Sentenza 11 gennaio 2011
Massime • 1
La conferma in appello della sentenza di condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento. (Nella specie, l'imputato era stato prosciolto in appello dalla più grave imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale conferma della condanna per il meno grave delitto di cui all'art. 73 del medesimo decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2011, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente del 11/01/2011
Dott. IZZO Fausto Consigliere SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta rel. Consigliere N. 16
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere N. 45883/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NO N. IL 12/02/1981;
avverso l'ordinanza n. 2050/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 18/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gallo Andrea del Foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 18.10.2010, rigettava - l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell'interesse di GU NO che tendeva ad ottenere, in riforma dell'ordinanza emessa il 24.06.2010 dalla Corte di appello di Roma ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2, il riconoscimento dell'estinzione della misura cautelare in atto per intervenuto superamento dei termini massimi di fase.
Il GU, attinto dalla misura cautelare nel maggio 2007, era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Latina per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 e per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale di Latina con sentenza emessa il 30.03.2009 lo aveva riconosciuto colpevole di tutti i reati ascrittigli e lo aveva condannato, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione.
Successivamente la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12.02.2010, lo aveva assolto dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, aveva confermato la sentenza per il resto e, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, aveva determinato la pena in anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 23.000,00 di multa.
Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione NO GU a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l'annullamento, dichiarando l'inefficacia della misura in atto per l'avvenuto superamento dei termini di fase.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente censurava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma per il seguente motivo:
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - inosservanza della disposizione normativa di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
2. Rilevava la difesa del GU che doveva essere riconosciuto il suo diritto ad ottenere la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per decorso del tempo anche dopo la conclusione della fase in cui si è verificato il superamento del termine, in quanto da un giudizio successivo (essendo egli stato assolto in sede di appello dal più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) era emerso che tale superamento non si sarebbe dovuto verificare poiché il reato più grave che lo aveva determinato era stato contestato ingiustamente. Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata correttamente evidenzia che, a fronte del prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte favorevole al computo del termine di custodia cautelare per il giudizio di primo grado sull'esclusiva base della pena stabilita per il reato che forma oggetto della contestazione (cosiddetto principio di irretroattività e autonomia dei termini di fase), si contrappone l'orientamento richiamato dal ricorrente secondo cui l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorso dei termini di durata deve essere dichiarata di ufficio anche nel corso di fasi successive a quella in cui si è determinata. Tanto premesso si osserva che la Corte aderisce all'orientamento nettamente maggioritario (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, Sent. n. 43220 del 4.12.2002, Rv. 222943;
Cass., Sez. 2, Sent. n. 34635 del 22.06.2005, Rv. 232668) secondo cui in tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la sopravvenuta assoluzione in appello da una delle imputazioni per le quali in primo grado era stata inflitta condanna per reato continuato non spiega effetti sui termini di fase di quel grado, neanche se la pena risultante dalla sentenza di appello rientri in limiti per i quali la durata della custodia, nella fase precedente, sarebbe stata inferiore e avrebbe dato luogo, se inflitta allora, alla scarcerazione per decorrenza dei termini. Quindi la condanna per un reato meno grave e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del giudizio in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento.
D'altronde, come ben rileva l'ordinanza impugnata, se si pervenisse ad una diversa conclusione, e cioè si attribuisse retroattivamente efficacia alla sentenza di assoluzione emessa in grado di appello per il più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, si forzerebbe il dato normativo, in quanto si verrebbe ad equiparare alla riforma della sentenza di primo grado intervenuta in appello, con l'assoluzione per il reato più grave, l'inesistenza della sentenza di primo grado, venendo ad attribuire alla sentenza di appello l'effetto di rimuovere la sentenza di condanna emessa in primo grado non solo sul piano giuridico, ma anche su quello storico, sino a ritenerla "tamquam non esset".
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011