Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, la sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un'attenuante ad effetto speciale, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, attesa l'autonomia di ciascuna di esse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva giudicato irrilevante il riconoscimento, da parte della Corte di appello, dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della determinazione del termine di durata per la fase antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 320
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 46728/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US RM, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 11/10/2012 del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 03/09/2012 con il quale la Corte di appello della stessa città aveva rigettato una richiesta difensiva di declaratoria della perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad MN US, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale era stato condannato in primo grado con sentenza parzialmente confermata dalla Corte giuliana. Rilevava il Tribunale come fosse irrilevante sia che il US era stato assolto da un ulteriore analogo reato previsto dall'art. 73 D.P.R. cit., per il quale originariamente era stato condannato dal giudice di primo grado, sia anche che lo stesso, con riferimento al restante reato, aveva beneficiato del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, di cui al predetto art. 73, comma 5 in quanto, per il principio di autonomia delle fasi,
Il termine di durata della custodia cautelare con riferimento a fasi precedenti a quella della decorrente dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello, non poteva essere determinato in ragione di quella decisione di merito adottata dal giudice di secondo grado, destinata a valere solo per il futuro.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il US, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 2, per avere il Tribunale di Trieste erroneamente interpretato la disposizione dettata dal codice di rito che, in ossequio all'orientamento dottrinale, pure recepito da una parte della giurisprudenza, deve essere letta nel senso che i termini di durata della custodia cautelare vanno calcolati tenendo conto della decisione sull'imputazione ovvero della corretta qualificazione giuridica ai fatti data dal giudice di merito con la sua sentenza, le cui determinazioni devono avere efficacia retroattiva, valendo "ora per allora" anche con riferimento alle fasi esaurite: con la conseguenza che egli US doveva essere rimesso in libertà, posto che il termine di durata per la fase intercorrente tra il momento della esecuzione della custodia (risalente al 19/11/2009) e quello in cui era intervenuto il provvedimento che aveva disposto il giudizio (decreto ex art. 429 cod. proc. pen. datato 25/06/2010), originariamente fissato in un anno ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in ragione della natura dei reati contestati, doveva essere riconsiderato come pari a sei mesi, della anzidetta lett. a), ex n. 2 dato che era stato assolto per uno dei due reati ascrittigli e che, per l'altro, aveva beneficiato del riconoscimento della menzionata circostanza attenuante ad effetto speciale disciplinata dall'art. 73, comma 5 D.P.R. cit., da computare giusta la previsione dell'art. 278 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. L'esegesi delle norme innanzi elencate, proposta dal ricorrente, è contraria all'orientamento interpretativo nettamente prevalente ed oramai consolidato di questa Corte, secondo il quale la conferma in appello della sentenza di condanna per il reato meno grave, con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento (così, da ultimo, Sez. 4, n. 5079 del 11/01/2011, Guidi, Rv. 249581; in senso conforme, tra le molte, Sez. 5, n, 46835 del 04/12/2007, Di Lauro, Rv. 238890; Sez. 2, n. 34635 del 22/06/2005, Cavallo, Rv. 232668; Sez. 1, n. 41112 del 19/06/2002, Palumbo, Rv. 222792; Sez. 6, Sentenza n. 4235/00 del 16/12/1999, Campanella, Rv. 216506; Sez. 3, Sentenza n. 4086/98 del 27/11/1997, Bashkim, Rv. 210273). Tale opzione ermeneutica - contrastata da due sole, più risalenti, pronunce, rimaste però isolate (Sez. 1, n. 7530 del 16/01/2002, Pasqual, Rv. 221369; Sez. 1, n. 4038 del 04/07/1995, Tomasello, Rv. 202206) - appare quella più conforme alla lettera e alla ratto della disciplina codicistica dei termini di durata della custodia cautelare, nella quale l'indicazione di differenti presupposti per il computo dei termini massimi di fase finisce per assegnare una tendenziale autonomia a ciascuno di essi. Tanto è dimostrato dal fatto che il legislatore ha parametrato la durata dei termini massimi della custodia nelle prime due fasi, quelle previste dalle lett. a) e b) o b bis) del comma 1 dell'art. 303 (che vanno dall'inizio dell'esecuzione della custodia all'emissione del decreto di rinvio a giudizio ovvero dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, ed ancora, dalla emissione di tali provvedimenti, ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, all'adozione della sentenza di condanna di primo grado) all'astratta gravità del reato oggetto del procedimento, dovendosi fare riferimento al limite edittale massimo della pena della reclusione prevista per il delitto oggetto dell'addebito; mentre la durata dei termini massimi in relazione alle altre due successive fasi, regolate dalle lett. e) e d) dello stesso comma 1 dell'art. 303 (cioè delle fasi che vanno, rispettivamente, dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla sentenza di condanna di secondo grado;
e dalla pronuncia di tale seconda sentenza di condanna, o dalla sopra sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna), è rapportata alla gravità in concreto del reato per il quale è intervenuta la condanna, in relazione all'entità della pena della reclusione effettivamente irrogata.
