a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".