Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, il principio della ultrattività della legge più favorevole trova applicazione ogni volta che la modifica legislativa riguardi una norma di natura sostanziale presupposta dalla misura cautelare. (Fattispecie di revoca della custodia cautelare in quanto pur essendo stata contestata all'indagato la violazione dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla data di commissione del reato emergeva che la norma applicabile era quella prevista dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede una pena massima inferiore e, di conseguenza, un termina massimo di custodia cautelare più breve e già scaduto)
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa inIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/1997, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Nappi Michele Presidente del 18/12/97
1. Dott. Montera Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " IA TE " N.3522
3. " Malzone Ennio " REGISTRO GENERALE
4. " PI SI " N.42529/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Repubblica presso tribunale di nei confronti di TO NO;
avverso ordinanza 5/8/97 tribunale Venezia, che in accogl dell'appello avverso l'ordinanza del GIP tribunale Verona 7/7/97, re la custodia cautelare in carcere applicata al TO con provvedimen data 14/6/96 per violazione all'art. 73 T.U.309/90 commesso tra il 19 il 1986;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Ennio Malzone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. G. Ciani, c concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
Il tribunale della libertà con la menzionata ordinanza ha revoca misura cautelare in carcere nei confronti di TO NO sul riliev poiché il tempus commissi delicti faceva rientrare la condotta il nella previsione della pena edittale fissata dall'art.71 legge 685/ misura inferiore nel massimo a venti anni di reclusione, t applicazione l'art.303 lett. a n. 2 c.p.p. contemplante un termine di pari a mesi sei decorrenti dal 14/6/96, che risultava ampliamente de non essendo intervenuto, prima della scadenza, il rinvio a giudizio;
Si sostiene in ricorso che qualora il reato contestato nell'ord applicativa della misura cautelare sia qualificato con riferimento legge vigente e non a quella, più favorevole, in vigore al momento commissione del fatto, la determinazione del termine di fase, ai fini durata della detta misura, deve essere fatta sulla base dell'imput così come rubricata, in quanto il principio del favor rei, con nell'art. 2 comma 1^ C.P., non si estende al diritto processuale, nel disciplina rientrano le misure cautelari.
In linea di massima è esatta l'osservazione secondo cui il princip ultrattività della legge più favorevole al reo trova applicazione p norme di carattere sostanziale, mentre quelle di natura processuale governate dal principio "tempus regit actum", in base al quale, inter una nuova legge processuale penale, questa regola lo svolgiment processo dal momento in cui entra in vigore;
tuttavia indipendent dalla disputa se le norme sulle misure cautelari, per la afflittività, debbano o possano essere considerate delle vere e p sanzioni e, quindi, di carattere sostanziale, come tali so all'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma secondo, C.P detto che tale principio trova applicazione ogni qual volta la presupposta della misura cautelare sia di carattere sostanziale verifichi una modificazione della medesima norma presupposta: è il dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal 303 cpp. in riferimento alla misura della pena prevista per il delit cui si procede: la nuova normativa intervenuta rispetto al "tempus co delicti" non riguarda la norma processuale in senso stretto, bens norma presupposta dalla norma processuale, che è di carattere sostan
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1998