pericolo di fuga all'estero..., sia l'esigenza probatoria... poiché... l'indagato, qualora rimesso in libertà, avrebbe ... ampie possibilità di contattare fonti da sentire", ha poi ritenuto legittimo il giudizio secondo il quale era "indispensabile il protrarsi della custodia per scongiurare che la genuinità delle fonti informative possa essere inquinata dalla interferenza dell'indagato in libertà".
La sentenza della V Sezione, n. 1005/2000, ric. P.M. in proc. Ciancio, dopo aver richiamato che, ai fini della proroga, è necessario che "simultaneamente ricorrano i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare al fine, appunto, di procedervi", espressamente evocando la suindicata sentenza di queste Sezioni Unite, ha risolto la fattispecie devoluta al suo esame rilevando che, "quanto all'esigenza che gli accertamenti da compiere siano particolarmente complessi, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza", sul rilievo di merito, incensurabile in sede di legittimità, che quello richiesto (un "esame tecnico balistico da effettuarsi in laboratorio") "non rappresenta un incombente probatorio di particolare complessità", nondimeno ulteriormente osservando che tale accertamento non era "comunque neppure incompatibile, quanto alla sua effettuazione, con lo status libertatis degli indagati". Anche la sentenza della VI Sezione n. 1656/1997, ric. Carista, richiamata la pronuncia di queste Sezioni Unite, afferma che "quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la natura delle stesse è quella di cui all'art. 274 c.p.p.", occorrendo, tuttavia, che "dette esigenze cautelari siano gravi, diversamente da quanto previsto per l'applicazione originaria della misura cautelare, dove il requisito della gravità attiene solo all'indizio della colpevolezza";
soggiunge che "occorre poi, che vi sia la necessità
dell'espletamento di accertamenti particolarmente complessi. Con tale espressione il legislatore evidenzia la necessità che la proroga sia concessa soltanto in quei casi in cui, per la loro particolare complessità, non sia stato possibile... completare gli accertamenti nel termine di custodia cautelare previsto dalla legge.."; e prosegue rilevando che, nella specie, "in maniera non manifestamente illogica il tribunale (aveva rilevato) che ... è da ritenere assai probabile che il Carista, rimesso in libertà, riprenda contatti con i referenti della struttura..., con l'alto rischio di una reiterazione dell'attività criminosa e con il conseguente pericolo di inquinamento probatorio", e che "in maniera non manifestamente illogica il Tribunale ritiene sussistente il pericolo di fuga".
In palese consapevole contrasto con quella pronuncia di queste Sezioni Unite si pone, poi, la sentenza della stessa VI Sezione n. 790/1999, ric. P.M. in proc. ZI ed altro , che rileva come la interpretazione restrittiva delle esigenze cautelari come riferite solo a quella di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p. non sia autorizzata né dalla lettera della norma, né dalla sua portata logica, "posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento particolarmente complesso non significa affatto che tale accertamento si identifichi nella (unica) esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità delle proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. In altri termini, il fatto che la norma si riferisca alla necessità del compimento di un accertamento probatorio... non ha nulla a che fare con la ricorrenza dell'esigenza cautelare rappresentata dal 'concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della provà di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p.". A tale ultimo indirizzo mostrano di aderire l'ordinanza impugnata e quella di rimessione della II Sezione (che espressamente richiama tale sentenza), con le ulteriori argomentazioni sopra richiamate.
7.0 Il divisamento sul punto espresso dalla più volte richiamata sentenza di queste Sezioni Unite, n. 12/1995, ric. P.M. in proc. Maccari, deve essere rivisitato e rivisto, anche alla stregua di intervenute modifiche normative, idonee ad apportare ulteriori elementi di ausilio all'interprete.
Deve, invero, innanzitutto rilevarsi che, affermandosi che "di regola" le uniche esigenze apprezzabili in sede di proroga siano quelle di natura probatoria e nondimeno rilevandosi che "almeno" relativamente ai reati indicati dall'art. 275.3 c.p.p. (e la significazione lessicale dell'avverbio "almeno" lascia intendere che quella neppure sia la sola ipotesi che possa venire in rilievo) "la gravità delle esigenze debba essere riferita non soltanto a quelle propriamente di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale" (quindi a tutte quelle indicate nel catalogo dettato dell'art. 274 c.p.p.), si finisce col riconoscere che, pur nel contesto di una interpretazione la "più rigorosa consentita dall'enunciato letterale", questo non abilita affatto a ritenere che il dettato testuale della norma debba essere inteso come riferito unicamente ed esclusivamente alle sole esigenze probatorie e non anche ("almeno" in alcuni casi) a quelle di cautela finale e sostanziale.
