Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di termini di durata della custodia cautelare, l'assoluzione nel giudizio di primo grado dal reato più grave - nell'ipotesi di pluralità di ordinanze cautelari concernenti fatti diversi ma desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - non spiega effetti in ordine al computo del termine di fase del giudizio di primo grado, concernente i reati superstiti, in quanto in detta fase occorre tener conto solo della contestazione (contra Corte cost. n. 453 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 46835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/12/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1801
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 27763/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR NZ N. IL 19/07/1975;
avverso l'ORDINANZA del 05/07/2007 TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Aricò Giovanni e Giaquinto Vittorio. MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di annullamento, ad opera della Corte di Cassazione, di una precedente ordinanza reiettiva, il Tribunale di Napoli veniva nuovamente investito dell'appello proposto da Di UR EN contro il rigetto della sua istanza diretta a ottenere declaratoria di inefficacia, per consumazione del termine di fase, della misura cautelare della custodia in carcere cui era sottoposto. Era accaduto che il G.I.P. avesse emesso nei suoi confronti una prima ordinanza applicativa della custodia cautelare, eseguita in data 1 aprile 2004, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. Assolto da tale imputazione in primo grado, il Di UR era stato condannato per il delitto di associazione mafiosa contestatogli durante il dibattimento;
in base a quest'ultimo titolo era stato raggiunto in data 6 giugno 2006 da una seconda ordinanza applicativa di custodia cautelare.
Con ordinanza in data 5 luglio 2007 il giudice di rinvio respingeva l'appello osservando che si rendeva, bensì, applicabile la retrodatazione della decorrenza della misura ai fini del computo del termine relativo alla fase dibattimentale, ma che questo andava correlato all'imputazione più grave, sebbene per essa fosse intervenuta l'assoluzione in esito al dibattimento di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 627 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di arrestare la propria disamina, una volta stabilita la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione della misura cautelare, tale compito soltanto essendogli stato rimesso dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Col secondo motivo contrasta l'interpretazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 che ha indotto il Tribunale a trascurare la ricaduta della pronuncia assolutoria sul computo dei termini di fase riguardanti il reato superstite.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
In ordine al primo motivo va detto che la Corte di Cassazione, a suo tempo investita del ricorso contro l'ordinanza del giudice del riesame che aveva escluso in radice l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3 alla fase dibattimentale, con la sentenza in data 23 marzo 2007 ha annullato il provvedimento attribuendo alla norma portata generale, non confinatole entro i limiti delle indagini preliminari;
ha conseguentemente affidato al giudice di rinvio - designato nello stesso Tribunale di Napoli - il compito di verificare se, nel caso specifico, avessero fondamento i motivi d'appello con cui l'indagato aveva affermato l'identità dei fatti contestati nelle due ordinanze coercitive e, comunque, l'originaria desumibilità dagli atti processuali degli elementi posti a base della seconda ordinanza.
In sede di rinvio il Tribunale del riesame ha, bensì, giudicato che ricorressero i presupposti per la retrodatazione, per essere riscontrabile la cennata desumibilità: ma, proseguendo oltre nella disamina, ha ritenuto che il termine di fase per il giudizio di primo grado dovesse essere commisurato al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e non fosse, perciò, spirato anteriormente alla pronuncia della sentenza.
Alla stregua di quanto suesposto, non può certamente affermarsi che il Tribunale abbia ecceduto i limiti della potestà giurisdizionale rimessagli dall'art. 627 c.p.p.; questo, invero, espressamente riconosce al giudice di rinvio gli stessi poteri che spettavano al giudice il cui provvedimento è stato annullato, con la sola eccezione costituita dall'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto posti a base della pronuncia di annullamento. E, sebbene a tal fine debba tenersi conto anche delle questioni implicitamente decise dalla Corte di Cassazione, in quanto rientranti nello schema logico-giuridico della decisione adottata, ciò non significa che il vincolo debba intendersi esteso oltre i limiti di quelli che sono gli antecedenti logici della statuizione.
Nel caso specifico la questione consegnata al giudizio di legittimità riguardava la astratta applicabilità alla fase dibattimentale del principio di retrodatazione nel caso della cosiddetta contestazione a catena;
dalla risposta affermativa data al quesito discendeva le necessità, in sede di rinvio, di verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione;
avutasi di ciò la conferma, e assodata così la necessità di far luogo all'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, non poteva il Tribunale astenersi dal procedere oltre nella disamina, onde verificare le conseguenze di tale applicazione alla fattispecie sotto il profilo dell'individuazione del termine di fase: questione, codesta, che era rimasta al di fuori del giudizio di cassazione e che non poteva considerarsi, neppure per implicito, affrontata nella sentenza di annullamento.
Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre muovere una volta di più dalla premessa - di eminente rilievo - che il termine della cui maturazione si controverte è esclusivamente quello riguardante la fase del giudizio di primo grado. Ciò pone in immediata evidenza la necessità di attenersi al criterio, chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), in base al quale l'entità della pena cui riferirsi nello stabilire la durata del termine di fase non è data, come per il grado di appello (v. lettera c), stesso comma), dalla quantificazione stabilita nella sentenza di condanna, bensì dal massimo della pena edittale prevista per il reato cui la contestazione si riferisce ("...quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena..."). Ora, è bensì vero che il giudizio di primo grado si è concluso con una sentenza che ha visto il Di UR condannato per il reato ex art.416 bis c.p., ma assolto dall'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: senonché è altrettanto vero che tale assoluzione influisce sul criterio di computo esclusivamente per la fase successiva, dal momento che per la fase dibattimentale di primo grado occorre tener conto soltanto dell'incriminazione. Il contrario avviso espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza - di infondatezza della questione ivi proposta (vedi tuttavia, Cass. 16.1.2002, n. 7530, rv. 2211369) sebbene debbano prendersi le distanze dall'aggettivazione ("fuorviante") inopportunamente adottata dal Tribunale di Napoli nel riferirsi alla motivazione ivi espressa. In essa, invero, muovendo dal presupposto per cui dalla sentenza di proscioglimento deriva la perdita di efficacia del titolo custodiale ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 1, si afferma che ciò non può non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che con il primo presentino il qualificato nesso di annullamento, sicché "il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297 c.p.p., comma 3, proprio perché trattasi di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado". La citazione conclusiva non è condivisibile, in quanto l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b) - come innanzi si è avuto modo di rimarcare - non raccorda i termini di durata delle misure alla pronuncia di condanna (non ancora intervenuta, essendo la fase inserita nel processo di primo grado), bensì alla pena edittale prevista per il reato contestato. Sotto altro profilo non è dato intendere come la perdita di efficacia della misura cautelare possa, nel pensiero della Corte Costituzionale, ridurre la durata del termine di una fase già esauritasi, così da rendere retroattivamente illegittima, per sopravvenuta carenza di titolo, la parte di detenzione sofferta fra la scadenza del termine così determinata ex novo e la pronuncia della sentenza.
Sulla scorta dell'interpretazione cui qui si accede, deve concludersi che bene ha operato il giudice del riesame nel commisurare il termine della fase di primo grado all'imputazione in allora contestata, comprensiva del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. al c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007