Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/1997, n. 3522
CASS
Sentenza 18 dicembre 1997

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In tema di calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, il principio della ultrattività della legge più favorevole trova applicazione ogni volta che la modifica legislativa riguardi una norma di natura sostanziale presupposta dalla misura cautelare. (Fattispecie di revoca della custodia cautelare in quanto pur essendo stata contestata all'indagato la violazione dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla data di commissione del reato emergeva che la norma applicabile era quella prevista dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede una pena massima inferiore e, di conseguenza, un termina massimo di custodia cautelare più breve e già scaduto)

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa in
    Irene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/1997, n. 3522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3522
Data del deposito : 18 dicembre 1997

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