Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2005, n. 34635
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Sentenza 22 giugno 2005

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La condanna per un reato meno grave, per effetto dell'esclusione di alcune aggravanti, e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del giudizio, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2005, n. 34635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34635
    Data del deposito : 22 giugno 2005

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