7.1 Ma la enucleazione, poi, di una ipotesi derogatoria alla ritenuta regola della rilevanza delle sole esigenze probatorie fondata sul disposto dell'art. 275.3, non si appalesa condivisibile Come, difatti, è stato rilevato in dottrina (anche da una parte di quella che propugna una lettura più restrittiva dell'art. 305.2 c.p.p. rispetto a quella datane con la precitata sentenza di queste
Sezioni Unite, con assoluta espunzione di ogni ipotesi di rilevanza di esigenze cautelari diverse da quella probatoria), l'art. 275.3 c.p.p. pone, in sostanza, una presunzione, iuris tantum, di sussistenza del periculum libertatis, e, iuris et de iure, di adeguatezza della misura custodiale in vinculis, con l'unico effetto di esonerare il giudice dal positivamente accertare la sussistenza delle esigenze cautelari;
e però, costituendo questo accertamento "condizione necessaria ma non sufficiente per la concedibilità della proroga", e richiedendosi di delibare, unitamente alla necessità di accertamenti particolarmente complessi, anche la "strumentale necessità della proroga a tale accertamento" (come si annota nella suindicata sentenza), esso non dà ancora, di per sé, contezza alcuna di tale strumentalità, che andrebbe comunque accertata e giammai potrebbe essere presuntivamente ritenuta, essendo evidente che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari non sarebbe, in tale contesto ricostruttivo della voluntas legis, affatto inducente a ritenere anche un qualsiasi rapporto di strumentalità con l'accertamento da svolgere.
7.2 L'art. 5, 1° c., della L. 8 agosto 1995, n. 332 (intervenuta, quindi, dopo quella pronuncia), ha drasticamente ristretto l'area di operatività dell'art. 275.3 c.p.p., riducendola ai soli delitti di cui all'art. 416-bis c.p. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni indicate da tale norma al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dalla stessa norma incriminatrice. A seguire quell'espresso orientamento, dovrebbe, quindi, ritenersi che, vieppiù dopo tale novella normativa, il legislatore abbia inteso predisporre un c.d. "doppio binario" (come pure non si è mancato di criticamente evidenziare in dottrina) di regolamentazione in tema di proroga della custodia cautelare, l'uno valevole ora solo ed esclusivamente per le limitate ipotesi di reato ivi previste, l'altro per tutti gli altri delitti: conclusione, questa, che non si appalesa accettabile, giacché di un tale intento legislativo, cospicuamente incidente sulla materia regolata dall'art. 305 c.p.p., non è dato cogliere traccia alcuna nell'apparato normativo e nel sistema che in proposito rilevano, e tanto non può, quindi, ritenersi in mancanza di una esplicita determinazione legislativa al riguardo in tema di proroga, analoga a quella invece chiaramente esplicitata in tema di scelta delle misure dall'art. 275.3 c.p.p.. Ed al di fuori della richiamata previsione dell'art. 275.3 c.p.p., riesce anche difficile immaginare quali altri reati siano (presuntivamente o meno) sussumibili, per rinvenibile richiamo normativo, in un più ampio contesto che sarebbe diversamente sul punto regolamentato, come lascerebbe intendere l'avverbio "almeno".
7.3 Deve, quindi, convenirsi che, per vero, evocando la norma "gravi esigenze cautelari", senza altra specificazione al riguardo, tale generalizzata previsione legislativa, in parte qua, non consente di ritenere una regola generale e, in relazione a questa, di enucleare ipotesi derogatorie.
Queste escluse, il discorso torna, quindi, alla necessità di individuare, innanzitutto, quali siano le "gravi esigenze cautelari" richiamate dalla norma (senza possibilità di enucleare una regola generale ed altre derogatorie) e in che rapporto esse debbano stare con gli "accertamenti particolarmente complessi" o (per l'altra ipotesi introdotta dall'art. 2, c.
