Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2011, n. 5079
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Sentenza 11 gennaio 2011

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La conferma in appello della sentenza di condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termini di fase della custodia cautelare non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo grado, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento. (Nella specie, l'imputato era stato prosciolto in appello dalla più grave imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestuale conferma della condanna per il meno grave delitto di cui all'art. 73 del medesimo decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2011, n. 5079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5079
    Data del deposito : 11 gennaio 2011

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