Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 4
La durata complessiva della custodia cautelare è individuata, dal quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen., in tre diversi livelli, secondo la gravità dell'imputazione, da stabilirsi con riguardo al reato contestato o al reato ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui, tenuto conto della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato.
Ai fini della verifica delle condizioni alle quali l'art. 280 cod. proc. pen. subordina l'applicazione, e quindi il mantenimento, di una misura coercitiva personale, occorre fare riferimento, dopo una sentenza di condanna, alle statuizioni della sentenza stessa. Nella ipotesi in cui il giudice, con detta sentenza, qualifichi differentemente il fatto contestato, inquadrandolo in una figura criminosa diversa meno grave, è a tale nuova qualificazione che deve aversi riguardo per verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura. Ugualmente deve affermarsi se vengano riconosciute circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale (art. 278 cod. proc. pen.). Viceversa, non assumono alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti (diverse da quelle dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti.
Il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 cod. proc. pen. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile). Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine; b) costituisce il momento iniziale della fase successiva; c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo.
Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il "reato ritenuto in sentenza", in quanto espressamente richiamato dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., assume rilievo anche in relazione al calcolo della durata massima della custodia cautelare. Per reato ritenuto in sentenza deve intendersi la concreta ricostruzione, operata dal giudice, della fattispecie, nella quale rientra non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti o attenuanti, con l'effetto che assume rilievo in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto in sentenza, il giudizio di comparazione effettuato, ex art. 69 c.p., dal giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 16/12/1999
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 4235
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo " rel. N. 20551/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL IO, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 23.4.1999 del Tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore Avv. G. Guzzone non è comparso.
Fatto e diritto
IO EL, sottoposto a custodia cautelare in carcere il 17.12.1993 per il reato di cui all'art. 416 bis, co. 1^ - 4^ - 6^, C.P., veniva, con sentenza 16.10.'96 della Corte d'Assise di Catania, dichiarato colpevole e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti, condannato a pena ritenuta di giustizia.
La Corte d'Assise d'Appello di Catania, con ordinanza 26.2.1998, decidendo sulla corrispondente istanza dell'imputato, disponeva la liberazione del medesimo per decorrenza dei termini massimi di custodia in relazione al "reato ritenuto" nella citata sentenza di primo grado.
Su impugnazione del P.G., il Tribunale della libertà di Catania, decidendo in sede di appello, con ordinanza 23.4.1999, ripristinava la misura cautelare, sottolineando che la durata massima di questa doveva essere calcolata in base al criterio generale di cui all'art. 278 C.P.P., vale a dire tenendo conto delle aggravanti come contestate e non del bilanciamento di queste con le concesse attenuanti generiche, con l'effetto che il termine complessivo di custodia, considerata anche la disposta sospensione, andava rapportato alle previsioni di cui agli art. 303/4^ lett. b) e 304/6^ C.P.P. (sei anni) e non era, quindi, ancora maturato. Avverso tale pronuncia, ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione il EL, denunciando la violazione dell'art. 304/6^ C.P.P. e il difetto di motivazione, sotto il profilo che la durata complessiva della custodia cautelare doveva necessariamente essere correlata al "reato ritenuto in sentenza", dal quale non poteva prescindersi, in quanto espressione dell'evoluzione processuale.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'ordinanza impugnata non fa buon governo della normativa dettata dal codice di rito in tema di durata complessiva della custodia cautelare e introduce elementi di confusione tra i criteri da seguire per il computo di questa e le condizioni di applicabilità o di mantenimento della misura coercitiva;
conforta tale conclusione, richiamando la decisione n. 2501 in data 18.6.1994, della I Sez. di questa Suprema Corte (rv. 198321), che ravvisa uno stretto collegamento tra condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali (ex art. 278 C.P.P.) e durata massima delle stesse, laddove, invece, tale interdipendenza non è assoluta e costante, ma è destinata a risentire degli effetti rivenienti dalla dinamica processuale, che ben può portare a un diverso e più attenuato apprezzamento del fatto originariamente contestato, con conseguente adeguamento (che deve essere costante) della misura e dei relativi termini rispettivamente alla effettiva qualificazione penalistica del fatto addebitato e alla entità della pena in concreto irrogata (ipotesi sub a e d art. 303/1^ C.P.P.) o dalla legge prevista (ipotesi sub a e b art. 303/1^ e sub co. 4 stesso articolo).