1-bis, del D.L. 7 aprile 2000, n.82, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2000, n. 82) con
"le nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4", c.p.p., che "rendano indispensabile il protrarsi della custodia", e di individuare, quindi, il contenuto di tale rapporto: operazione ermeneutica, questa, che, pur nella riconosciuta eccezionalità della norma, l'interprete è pur sempre tenuto a svolgere attribuendo alla norma medesima solo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", secondo il disposto dell'art. 12 delle Preleggi (e tenuto conto, peraltro, che le norme eccezionali non sono soggette a procedimento interpretativo analogico: art. 14 delle Preleggi).
8.0 In primo approccio s'è di già rilevato che il dettato letterale della norma abilita alla concessione della proroga "quando sussistano gravi esigenze cautelari..", senza specifico e limitativo riferimento ad alcuna soltanto di quelle indicate nel catalogo dettato dall'art. 274 c.p.p., che si appalesa, perciò, per tale via integralmente richiamato.
Ed il rilievo non è affatto neutro, né privo di cospicua significazione per l'interprete, anche in relazione alla considerazione che, quando il legislatore ha inteso specificamente disciplinare il regime delle esigenze cautelari, in relazione ad alcuna di esse ed in riferimento all'applicazione della misura ed alle sue successive vicende, lo ha esplicitamente fatto: così in ordine alla scadenza della misura disposta per l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. (art. 292, lett. d) c.p.p.);
alla sua estinzione e rinnovazione (art. 301.5 c.p.p.); al ripristino della misura custodiale per le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) (art. 307.2, lett. b), c.p.p.).
8.1 La direttiva della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di rito (L. 16 febbraio 1987, n. 81) contemplava, nel suo art. 2, n. 61, la "previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari esigenze, possa prorogare i termini per periodi determinati", senza alcuna esplicita limitazione ad alcuna soltanto delle ipotesi, poi trasfuse nell'art. 274 c.p.p., pregressamente indicate nello stesso articolo, n. 59, della legge delega.
Ché, anzi, il testo della legge delega al riguardo non sembra prevedere alcun limite temporale, con riferimento ad una specifica fase procedimentale, per la richiesta e la concessione della proroga. Il fatto che il legislatore del 1988 abbia, poi, specificamente ristretto tale ipotesi alla sola fase delle indagini preliminari, è evidentemente il portato di una opzione in chiave limitativa della direttiva di delega. Se per un verso - pertinentemente si annota in dottrina -, poiché è difficilmente ipotizzabile una esigenza probatoria fuori della fase delle indagini preliminari, è logicamente da escludere che il legislatore delegante abbia inteso contraddittoriamente restringere l'area di operatività dell'istituto della proroga alla sola esigenza cautelare probatoria;
per altro verso - deve soggiungersi - anche una tale ulteriore limitazione, comunque ed in ogni caso, non avrebbe mancato di essere chiaramente esplicitata, de iure condito, nell'art. 305 c.p.p.. 8.2 La suindicata novella legislativa (D. L. n. 82/2000 e L. n.144/2000) ha esteso la possibilità di proroga della custodia cautelare anche nel caso in cui vengano disposte nuove indagini ai sensi dell'art. 415-bis, 4° comma, c.p.p.; in tale ipotesi, la norma non richiama il requisito della particolare complessità delle nuove indagini, richiesto per la prima ipotesi, sicché la proroga può ora essere concessa anche nel caso in cui nuove indagini vengano richieste dall'indagato, a prescindere (in tale ipotesi) dalla loro complessità o meno, come reso palese dalla disgiuntiva "o". Ora, se non è da escludere del tutto (ancorché con verosimile limitata incidenza nella pratica) un "grave" (come richiesto dalla norma) pericolo di inquinamento probatorio anche in riferimento ad ulteriori indagini richieste dall'indagato ove questi recuperi lo status libertatis (è stata richiamata in udienza l'ipotesi del c.d. "teste d'alibi"), rimane che è ben significativa la diversità delle situazioni ipotizzate dal legislatore, alle quali fanno capo i diversi termini "accertamento particolarmente complesso..." e "nuove indagini...", entrambe abilitanti (in presenza degli altri requisiti di legge) alla richiesta ed alla concessione della proroga. Il secondo termine è più ampio e comprensivo del primo, nel senso, cioè, che, quanto meno, non necessariamente le "nuove indagini", che possono avere contenuto vario e tipologia diversa, debbano essere collegate alla previsione o meno di un pericolo di inquinamento probatorio, sì da poter ritenere che questo solo possa essere stato apprezzato come eventualmente concretizzante l'unica esigenza cautelare salvaguardabile in tal caso: ne rimane caducato, o quanto meno del tutto affievolito, o comunque non apprezzabile in via di unica prospettazione normativa, quell'altrimenti ritenuto esclusivo collegamento diretto tra tali atti e la sola esigenza cautelare probatoria.
