Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7199
CASS
Sentenza 8 febbraio 2013

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In tema di custodia cautelare, la sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un'attenuante ad effetto speciale, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, attesa l'autonomia di ciascuna di esse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che aveva giudicato irrilevante il riconoscimento, da parte della Corte di appello, dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della determinazione del termine di durata per la fase antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7199
    Data del deposito : 8 febbraio 2013

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