Sentenza 31 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato "ora per allora". (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l'istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l'obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione). V. Corte cost., 8 giugno 1994 n. 219, V. Corte cost., 15 settembre 1995 n. 434
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, adottata senza contraddittorio, è…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria rigettava un appello confermando una ordinanza con cui la Corte di Appello aveva disposto anche nei riguardi di un detenuto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Da tale ordinanza emergeva che in una udienza, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti. Alla udienza di rinvio, cui erano presenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 40701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40701 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Aldo Vessia - Presidente -
1. Dott. Umberto Papadia - Consigliere -
2. " IA IS "
3. " TR NI SI "
4. " GI TR "
5. " GI RA "
6. " Giuliana Ferrua (relatore) "
7. " CO MI "
8. " GI AN "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL EO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa l'11-2-00 dal Tribunale di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua. Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella della Corte di assise di Salerno con restituzione degli atti a detta Corte per il provvedimento relativo alla scarcerazione dell'imputato. Udito il difensore, avv. GI Aricò, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella della Corte di assise con ordine di scarcerazione dell'imputato. Vicenda processuale.
A seguito di richiesta del P.M. la Corte di assise di Salerno in data 5-1-00, con ordinanza emessa fuori udienza ed inaudita altera parte, dispose la sospensione dei termini di custodia cautelare a causa della particolare complessità del dibattimento nel procedimento a carico di EL ed altri, imputati per vari reati di cui dall'art. 407 c. 2 lett. a. c.p.p. (termini iniziati a decorrere dal 20-11-99 e scadenti al 19-2-00) L'appello del EL venne respinto dal Tribunale di Salerno con decisione 11-2-00, avverso la quale il medesimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo gli infradescritti motivi.
1 - Violazione degli artt. 304 c. 2 c.p.p. e 12 delle preleggi nullità per violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare è stato denunciato che erroneamente si era ritenuto che la sospensione dei termini della custodia cautelare potesse essere pronunciata nel giudizio senza sentire la difesa.
2 - Violazione dell'art. 304 c. 2 c.p.p. in quanto la sospensione era stata determinata da carenze dell'ufficio procedente e non già dalla complessità del dibattimento;
manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è stato assegnato alla sesta sezione penale della Cassazione ed il collegio, rilevata l'esistenza nell'ambito della giurisprudenza di legittimità di contrasto sulla questione sollevata con il primo motivo, ha trasmesso gli atti alle Sezioni Unite. Ragioni della decisione.
Il quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite concerne dunque la possibilità o meno da parte del giudice di adottare il provvedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento in base alla sola richiesta del P.M., senza contraddittorio con la difesa. In primis è opportuno ricordare che l'art. 301 c. 2 c.p.p. - il quale recitava: "I termini previsti dall'art. 303 possono essere sospesi nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 c. 2 lett. a, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni" - è stato novellato dall'art. 2 lett. b del D.L. 82/00 convertito in L. 144/00 che ha eliminato la locuzione "nella fase del giudizio" ed ha previsto l'applicabilità dell'istituto anche al giudizio abbreviato. L'estensione trova fondamento nella modifica apportata a quest'ultimo dalla L. 479/99 per effetto della quale è consentito procedere ad integrazioni probatorie, sia d'ufficio che su richiesta condizionata dell'imputato, con la conseguenza che anche tale giudizio può connotarsi come "particolarmente complesso" (Cass. 8- 5.01 n. 18570 RV. 218788). Si palesa invece priva di rilievo la menzionata eliminazione posto che in realtà la valutazione sulla "particolare complessità", sia per quanto concerne il giudizio ordinario che quello abbreviato, non può che essere rimessa al giudice deputato a celebrare gli stessi e pertanto la sospensione disposta nel loro ambito.
Il terzo comma del riportato articolo, rimasto immutato, sancisce:
"Nei casi previsti dal comma 2 la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310".
Tanto premesso, si segnala che la situazione giurisprudenziale in materia è la seguente.
Numerosi precedenti hanno concordemente affermato che la sospensione può essere pronunciata, sempre che i termini non siano ancora scaduti, in qualsiasi momento del giudizio perchè l'art. 304 c. 2 c.p.p. non pone alcun limite temporale e la valutazione prognostica che la giustifica è formulabile, in linea di massima, anche prima dello svolgimento di vera e propria attività dibattimentale (ex plurimis, con generico richiamo all'inizio del dibattimento: Cass.4-3-96 n.00 834 RV 204075, Cass. 5-6-97 n. 00 861 RV. 207671; con precisa considerazione di momenti anteriori alla formulazione delle richieste delle parti, alla decisione sulle istanze istruttorie, al loro espletamento, all'accertamento della regolare costituzione delle parti: Cass. 17-6-96 n. 0 2519 RV. 204942; Cass. 16-4-99 n. 0 1462 RV. 212984, Cass. 2-12-99 n. 0 5430 RV. 214697; Cass. 10-2-00 n. 00 512 RV. 215428; infine, con riguardo anche alla fase degli atti preliminari al dibattimento, evidenziandosi che il giudizio ha inizio con la ricezione del decreto di citazione da parte del presidente del Tribunale o della Corte di assise: Cass. 20-5-97 n. 00191 RV. 207838).
