Sentenza 15 aprile 2014
Massime • 1
L'avvenuta reviviscenza, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, del trattamento sanzionatorio più favorevole per la detenzione illecita delle cosiddette "droghe leggere" impone di riconsiderare i presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2014, n. 21600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21600 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/04/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 786
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 9333/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI TO N. IL 18/02/1989;
avverso l'ordinanza n. 1952/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 21/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13.12.2013, rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di IC TO, sottoposto ad indagini in ordine all'ipotesi di cessione continuata di hashish e di eroina, fatti avvenuti il 9.06.2011, il 23.06.2011 ed il 27.06.2011.
2. Il Tribunale di Palermo, adito dal pubblico ministero in sede di appello cautelare, con ordinanza in data 21.01.2014, in parziale accoglimento dell'impugnazione, applicava nei confronti di IC la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sospendendo l'esecuzione della misura sino al definitivo. Il Collegio rilevava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del IC, in riferimento alle cessioni di cui si tratta, giacché il prevenuto è stato osservato e videoripreso dalla polizia giudiziaria, nel corso della attività criminosa.
Con riguardo alle esigenze cautelari, il Collegio apprezzava la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto delle modalità dello spaccio e della personalità dell'indagato, gravato da un precedente specifico.
In ragione del tempo trascorso dalla data di commissione dei fatti e della scarsa consistenza quantitativa della droga concretamente spacciata (pari a grammi 8 di hashish ed a due dosi di eroina), il Tribunale riteneva proporzionata ed adeguata, in luogo della misura carceraria richiesta, quella dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.
3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IC TO, a mezzo del difensore, denunciando con unico motivo il vizio motivazionale.
La parte osserva che l'ordinanza impugnata risulta sorretta da motivazione meramente apparente, in riferimento al pericolo di reiterazione criminosa. Osserva che il Tribunale richiama le circostanze relative alla risalenza nel tempo degli episodi di spaccio ed alla lieve entità dei fatti, che avevano indotto il G.i.p. ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza di cautela. E rileva che si tratta di circostanze che non consentono di ritenere "non occasionale" l'attività di spaccio, considerato che IC non ha commesso altri reati nelle more.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Procedendo all'esame del motivo di doglianza, si osserva che la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza oggi impugnata, non risulta vulnerata delle denunciate aporie di ordine logico. Invero, il Tribunale, con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, dopo avere considerato che i singoli episodi di spaccio oggetto dell'imputazione provvisoria risultavano risalenti nel tempo e che erano inquadrabili nell'ambito dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto della scarsa consistenza quantitativa della droga concretamente spacciata, ha non di meno osservato che si trattava di condotte non occasionali e che sussisteva il pericolo di attività recidivante specifica, valorizzando in chiave sintomatica di personalità le risultanze di casellario;
il Collegio ha evidenziato che IC ha riportato condanna per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in riferimento ad un fatto commesso nel 2011.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto a rilevare che l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito, circa l'attualità delle esigenze cautelari, in riferimento al pericolo di reiterazione criminosa, risulta immune dalle dedotte censure. E deve altresì considerarsi che il Tribunale, nel procedere alla scelta del presidio di contenimento, proprio in ragione del tempo trascorso e della scarsa oggettiva consistenza delle condotte di spaccio, ha ritenuto proporzionata ed adeguata la gradata misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Giova allora ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760). Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 1769 del 23.3.95, dep. 28.04.1995, Rv. 201177).
4.2 Si osserva poi che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, la disciplina sostanziale in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Segnatamente, sulla base delle valutazioni espresse dal Tribunale, deve ritenersi che nel caso di specie risulti applicabile l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, fattispecie interessata dalle modifiche introdotte al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento espresso prevalentemente dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale la natura processuale della disciplina delle misure cautelari non impedisce di considerare gli effetti derivanti dall'art. 2 c.p., in riferimento alla pena applicabile rispetto alla data di commissione del reato indicato nell'imputazione provvisoria, a causa di una sopraggiunta normativa più favorevole, che sia agevolmente individuabile raffrontando la disciplina sanzionatoria precedente e quella divenuta successivamente applicabile (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3522 del 18/12/1997, dep. 25/02/1998, Rv. 210582; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15187, del 1 aprile 2014, dep. il 3 aprile 2014, n.m.). Ciò posto, ai fini di interesse si osserva che, anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative, incidenti sulla cornice edittale di riferimento della norma sostanziale che si assume violata, risultano rispettati i parametri di applicabilità della misura coercitiva di cui si tratta, ex art. 280 c.p.p., comma 2, come pure i criteri di proporzionalità ed adeguatezza, per le ragioni sopra evidenziate, salva ogni ulteriore valutazione, da parte del giudice della cautela, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.p.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta la trasmissione di copia della presente ordinanza al Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. La Cancelleria viene demandata per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gi adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014