Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 40701
CASS
Sentenza 31 ottobre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato "ora per allora". (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l'istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l'obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione). V. Corte cost., 8 giugno 1994 n. 219, V. Corte cost., 15 settembre 1995 n. 434

Commentario1

  • 1L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, adottata senza contraddittorio, è…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria rigettava un appello confermando una ordinanza con cui la Corte di Appello aveva disposto anche nei riguardi di un detenuto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. Da tale ordinanza emergeva che in una udienza, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti. Alla udienza di rinvio, cui erano presenti …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 40701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40701
Data del deposito : 31 ottobre 2001

Testo completo