In ordine allo specifico problema sopra enunciato si riscontra invece divergenza.
Esso è stato risolto positivamente da una sentenza di questa Corte (Cass. 2-6-94 n. 0 2670 RV. 198956) in base al rilievo che la sospensione dei termini ex l'art. 304 c. 2 e 3 c.p.p. può essere adottata anche fuori udienza ed è subordinata solo alla richiesta del P.M., non prevedendo la citata norma l'osservanza del procedimento di cui all'art. 127 c.p.p nè la previa dell'audizione del difensore;
si è sottolineato che tale impostazione non comporta violazione del diritto di difesa, essendo il provvedimento di sospensione soggetto ad appello, con instaurazione differita del contraddittorio tra le parti;
infine si è negata la applicabilità in via analogica della diversa disciplina dettata per la proroga dei termini dall'art. 305 c.p.p., stante la diversità degli istituti. In altra pronuncia, nel pervenire ad opposta soluzione, è stato invece segnalato: che il mancato accenno nell'art. 304 c. 3 c.p.p. al difensore trova giustificazione nella circostanza che la fase processuale (il giudizio) in cui la decisione incidentale interviene presuppone necessariamente la di lui partecipazione;
che nel caso del tutto analogo della proroga della custodia cautelare regolata dall'art. 305 c.p.p. (applicabile in ogni fase del procedimento e non solo nel giudizio) il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo per il giudice di sentire il P.M. ed il difensore;
che qualora la difesa rimanesse estranea alla valutazione circa la complessità del dibattimento, la quale viene ad incidere sullo status libertatis, risulterebbe compromessa la direttiva impartita dalla legge-delega sulla parità di posizione tra accusa e difesa, con problemi di legittimità costituzionale della norma (Cass. 29-4-94 n. 0 1697 RV. 198018). La necessità del contraddittorio risulta ribadita in successive decisioni ove, rispettivamente: si è specificato, trattandosi di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, che al difensore deve essere data l'opportunità di interloquire (Cass 22-9-98 n. 0 2163 RV. 211588); si è ammessa la possibilità di disporre la sospensione in qualsiasi momento del giudizio (e precisamente anche prima dell'udienza fissata per la costituzione delle parti), dovendo il giudice procedere "convocando se del caso le parti" (cit. Cass. 00/ 00 512); si è esaminata l'ipotesi di istanza avanzata dal P.M. fuori udienza, puntualizzandosi che in questo caso l'audizione del difensore dovrà avvenire alla prima udienza utile ovvero in apposita udienza in camera di consiglio fissata ex art. 127 c.p.p ( Cass.4-3-00 n. 00 163 RV. 215361). Infine va ricordato che le Sezioni Unite, pur investite di diversa questione e cioè di quella concernente l'ambito temporale di operatività della sospensione dei termini, nell'evidenziare il carattere eccezionale e tassativo dell'istituto, hanno affermato che i presupposti stabiliti dall'art. 304 c. 2 c.p.p. devono essere "accertati caso per caso con ordinanza appellabile a norma dell'art.310 c.p.p. e nel contraddittorio tra le parti" (Cass. S.U. 24-7-96 n.
000 17 RV. 205337). Queste Sezioni Unite condividono l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario ed osservano.
Principio fondamentale - già sancito dall'art. 2 n. 3 l. 81/87 e attualmente costituzionalizzato (art.111 cost.), alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni del codice di rito penale - è quello per cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità. Ne deriva che, qualora il giudice abbia a decidere sul un'istanza dell'accusa diretta ad ottenere una decisione che incide sulla posizione dell'imputato, la difesa ha diritto ad essere sentita, sia pure con forme, modalità e conseguenze diverse a seconda delle varie ipotesi verificabili nella realtà processuale;
al contempo ogni deroga alla enunciata regola deve essere univoca, ma soprattutto ed imprescindibilmente determinata da ragioni connesse alla tutela di interessi di maggior valenza: il che ovviamente assume peculiare pregnanza in tema di libertà.
Per quanto concerne la fattispecie normativa de qua non si ravvisano gli estremi di un siffatta deroga.