È certamente da condividere il principio che, agli effetti dell'applicazione o della revoca delle misure cautelari personali, occorre fare esclusivo riferimento, in ogni fase e grado del processo, ai principi enunciati, in via generale e indifferenziata, dall'art. 278 C.P.P.. Tale norma nega ogni rilevanza in materia alle circostanze del reato, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 62 n. 4 C.P. e di quelle a pena autonoma o ad effetto speciale, con la ovvia conseguenza che nessuna incidenza può spiegare, agli stessi fini, il giudizio di bilanciamento eventualmente effettuato dal giudice di merito tra attenuanti (esclusa quella ex richiamato art. 62 n. 4) e aggravanti. In sostanza, dopo una sentenza di condanna, per determinare la pena edittale agli effetti della verifica della sussistenza delle condizioni alle quali l'art. 280 C.P.P. subordina l'applicazione (e, quindi, il mantenimento) della misura coercitiva personale, non assumono rilievo alcuno le statuizioni della sentenza di condanna che, senza incidere sulla qualificazione giuridica sostanziale del reato (titolo, aggravanti rilevanti ex art. 278 C.P.P.), attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti (diverse da quelle ex art. 62 n. 4 C.P.) e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti. Conclusivamente, resistendo anche al vaglio del Giudice di merito l'originaria qualificazione giuridica del fatto, è sempre alla regola generale di cui all'art. 278 C.P.P. che deve farsi riferimento per la verifica della persistente sussistenza delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, la quale rimane insensibile alle statuizioni adottate in relazione alla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio (concessione attenuanti e giudizio ex art. 69 C.P.). Nell'ipotesi, però, in cui il Giudice di merito, all'esito della piena cognizione della vicenda processuale, qualifichi diversamente, sotto il profilo giuridico, il fatto contestato, inquadrandolo magari in un paradigma criminoso meno grave per ragioni strutturali e non semplicemente per concessione di attenuanti operative ai soli fini della individuazione della misura della pena, è a tele nuova qualificazione che deve aversi riguardo, per verificare se permangono le condizioni di legittimità della misura (da apprezzarsi sempre alla luce della regola dettata dall'art. 278 C.P.P.), onde assicurare il costante adeguamento della medesima alla realistica ed effettiva qualificazione penalistica del fatto. Le condizioni di applicabilità e di mantenimento della misura cautelare personale vanno individuate - secondo la chiara volontà del legislatore delegante (direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge n.81/'87) - con riferimento al "reato per il quale si procede",
intendendosi per tale non solo quello formalmente contestato all'origine, ma anche quello diverso strutturalmente che, nel proseguo processuale, viene eventualmente ravvisato dal Giudice di merito nel fatto portato alla sua cognizione, ciò al fine di garantire - come si è detto - il costante aggiornamento della "quaestio libertatis".
Discorso diverso va fatto per quanto attiene ai termini di durata massima della custodia cautelare.
Il computo di questi è regolato dall'art. 303 C.P.P., che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, I grado, fase di appello e fase successiva fino alla sentenza irrevocabile) oltre che in relazione alla "durata complessiva della custodia" (co. 4^). Nelle prime due fasi, il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli art. 278 e 303 C.P.P., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidano sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso criterio di calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata), non può prescindersi dall'intervenuta pronuncia di condanna, che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine;
b) costituisce il momento iniziale della fase successiva;
c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo. All'interno della nuova fase che segue alla sentenza di condanna, non si deve più tenere conto, quindi, del reato ipotizzato nel provvedimento impositivo della misura e ribadito in quello che dispone il giudizio, bensì del reato effettivamente configurato nella sentenza di condanna. La durata complessiva della custodia, concetto autonomo rispetto a quello relativo ai termini intermedi di fase, è individuata dal 4^ comma dell'art. 303 in tre diversi livelli, secondo la gravità dell'imputazione, da considerarsi logicamente - per quanto innanzi detto - nella sua attualità: reato contestato o reato ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui - tenuto conto della dinamica processuale - il relativo calcolo viene effettuato. Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il concetto di "reato ritenuto in sentenza", in quanto espressamente richiamato dall'art. 304/6^ C.P.P., assume peculiare rilievo, in tema di custodia cautelare, solo limitatamente al calcolo della durata massima di questa: "la durata della custodia cautelare non può comunque superare... i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".