9.0 Se, dunque, già tale letterale dettato della norma abilita a ritenere che le "gravi esigenze cautelari" dalla stessa evocata siano tutte quelle indicate dall'art. 274 c.p.p., tale conclusione confermativamente scaturisce anche dall'esame dei termini letterali successivi, in connessione tra loro e con i primi, e dalla individuazione della ratio legis dell'istituto in esame. La disposizione normativa che occupa, difatti, deve esser letta in stretto collegamento con quella di cui all'art. 303 c.p.p.. Questa, com'è noto, stabilisce dei termini di custodia cautelare cadenzati in relazione alle singole fasi del procedimento e - come s'è detto - l'attivazione dei termini della fase successiva presuppone che non siano già decorsi quelli della fase precedente e che, perciò, l'indagato non abbia già conseguito il diritto alla scarcerazione automatica. Secondo il delineato continuum così espresso, il passaggio, dunque, ai termini della fase successiva comporta che l'organo giurisdizionale abbia reso il provvedimento all'uopo richiesto dalla legge nella persistente vigenza dei termini normativamente stabiliti per la fase precedente.
La proroga dei termini della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari obbedisce, quindi, alla esigenza di disciplinare quei casi, eccezionali, in cui, per fatto e circostanze non addebitabili a colpevole inerzia dell'organo inquirente, quel provvedimento non sia stato possibile richiedere nei termini di legge e, tuttavia, sussiste (persiste) il periculum libertatis:
questo è requisito fondamentale per la privazione della libertà dell'indagato e connota, senza distinzioni, tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. In tali casi, nel bilanciamento degli opposti interessi (le esigenze di cautela che legittimano l'instaurato stato detentivo ed il diritto alla libertà dell'indagato), la legge appronta uno strumento che, per un determinato e ristretto limite temporale - quello strettamente necessario a superare la difficoltà della oggettiva impossibilità di attivare gli atti per accedere alla fase successiva, e comunque non eccedente il limite massimo della metà dei termini predeterminati dall'art. 303.1 c.p.p., oltre il quale, in quel bilanciamento di interessi, prevale comunque, per espressa previsione normativa, l'interesse dell'indagato alla libertà - consente di preservare, ove tuttora persistano, e con carattere di gravità, le esigenze cautelari legittimatrici dello stato detentivo, che altrimenti sarebbero compromesse con la rimessione in libertà dell'indagato.
La ratio dell'istituto è, dunque, ravvisabile nella necessità di preservare medio tempore, ed entro limiti temporali ristretti e predeterminati, le esigenze cautelari che sino a quel momento legittimavano l'instaurato stato di custodia cautelare;
e né la lettera della legge, né tale ratio della disposizione normativa autorizzano a ritenere che, nella mancata diversa specificazione e limitativa previsione del legislatore, da quel momento in poi debbano rilevare solo alcune di tali esigenze cautelari, quelle probatorie (se sussistenti, ab imis ed attualmente), rimanendo il legislatore medesimo, senza alcuna espressa disposizione derogatoria o abdicativa in tal senso, del tutto indifferente alle altre esigenze cautelari, che tuttavia sono proprio quelle che necessariamente legittimano lo stato detentivo, del quale si chiede di prorogare i termini di scadenza.
Proprio perché si tratta di prorogare gli effetti di una già imposta misura custodiale, e poiché questa presuppone la sussistenza di una o più delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 c.p.p., il provvedimento di proroga obbedisce, in sostanza, alla esigenza di prorogare quegli effetti come scaturenti dalla ravvisata sussistenza di tali esigenze, quindi in riferimento a queste, quali che esse siano nel catalogo della legge.
