Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
In applicazione del principio di autonomia e di segmentazione dei termini di custodia cautelare fissati per le singole fasi del procedimento, la sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 cod. proc. pen. in tema di custodia cautelare all'estero, non produce i suoi effetti "ora per allora" sui rapporti processuali cautelari in corso, per i quali la fase delle indagini preliminari si sia conclusa prima della pubblicazione della medesima sentenza.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa inIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 26036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26036 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/07/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2736
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 016817/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET RO, N. IL 24/06/1964;
avverso ORDINANZA del 01/04/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza dell'1/4/2005 il Tribunale di Roma respingeva l'appello proposto da ED RT - imputato del reato di omicidio volontario ed altro - contro il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Velletri, reiettivo dell'istanza di scarcerazione "ora per allora" per l'intervenuta scadenza dei termini di durata massima di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, sull'assorbente rilievo che, pur dovendosi computare la custodia cautelare sofferta all'estero ai fini estradizionali giusta l'art. 722 c.p.p., nella lettura conseguente alla parziale illegittimità
costituzionale della disposizione pronunciata dalla Corte costituzionale, la fase delle indagini preliminari s'era già conclusa alla data di pubblicazione della pronuncia costituzionale n. 253/04 (21 luglio 2004), per essere stato il ED giudicato in primo grado dal G.u.p. con sentenza di condanna del 12/7/2004 e per essere pertanto il processo ormai approdato al giudizio d'appello, fase per la quale operano i diversi termini di custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 1 lett. c) n. 3, c.p.p.. Il difensore del ED ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con un motivo di gravame sostanzialmente unitario, violazione della legge processuale relativa ai termini di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari, sull'assunto dell'efficacia retroattiva della sentenza costituzionale n. 253/04 anche con riguardo alle fasi già concluse alla data di pubblicazione della stessa.
2.- Il ricorso non è fondato.
Il ragionamento giudiziale posto a fondamento dell'impugnata statuizione di rigetto dell'appello de liberiate dell'imputato risulta ancorato a solidi argomenti logico-normativi, in considerazione del principio di autonomia e di segmentazione delle regole di computo dei termini di custodia cautelare dettate per le singole fasi processuali. Nel senso che, ad avviso del Collegio, sia lo jus superveniens che eventuali pronunce di incostituzionalità incidenti in senso più favorevole all'imputato sulle disposizioni normative di siffatta disciplina, pur se immediatamente efficaci in ordine ai rapporti de libertate pendenti nella fase interessata dal novum jus, non possono tuttavia dispiegare alcuna efficacia retroattiva - "ora per allora" - sul calcolo dei termini di una fase (come, nella specie, quella delle indagini preliminari) già conclusasi ed esaurita nel pieno rispetto della previgente disciplina, mentre il processo risulta ormai approdato ad una più avanzata fase o grado per cui operano distinti e autonomi termini di custodia cautelare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005