Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
La condanna per un reato meno grave, per effetto dell'esclusione di alcune aggravanti, e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del giudizio, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2005, n. 34635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34635 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 22/06/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1130
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Maria Anna - Consigliere - N. 017978/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AT N. IL 24/07/1982;
avverso ORDINANZA del 22/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
AV SA, imputato del reato di cui all'art. 416 bis, commi 1, 4, 6 c.p. ed altro, ricorre, per l'annullamento dell'ordinanza 22.02.05 ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Caltanissetta, confermativa dell'ordinanza 28.12.04 del Tribunale di Gela che rigettava l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase per il dibattimento, deducendo la violazione dell'art. 303, comma 1, lett. b) c.p.p., in quanto, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, il reato appariva meno grave di quello contestato, il che comportava il mutamento del quadro indiziario e, conseguentemente, di tutta la disciplina della misura detentiva, tra cui anche la durata dei termini di fase. Infatti il ricorrente, sottoposto a indagini per i reati di cui all'art. 416 bis, commi 1, 4, 6, c.p. e 74 DPR 309/60 era stato condannato solo per il primo, esclusa l'aggravante di cui al n. 6, e assolto per il secondo. Di conseguenza il termine di fase per le indagini preliminari era di sei mesi, quello dibattimentale di un anno, decorrente dal rinvio a giudizio del 31.10.03 e scadente alla data della sentenza di condanna, emessa il 22.12.04, e tanto meno poteva imputarsi alla seconda fase alcun periodo relativo a quella precedente: il termine di sei mesi era stato superato infatti da un periodo di oltre dieci mesi di indagini.
Il motivo è infondato.
La censura si basa sulla contestazione del principio di irretroattività dei termini di fase, sia in caso di derubricazione con la sentenza del reato di cui all'imputazione (Cass. 345/96 rv 204295), sia in caso di assoluzione per uno dei reati in caso di misura cautelare oggettivamente cumulativa (Cass. 4235/00 rv 216506) adottato dal Tribunale e che il Collegio ritiene di applicare al caso in esame, non aderendo a un contrario indirizzo giurisprudenziale (Cass. 7530/02 rv 221369), non essendovi ragione per cui il medesimo principio non valga in caso di condanna per una fattispecie di reato non aggravata, ovvero solo per alcuni dei reati di cui all'imputazione.
La "ratio" di tale regola è infatti quella dell'autonomia delle singole fasi del procedimento, per cui nella determinazione del termine di fase riferito alle indagini preliminari non può venire in considerazione la condanna in concreto inflitta all'imputato, ma solo l'imputazione con la quale il medesimo è stato rinviato a giudizio. In secondo luogo, correttamente il Tribunale ha applicato la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis c.p.p., che dispone l'aumento fino a sei mesi della durata della custodia, imputabili alla fase precedente ove non completamente utilizzati, trattandosi nella specie d'imputazione per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 1, lett. a) c.p.p., richiamato nella norma citata. In base a tale principio, contestato, ma senza alcuna motivazione in diritto, da parte del ricorrente, alla durata della fase delle indagini preliminari si deve aggiungere il periodo decorso dal 31.10.04 al 22.12.04.
Infine, il Tribunale ha considerato il periodo di sospensione dei termini custodiali disposto con ordinanza 11.05,04 del Tribunale di Gela per la particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 2 c.p.p., argomento che parimenti non risulta contrastato nel motivo di ricorso, nonché l'ulteriore sospensione di novanta giorni per il deposito della motivazione, come disposto con la sentenza di primo grado.
In definitiva, ritenute prevalenti le ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2005