9.1 Vuole la norma che sussistano "gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia".
Il termine "rapporto", nella sua accezione semantica, sta ad indicare il nesso, il collegamento, la connessione tra due o più cose o situazioni, ovvero la relazione di dipendenza o causalità tra le stesse. Se, quindi, è necessario svolgere ulteriori accertamenti particolarmente complessi o indagini ex art. 415-bis, 4° c., c.p.p. - ed il P.M. non abbia potuto, senza sua colpa, pregressamente procedere a tali adempimenti, e non abbia potuto, perciò, compiere in tempo utile gli atti necessari al passaggio alla fase successiva -, la proroga dei termini di custodia cautelare può essere richiesta e concessa se in connessione, a causa, in dipendenza di tanto, persistano, per il predeterminato e ristretto limite temporale necessario all'espletamento di quegli atti, esigenze cautelari gravi che rendano indispensabile il permanere della custodia cautelare, quali che siano queste esigenze, che, perciò, non necessariamente devono risolversi solo in quella probatoria.
Il nesso di derivazione immediata della proroga si pone, innanzitutto, con gli accertamenti da svolgere (o con le nuove indagini), nel senso che senza la necessità di questi è del tutto escluso che possano formularsi istanze di proroga, essi costituendo, perciò, il necessario presupposto iniziale della proroga. E la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini ex art. 415-bis, 4° c., c.p.p. non postula, di per sé soltanto, una esigenza cautelare probatoria e ad essa non si sovrappone, trattandosi di concetti che evidentemente operano su piani diversi: la necessità degli accertamenti attiene alle esigenze di completezza delle indagini in riferimento alla acquisizione della prova (anche a favore della persona sottoposta ad indagini: art. 358 c.p.p.); la esigenza cautelare probatoria attiene alla tutela della genuinità della acquisizione probatoria.
Poiché quell'iniziale nesso di derivazione logico-causale non è tuttavia sufficiente, è necessario anche l'indefettibile, fondamentale, presupposto della sussistenza delle gravi esigenze cautelari, che va valutato in relazione alla indispensabilità del permanere dello stato custodiale per il tempo strettamente necessario al compimento di quegli atti, nel senso, cioè, che deve valutarsi se - dovendosi procedere a tali ulteriori adempimenti e non potendo, senza questi, il P.M. attivarsi per il passaggio alla fase procedimentale successiva -, in connessione, a causa, in dipendenza di (quindi in rapporto a) tale insorta situazione afferente alla necessità-indispensabilità di procedere agli accertamenti o alle nuove indagini, sia egualmente indispensabile il permanere medio tempore dello stato detentivo per la persistente sussistenza di gravi esigenze cautelari, come elencate nel catalogo dettato dall'art. 274 c.p.p.. In tal senso va, dunque, interpretato, conformemente al dettato letterale della norma ed alla ratio legis che la ispira, il richiesto rapporto in questione, tra esigenze cautelari gravi, accertamenti particolarmente complessi o nuove indagini ex art. 415 bis, 4° c., c.p.p. e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, così ben oltre anche, evidentemente, un mero rapporto di occasionalità. Presupposto della proroga, quindi, è qualsiasi esigenza cautelare, tra quelle indicate nel catalogo dell'art. 274 c.p.p., ove ricorra la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini ex art. 415-bis, 4° c., c.p.p. (che abbiano incolpevolmente impedito al P.M. di attivarsi in tempo utile per il passaggio alla fase procedimentale successiva), e la cui gravità renda indispensabile il protrarsi, medio tempore (quello strettamente all'uopo necessario), della custodia cautelare dell'indagato per la salvaguardia di quelle esigenze cautelari.
9.0 Giova ulteriormente annotare che gli accertamenti particolarmente complessi devono riguardare specificamente la posizione dell'indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in riferimento alla imputazione contestata (Cass., Sezioni Unite, n. 12/1995, cit.) e, se riguardanti altri soggetti, essi devono essere in grado di direttamente espandere i loro effetti acquisitivi e probatori sulla specifica posizione dell'indagato in relazione al fatto di reato che gli viene addebitato, come, quasi paradigmaticamente, nel caso di reati a struttura plurisoggettiva o consumati in concorso, come di già rilevato dalle Sezioni semplici di questa Corte (cfr. Sez. V, n. 4671/1998, ric. Morabito, cit.); ed analoghe connotazioni devono assistere, ai fini della proroga, le nuove indagini ai sensi dell'art. 415-bis, 4° c., c.p.p., che del resto lo stesso indagato richiede in tale sua specifica veste e quindi in riferimento alla sua posizione processuale.