La portata generale di tale norma, che funge da meccanismo di "chiusura" della disciplina dei termini, non può essere posta in dubbio e si riverbera sull'interpretazione da dare anche all'art. 303/4^, con riferimento alla durata complessiva della custodia, da calcolarsi - se ne ricorre la condizione - in relazione al reato ritenuto in sentenza. La previsione normativa di che trattasi è "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel quale si trova impropriamente inserita, al pungo che - si è detto - "sarebbe stato meglio collocarla in una disposizione a sè stante" (cfr., C. Cost. sentenza n. 292/'98). È sufficiente porre mente all'avverbio "comunque", che contrassegna la disciplina del 6^ comma dell'art. 304 C.P.P., per superare ogni residuo dubbio in proposito: ritenere, infatti, che il limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a tradire non solo la storia (analogo limite era previsto nell'art. 272 codice di rito abrogato) e la funzione di quel limite, ma soprattutto il più che esplicito dettato normativo.
Ciò posto, per "reato ritenuto in sentenza" deve intendersi la concreta ricostruzione, operata dal Giudice, della fattispecie, nella quale rientrano non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti e attenuanti, con l'effetto che assume rilievo, in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto, il giudizio di comparazione effettuato, ex art. 69 C.P. dal Giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia.
Nel caso in esame, essendo già stata pronunciata nei confronti del EL sentenza di condanna, sia pure non irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis, co. 1^ - 4^ - 6^, C.P. con concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, è a questa fattispecie concreta che deve aversi riguardo, per stabilire il termine massimo della durata complessiva della custodia cautelare. Tale durata, in quanto correlata alla pena edittale prevista, che, per il reato ritenuto in sentenza (416 bis, 1^ co., C.P. "quoad poenam"), non supera nel massimo i sei anni, è di due anni, così come previsto dall'art. 303/4^ lett. a) C.P.P.; considerato, inoltre, che pacificamente v'è stata sospensione dei termini di custodia, la durata complessiva di questa, come innanzi determinata, va aumentata, ex art. 304/6^ C.P.P.. della metà e, quindi, fissata in anni tre, periodo questo che, alla data della proposta istanza di liberazione (13.2.'98), era interamente decorso, avendo avuto esecuzione la misura cautelare in data 17.12.1993.
A confronto dell'affermato principio, secondo cui, ai fini dell'individuazione del termine complessivo di custodia cautelare, non può prescindersi dalla valutazione che il Giudice di merito, nel corso dell'evoluzione processuale, dà al fatto per il quale si procede e, quindi, dal concetto di "reato ritenuto in sentenza", non v'è soltanto il richiamo testuale dell'art. 304/6^ C.P.P. del quale si è innanzi parlato, ma anche il complessivo sistema articolato dal vigente codice di rito, ispirato a garantire, attraverso un'ampia gamma di previsioni, il costante adeguamento dello "status libertatis" dell'indagato o dell'imputato alla concreta realtà processuale e alle effettive esigenze cautelari. Si pensi agli istituti della revoca, dell'attenuazione della misura mediante la sua sostituzione "con altra meno grave" ovvero con modalità esecutive "meno gravose" (art. 299 C.P.P.), all'inefficacia della misura per una serie di cause correlate a situazioni sopravvenute per effetto di statuizioni discrezionalmente adottate in sentenza (art. 300/3^-4^ C.P.P.), al potere-dovere del Giudice di provvedere ex officio quando sussistono le condizioni che legittimano anche la semplice sostituzione della misura stessa.
L'interpretazione privilegiata, d'altra parte, si pone nel solco dell'esigenza di dare attuazione al canone di proporzionalità, nel senso che la durata della custodia cautelare non può eccedere quei limiti legali ancorati alla fattispecie penale realisticamente ritenuta dal Giudice procedente, e ciò all'evidente scopo di scongiurare il rischio di una consumazione della pena in sede cautelare.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000