In un siffatto contesto normativo, ai fini del computo dei termini di durata di fase della custodia cautelare sarebbe contraddittorio riferire il contenuto decisionale della sentenza di condanna - sia essa di primo grado o, come nella fattispecie, di secondo grado - ad una fase precedente, ed oramai esaurita, nella quale il calcolo di quel termine era stato operato sulla base di un diverso criterio, quello della gravità astratta del reato contestato, e sulla base di un provvedimento, quello genetico della misura cautelare ovvero quello di instaurazione del giudizio ordinario o di quello abbreviato, che, in ciascuna di quelle fasi, aveva piena validità e giustificava, anche sotto l'aspetto della efficacia nel tempo, la limitazione provvisoria della libertà personale dell'indagato o dell'imputato.
La soluzione che si è inteso privilegiare in questa sede è, altresì, conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede, si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, solo se figurino "ab initio" nel fatto contestato dal P.M., ovvero se vengano riconosciute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, o dal tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. Principio, questo, affermato con riferimento ad una fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in assenza delle suddette condizioni, potesse spiegare effetto il riconoscimento ad un coimputato della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5:
e ciò proprio perché la concessione di una siffatta attenuante, così come una eventuale diversa e meno grave qualificazione giuridica che il giudice di merito dovesse dare al fatto con la sentenza di condanna, è destinata ad incidere esclusivamente sull'entità della pena della reclusione concretamente inflitta e, dunque, a produrre i suoi effetti solo per il futuro, ai fini del calcolo del termine di durata della custodia cautelare in relazione ad una delle fasi previste per il periodo successivo all'emissione di una sentenza di condanna non ancora irrevocabile (Sez. 6, n. 32636 del 19/09/2006, Formoso, Rv. 235137; conf. Sez. 4, n. 41269 del 09/02/2001, Mohmd Kalid, Rv. 220879; e Sez. 6, n. 210 del 28/01/1992, Pitzalis, Rv. 189463).
3. Non conduce a differenti conclusioni il richiamo, contenuto nel ricorso, ad altre pronunce pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in materia di termini di durata massima della custodia cautelare.
Ininfluente è il riferimento operato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite "Canevesi" del 2001, in quanto tale decisione riguarda una situazione processuale del tutto diversa da quella oggetto del presente procedimento, essendo stata, in quella occasione, enunciato il principio per il quale, una volta impugnato il provvedimento di proroga della custodia cautelare, l'imputato detenuto conserva interesse a farne valere l'illegittimità nel procedimento di impugnazione anche quando, prima della scadenza del termine prorogato, sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio - a seguito del quale divengono operanti ulteriori, autonomi e diversi termini di custodia - giacché l'eventuale accoglimento delle ragioni di gravame, comportando la cessazione di efficacia della misura custodiale, ne determinerebbe la scarcerazione, ora per allora. Nell'affermare tale principio la Corte aveva precisato che la disposizione di cui all'art. 305 cod. proc. pen., che disciplina la proroga della custodia cautelare, deve essere letta in stretto collegamento con quella di cui all'art. 303 c.p.p., alla stregua della quale l'attivazione dei termini della fase successiva presuppone che non siano già decorsi quelli della fase precedente e che, perciò, l'indagato non abbia conseguito il diritto alla scarcerazione automatica (Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001, Canavesi, Rv. 219395).
In altre termini, la regola della efficacia, per così dire, "retroattiva" di una decisione in materia cautelare - con effetti "ora per allora" e con la scarcerazione dell'indagato - è sì enuclearle dalla giurisprudenza di questa Corte, ma riguarda fattispecie ben diverse, lo si ripete, da quella oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, nelle quali la decisione non riguardava propriamente il merito del provvedimento che aveva comportato il legittimo passaggio da una fase di durata della custodia cautelare ad una fase successiva, bensì la legittimità di un provvedimento che aveva direttamente inciso, nelle more, sulle modalità di calcolo di quella durata: con la conseguenza che, riconosciutane la illegittimità, il differente calcolo della durata della custodia comportava la rilevazione della già intervenuta scadenza del termine di una fase precedente ed imponeva la scarcerazione automatica dell'indagato, con una decisione che avrebbe prodotto, appunto, i suoi effetti "ora per allora".
Che questo sia il significato da attribuire alla regola della scarcerazione nella fase successiva, "ora per allora", lo si evince dall'analisi degli altri casi nei quali tale criterio ermeneutico è stato formulato. Avendo questa Corte chiarito, ad esempio, che la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, alla quale non si sia tempestivamente provveduto (perché il termine di fase era in effetti inutilmente decorso), deve essere disposta nella fase successiva, purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato a un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221657); o che, in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare;
con la conseguenza che l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato "ora per allora" (Sez. u, n. 40701 del 31/10/2001, Panella, Rv. 219948).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013