Articolo 30 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 29Articolo 31
Versione
2 gennaio 2000
Art. 30. 1. All' articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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