9.1 Tali accertamenti devono essere necessari per la definizione del procedimento (come già rilevato nella sentenza di queste Sezioni Unite, n. 12/1995), ossia per la compiuta definizione della posizione dell'indagato in vinculis;
necessari ed indispensabili, quindi, al fine di consentire di compiutamente apprezzare, e probatoriamente rappresentare, in tutte le sue implicazioni, gli elementi idonei a definire la posizione dell'indagato a fronte della pretesa punitiva dello Stato, e quindi in riferimento alle circostanze fattuali e soggettive tutte rilevanti nel contesto dei fatti addebitati. E tali requisiti, ancora una volta, devono connotare anche le nuove indagini ex art. 415-bis, 4° c., c.p.p. , che di norma evidentemente a tal fine vengono richieste (dovendosi evidentemente escludere che, altrimenti, la mera richiesta di nuove indagini, pur non avendo tali specifiche connotazioni, penalizzi, per l'esercizio comunque di un diritto di difesa, la posizione dell'indagato-richiedente).
9.2 La norma vuole che le esigenze cautelari che legittimano la richiesta di proroga debbano essere "gravi". Poiché tale aggettivazione riguarda ordinariamente gli indizi di colpevolezza, ex art. 273.1 c.p.p., ma non è contenuta, quanto alle esigenze cautelari, nell'art. 274 c.p.p. (che richiama altri termini di non del tutto sovrapponibile valenza semantica: "inderogabili esigenze", "concreto pericolo") e l'art. 275 c.p.p., quanto ai criteri di scelta delle misure, richiamato il principio di adeguatezza, evoca le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (c. 4, 4-ter) per escludere, in loro mancanza, la custodia cautelare in carcere nelle ipotesi ivi contemplate, se ne deve inferire che, in tema di proroga della custodia cautelare, le esigenze cautelari devono avere un particolare, corposo peso specifico, uno spessore apprezzativo, una rilevanza e intensità maggiori rispetto a quelli ordinariamente sufficienti per l'instaurazione ab imis dello stato custodiale, sì da rendere, per tale gravità, appunto indispensabile il protrarsi medio tempore dello stato detentivo dell'indagato.
9.3 La norma, poi - si è di già anticipato -, vuole che le gravi esigenze cautelari rendano "indispensabile" il protrarsi della custodia cautelare. "Indispensabile" è termine diverso da "opportuno", e sta, quindi, ad indicare che il permanere di tale misura non deve essere solo consigliabile, utile, conveniente, ma assolutamente necessario, imprescindibile, non diversamente surrogabile, del tutto insostituibile.
10.0 Alla stregua di quanto sin qui considerato, deve cogliersi la infondatezza del ricorso che occupa.
Le proposte doglianze, difatti, si incentrano sull'assunto che, in sostanza, per "il corretto ed efficace espletamento" degli accertamenti da svolgere, era "assolutamente indifferente il fatto che l'odierno ricorrente fosse in stato di libertà ovvero ristretto in carcere", sul presupposto che gli accertamenti particolarmente complessi legittimanti la proroga dei termini della custodia cautelare sarebbero "solo quelli potenzialmente e concretamente a rischio di inquinamento in caso di libertà della persona sottoposta alle indagini".
Ma, così evocandosi la sola esigenza cautelare probatoria come l'unica abilitante al provvedimento in questione, deve, di contro, richiamarsi quanto sopra considerato e ritenuto, in ordine alle altre esigenze cautelari (ritenute dai giudici del merito), egualmente costituenti presupposto della disposta proroga, sulle quali non si appuntano specifici rilievi gravatori da parte del ricorrente, che, anzi, riconosce, ex ore suo, che "nulla quaestio" si pone "circa la gravità delle esigenze cautelari e... nemmeno circa la particolare complessità degli accertamenti ancora da effettuarsi...".
11.0 Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve, altresì, disporsi che, ai sensi dell'art. 94.1-ter delle norme di attuazione c.p.p., copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nel comma 1-bis della stessa disposizione normativa.
P.Q.M.
La Corte - Sezioni Unite Penali - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 n. att. c.p.p.. Roma, 11 luglio 2001.
Depositato in cancelleria l'11 settembre 2001.