Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 30. 1. All' articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Commentari • 29
- 1. No all'ergastolo con effetto retroattivoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 31 luglio 2013 · 7.756999
Giurisprudenza • 158
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38272Provvedimento: […] Italia, ove si discuteva di un giudizio abbreviato realmente celebrato sulla base di una legittima aspettativa del richiedente di ottenere, in luogo dell'ergastolo, la pena di trenta anni di reclusione prevista dalla originaria versione dell'art. 442 codice di rito come modificato dall'art. 30 della legge n. 479 del 1999, norma vigente all'atto della richiesta. […]Leggi di più...
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