Sentenza 2 maggio 2005
Massime • 1
La sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale, che ha esteso ai termini di fase la disciplina dettata dall'art. 722 cod. proc. pen. in tema di custodia cautelare all'estero, si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi con tale espressione ogni evento cui l'ordinamento collega la fine di una fase processuale, con la conseguenza che non è applicabile "ora per allora" ai rapporti processuali per i quali si sia esaurita la fase delle indagini preliminari con il rinvio a giudizio prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite negano la retroattività della nuova normativa inIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2005, n. 21019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21019 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/05/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 810
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 39948/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DA;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, con funzione di giudice d'appello della procedura incidentale, pronunciata in data 21.7.2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Uditi il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto ed il difensore, avv. BOSCO Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento. Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare in Spagna in data 29/11/2002, e successivamente estradato e tradotto in Italia, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha respinto la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, lamentando violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, in particolare dell'art. 722 in relazione all'art. 303 c.p.p.
2. Sostiene il ricorrente che, contemporaneamente alla pronuncia del Tribunale del riesame, in questa sede contestata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 dello stesso codice. Ne consegue, secondo la tesi esposta dalla difesa, che la precedente interpretazione giudiziale, secondo cui all'ipotesi prevista dall'art. 722 andassero applicati non i termini di fase, bensì quelli generali (ben più ampi), sarebbe irrimediabilmente venuta meno.
3. Orbene, verificato in fatto che il ricorrente risulta tratto in arresto dall'Autorità spagnola per i fatti di cui all'odierno procedimento in data 29 novembre 2002, e che lo stato di detenzione risulta protratto senza soluzioni di continuità fino ad oggi, i termini di fase previsti per l'ipotesi di reato, anche aggravata, risultano decorsi, essendo trascorso oltre un anno e sei mesi dal giorno dell'arresto.
4. Ciò non di meno, il ricorso deve essere respinto.
5. Invero, la mera constatazione del decorso dei termini non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto al momento della pronuncia della Corte costituzionale citata (21/7/2004) l'estradato risultava già rinviato a giudizio in data 24/6/2004. 6. L'art. 722 c.p.p. è norma processuale, cui si applica il principio del "tempus regit actum". Alla data del rinvio a giudizio era ancora correttamente applicabile la norma dell'art. 722 nella interpretazione restrittiva ad essa fornita prima della decisione della corte costituzionale. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionatisi sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiuti" (Cass. 9116 RIVISTA 214612, 27/05/1999 - 16/07/1999, SEZ. 3, Cannone;
Cass. 10598 RIVISTA 214306, 29/07/1999 - 10/09/1999, SEZ. 3, Ferraro S). Nè può, peraltro, farsi spazio alla tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui il principio testè riportato valga solo per le decisioni passate in giudicato. In effetti, la sentenza della corte costituzionale che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi per "rapporti esauriti" non solo quelli rispetto ai quali sia intervenuta una decisione passata in giudicato, ma anche ogni altro evento cui l'ordinamento ricollega un consolidamento del rapporto processuale.
7. Tale è il caso del passaggio del procedimento alla fase dibattimentale, in cui si registra, per l'appunto, l'esaurimento della precedente fase delle indagini preliminari.
8. Consegue al rigetto il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005