Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4235
CASS
Sentenza 16 dicembre 1999

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La durata complessiva della custodia cautelare è individuata, dal quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen., in tre diversi livelli, secondo la gravità dell'imputazione, da stabilirsi con riguardo al reato contestato o al reato ritenuto in sentenza, in relazione al momento in cui, tenuto conto della dinamica processuale, il relativo calcolo viene effettuato.

Ai fini della verifica delle condizioni alle quali l'art. 280 cod. proc. pen. subordina l'applicazione, e quindi il mantenimento, di una misura coercitiva personale, occorre fare riferimento, dopo una sentenza di condanna, alle statuizioni della sentenza stessa. Nella ipotesi in cui il giudice, con detta sentenza, qualifichi differentemente il fatto contestato, inquadrandolo in una figura criminosa diversa meno grave, è a tale nuova qualificazione che deve aversi riguardo per verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura. Ugualmente deve affermarsi se vengano riconosciute circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale (art. 278 cod. proc. pen.). Viceversa, non assumono alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti (diverse da quelle dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti.

Il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 cod. proc. pen. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile). Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al combinato disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine; b) costituisce il momento iniziale della fase successiva; c) sostituisce in tale fase "al reato per cui si procede" (contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo.

Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il "reato ritenuto in sentenza", in quanto espressamente richiamato dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., assume rilievo anche in relazione al calcolo della durata massima della custodia cautelare. Per reato ritenuto in sentenza deve intendersi la concreta ricostruzione, operata dal giudice, della fattispecie, nella quale rientra non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti o attenuanti, con l'effetto che assume rilievo in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto in sentenza, il giudizio di comparazione effettuato, ex art. 69 c.p., dal giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4235
    Data del deposito : 16 dicembre 1999

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