Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
In applicazione del principio di autonomia dei termini di custodia cautelare fissati per le singole fasi del procedimento, la sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 cod. proc. pen. in tema di custodia cautelare all'estero, non produce i suoi effetti "ora per allora" sui rapporti processuali cautelari per i quali la fase delle indagini preliminari si sia esaurita con il rinvio a giudizio prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha osservato che la fase delle indagini preliminari era stata già superata con la richiesta di rinvio a giudizio del 21 luglio 2004, mentre la su citata sentenza della Corte Costituzionale aveva efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, coincidente con il deposito avvenuto il 21 luglio 2004, ed i suoi effetti, pertanto, non potevano retroagire ad epoca anteriore al 22 luglio 2004).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa inIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 05/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 372
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 30571/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NC, n. a Lentini il giorno 11 marzo 1978;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 27 giugno 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto da NC LL avverso il provvedimento della Corte di assise d'appello di Catania del 22 febbraio 2007 con il quale era stata rigettata la richiesta di scarcerazione "ora per allora" per decorso del termine di custodia cautelare relativo alla fase delle indagini preliminari per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2004, con la quale veniva dichiarata la illegittimità della norma dell'art. 722 c.p.p., nella parte in cui prevedeva che la custodia cautelare in carcere sofferta all'estero per fini estradizionali non fosse computabile anche ai fini del decorso dei termini di fase della custodia cautelare sofferta in Italia.
Il Tribunale rilevava che alla data di pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale (depositata il 21 luglio 2004 e pubblicata il 28 luglio 2004) era stata superata la fase delle indagini preliminari per effetto del decreto di rinvio a giudizio del 21 luglio 2004. E poiché la sentenza della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità di una norma si applica ai rapporti esauriti - intendendosi per tali, con riferimento al processo, non solo quelli conclusi per effetto di giudicato, ma anche per effetto di "ogni altro evento cui l'ordinamento ricollega un consolidamento del rapporto processuale" - nessun effetto poteva avere la citata sentenza della Corte costituzionale, essendosi esaurita la fase delle indagini preliminari.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato il quale deduce la nullità della impugnata ordinanza per erronea applicazione dell'art. 722 c.p.p., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 306 c.p.p.. Deduce la inesattezza del ragionamento della Corte che equipara gli effetti della decisione di illegittimità costituzionale alla abrogazione della legge. La Corte, in sostanza applica al venir meno della norma per declaratoria di illegittimità costituzionale il principio tempus regit actum applicabile, invece, alla ipotesi di abrogazione della legge, mentre la decisione di illegittimità costituzionale della norma produce effetti che retroagiscono facendo venir meno la norma ex tunc, salvo il giudicato.
Il ricorso non è fondato.
Le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva ma il limite è dato dai rapporti esauriti. Nel caso in cui la sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale attenga, per la natura della decisione, a un rapporto, quale quello processuale, che si articola in varie fasi che si dipanano nel tempo e che rappresentano segmenti di una attività complessa finalizzata al risultato ultimo di una decisione irrevocabile su una notizia criminis (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni), appare evidente che l'effetto retroattivo non possa riferirsi che alla determinata fase in cui il processo si trova, di modo che la sentenza non può avere effetti su fasi precedenti già superate nel singolo procedimento. Non è vero che in tal modo si assimili la decisione di illegittimità costituzionale alla abrogazione perché resta fermo che l'abrogazione opera ex nunc, mentre la decisione di illegittimità opera ex tunc ma con il limite dell'esaurimento del rapporto (che nel caso specifico coincide con la fase processuale irretrattabile). Tale orientamento del resto è seguito dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide, anche se risulta un recente precedente in senso contrario (nel senso suesposto v. Sez. 1, Sentenza n. 26036 del 05/07/2005 Cc. (dep. 14/07/2005) Rv. 231348; Sez. 6, Sentenza n. 21019 del 02/05/2005 Cc. (dep. 06/06/2005) Rv. 231346; in senso contrario Sez. 2, Sentenza n. 23395 del 03/05/2005 Cc. (dep. 21/06/2005) Rv. 231347). Nel caso oggetto del presente ricorso, la sentenza della Corte costituzionale non poteva applicarsi, come richiesto, alla fase delle indagini preliminari che era stata già superata per la richiesta di rinvio a giudizio del 21 luglio 2004. Le sentenza della Corte costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione (coincidente con il deposito), come sancito dall'art. 136 Cost., comma 1, e quindi, nella specie, l'efficacia non può farsi risalire al giorno anteriore al 22 luglio 2004. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008