Sotto un primo profilo va riconosciuto che il dato testuale dell'espressa previsione della sola richiesta del P.M. e dell'omessa menzione del difensore non è decisivo. Invero, poichè la sospensione viene disposta in una fase nella quale le parti, con la vocatio in jus, sono già state convocate dinnanzi al giudice che deve decidere se accordarla, la relativa dialettica è scontata e quindi era superfluo affermarla;
d'altro canto la disposizione con il riferimento all'organo dell'accusa è volta in realtà a stabilire che il provvedimento non può essere adottato di ufficio, a differenza di quanto si verifica per i casi di cui al primo comma. Al riguardo occorre considerare che le situazioni previste dall'art. 304 c. 1 c.p.p. sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza margini di discrezionalità per cui egli procede di sua iniziativa ed è tenuto, una volta accertati i dati che la legittimano, a pronunciare la sospensione;
le cause previste dall'art. 304 c. 1 c.p.p. implicano invece una valutazione discrezionale e pertanto la decisione è stata ancorata all'impulso del P.M. (Cass. 29-10-1992 n. 0 3390; Cass.15-3-99 n. 00 596 RV.213594; Corte Cost. 238/97).
Così individuata la ratio del contemplato intervento dell'organo dell'accusa non può trarsi dal dettato dell'art. 304 c. 2 c.p.p. significatività al fine di escludere quello della parte privata;
al contrario, nel delineato contesto, alla istanza del P.M. si pone siccome consequenziale la possibilità di interloquire della difesa:
ciò in forza del basilare principio sopra richiamato, puntualizzandosi comunque che una disciplina che non si adeguasse a quest'ultimo non troverebbe idonea giustificazione. All'uopo si rammenta che la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di difesa - del quale quello della parità tra accusa e difesa, con garanzia del contraddittorio, costituisce espressione tipica - può essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell'economia del processo che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato come nel caso dell'adozione per la prima volta delle misure cautelari personali (provvedimenti a sorpresa), ma non anche quando l'imputato vi sia già assoggettato: in tale ottica è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 301 c. 2 c.p.p. nella parte in cui esso non prevedeva che, ai fini dell'emissione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, dovesse essere previamente sentito il difensore dell'interessato (Corte Cost.8-6-94 n. 219). Identici rilievi sono stati operati in tema di proroga dei termini, escludendosi invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c. 2 c.p.p. poichè esso, nello stabilire che il giudice decide "su richiesta del P.M., sentito il difensore", impone una effettiva dialettica processuale (Corte Cost.15-6-95 n. 39). Orbene, gli esposti argomenti valgono anche per la sospensione dei termini per particolare complessità del dibattimento, la quale trova applicazione a carico di imputato in stato di custodia cautelare per cui le esigenze sottese al provvedimento richiesto non possono essere compromesse da previa conoscenza della domanda dell'accusa volta ad ottenerlo. Aggiungasi che l'istituto viene a prolungare oltre il normale termine originario la limitazione alla libertà personale apportata dalla custodia cautelare: anche per questo motivo risulterebbe irragionevole una disposizione che non consentisse alla difesa di far valere le proprie ragioni in vista di una pronuncia di simile eccezionale incisività.
Non è quindi neppure il caso di invocare analogia con la disciplina della proroga, trattandosi semplicemente di interpretare correttamente, dal punto di vista logico/sistematico, l'art. 304 c.2 c.p.p., tenendo presente che lo stesso può e deve essere inteso quale aderente ai dettami di cui agli artt. 24, 111 cost.; ciò posto non è dato dubitare - come invece si è verificato per l'art. 301 c.2 c.p.p.- della sua legittimità costituzionale.
Nè varrebbe obiettare a sostegno di una lettura dell'art. 304 c. 2 c.p.p. che escludesse il previo intervento difensivo, che il contraddittorio sarebbe comunque fatto salvo attraverso l'appello:
innanzitutto, si ricorda che lo strumento del controllo successivo non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte Cost. (cit. sent. 219/94) con riguardo a provvedimenti che non fossero "a sorpresa";
del resto è sintomatico che nel nostro sistema, a fronte appunto di "provvedimenti a sorpresa" e di iniziale situazione di esclusione della difesa, sia stato predisposto per l'interessato il mezzo del riesame il quale, essendo a cognizione piena, offre a chi lo intraprende maggiore tutela dell'appello.
Per tutte le svolte argomentazioni il fatto che la sospensione possa essere disposta fuori udienza - il che ha occasione di verificarsi, ad esempio, quando l'istanza del P.M. intervenga nella fase predibattimentale ovvero nelle more tra un'udienza e l'altra, evenienze da ritenersi ammissibili in assenza di elementi ostativi di natura testuale o concettuale - non assume alcuna valenza in favore della tesi che qui si disattende.
Del pari - e precipuamente alla luce dell'insegnamento della pronuncia 39/95 della Corte Cost. - la mancata previsione di specifico procedimento per l'audizione delle parti viene a significare semplicemente che il giudice non è tenuto all'osservanza di determinate forme nè in particolare di quelle proprie dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., essendo egli libero di scegliere di volta in volta quelle ritenute più opportune per assicurare un contraddittorio reale se pur semplificato, contemperando le esigenze difensive correlate al carattere più o meno articolato dell'istanza dell'accusa con quelle processuali che possono implicare necessità di addivenire a rapida decisione in caso di scadenza ormai ravvicinata dei termini.
Certamente diversa sarà la situazione a secondo che l'istanza di sospensione venga formulata nel corso o fuori dell'udienza: nel primo caso, invero, la difesa è presente ed ha modo di conoscerla, salva la eventuale necessità di un termine per adeguatamente valutarla e replicare;
nell'altro la difesa dovrà essere preavvertita e notiziata, instaurandosi un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con convocazione delle parti, anche senza formale notifica, e relativa discussione (in tal senso, con riguardo al procedimento incidentale avente ad oggetto la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare: Cass. 8-6-93 n. 0 1336 RV. 194400; Cass. 23- 11-93 n. 0 4246 RV. 195572; Cass.7-1-94 n. 0 4041 RV. 195917; Cass.19-5-95 n. 0 4327 RV. 202193). Rimane da verificare quali siano le conseguenze della violazione della suddetta garanzia difensiva.
Al proposito è da ritenersi che, qualora il difensore non venga posto in condizione di essere sentito e di esplicare la propria attività dialettica in ordine all'istanza del P.M., si verifichi una nullità che si riflette e trasferisce sull'ordinanza di sospensione;
nullità di ordine generale (art. 178 lett. c.
c.p.p.), a carattere intermedio soggetta al regime degli artt. 180 e 182 c.p.p., da rilevare o dedurre al più tardi nel giudizio di appello dinnanzi al Tribunale costituito a norma dell'art. 310 c.p.p. (per identica soluzione in tema di proroga: Cass. 19-7-97 n.
0000 6 RV. 208163; Cass. 15-9-1995 n. 0 3089 RV. 203199; cit. Cass.0 4327/95). Infatti è indubbio che si verta in ipotesi nella quale al dovere del giudice di consentire la partecipazione del difensore non fa riscontro il necessario intervento di quest'ultimo, essendo sufficiente che la possibilità del contraddittorio venga assicurata e non anche che essa venga in concreto svolta: basti rilevare che l'intervento del difensore non è previsto quale obbligatorio neppure per il rito camerale ex art. 127 c.p.p. (Cass. 18-9-96 n. 0 8493 RV. 205898; Cass. 6-3-96 n. 0 2543 RV. 204581; Cass. 1-3-99 n. 0 3319 RV. 213227) per cui, a maggior ragione, non può esserlo per la procedura da adottare per la fattispecie in questione, normalmente ancorata a ragioni di urgenza. L'accertamento di tale nullità, qualora nelle more sia scaduto il termine la cui decorrenza si intendeva sospendere, comporta il riconoscimento della perdita di efficacia della custodia cautelare e del diritto dell'imputato alla immediata liberazione ora per allora, atteso che non esiste provvedimento valido a legittimare il perdurare dello stato di limitazione della libertà. Conclusivamente si enunciano i seguenti principi:
- Ai fini della legittima emissione di un ordinanza di sospensione dei termini della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento il giudice non può decidere sulla sola richiesta del P.M, ma deve sentire il difensore o comunque porre quest'ultimo nella condizione di interloquire.
- Nell'ottemperare a tale incombente il giudice è libero di scegliere le forme ritenute più opportune onde assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta del P.M., congruo esame della medesima e conseguente replica.
- L'omissione dei segnalati adempimenti, tempestivamente rilevata o dedotta, determina la nullità dell'ordinanza di sospensione ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180 c.p.p. e di conseguenza, se il termine di fase è venuto a scadere, l'inefficacia della misura. Nel presente caso, poichè è certo ed incontestato che la sospensione fu decisa fuori udienza in base alla sola istanza del P.M. ed in violazione del diritto della difesa ad interloquire, si è dunque realizzata una invalidità del genere indicato, tempestivamente eccepita nel corso della discussione sull'appello proposto avverso il relativo provvedimento. Pertanto l'impugnata ordinanza nonchè quella della Corte di Assise devono essere annullate senza rinvio, con assorbimento del secondo motivo;
nè potrebbe addivenirsi ad annullamento con rinvio in quanto, essendo il termine di fase della custodia cautelare nel frattempo scaduto (in data 19-2-00), un nuovo esame dell'istanza del P.M. ed un eventuale nuovo provvedimento che accordasse la sospensione risultano preclusi: ex art. 306 c.p.p. segue ordine di immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè quella emessa il 5-1-00 dalla Corte di Assise di Salerno;
ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Roma, 31 ottobre 2001.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2001