Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione; ne consegue che la diversa qualificazione giuridica dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni in una data fase hanno rilevanza solo dal momento in cui intervengono, senza che esse possano riverberarsi nelle fasi processuali precedenti nelle quali ha rilievo l'originario titolo che ha legittimato la detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 41112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41112 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. BORDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2454
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 009983/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AR EU N. IL 03/06/1955;
avverso ORDINANZA del 17/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore, Avv. Michele PRIOLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso:
OSSERVA
PA LO EN è stato sottoposto a custodia cautelare, con provvedimento eseguito il 14.9.1997, per più omicidi e partecipazione ad associazione mafiosa. Con sentenza del 1.6.1998 è stato condannato per tali reati, in continuazione. La sentenza della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria in data 9.5.2001 lo assolveva invece dai fatti più gravi, infliggendo la pena di nove anni di reclusione per il delitto associativo. Con istanza del 17.9.2001 l'imputato chiedeva la scarcerazione, poiché i termini di fase relativi al giudizio di appello dovevano intendersi decorsi per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., che, in forza di principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, andava separatamente considerato nonostante il vincolo della continuazione riconosciuto dal primo giudice. Precisamente, in ordine a tale delitto, tenuto conto della pena per esso in concreto applicata, il termine di cui all'art. 303, co. 1 lett. c), C.P.P. era di un anno (n. 2 della disposizione citata); andava raddoppiato a seguito di intervenuta sospensione dei termini ex art. 304, co. 2, del codice di rito ed ulteriormente incrementato di 90 giorni, tempo assegnato per la stesura della sentenza;
era venuto quindi a scadenza ben prima della pronuncia di secondo grado, con la quale si era chiusa la fase contemplata dal ricordato art. 303, co. 1 lett, c).
L'istanza veniva respinta dalla Corte d'Assise di Appello con provvedimento del 9.10.2002, confermato in sede di gravame ex art. 310 dal Tribunale della sede con l'ordinanza in epigrafe, essenzialmente sul rilievo che la custodia, nel giudizio di appello, trovava legittimo titolo nei reati più gravi per cui si era proceduto;
l'autonomia di ciascuna fase non consentiva quindi di far valere retrospettivamente l'esito della sentenza di secondo grado, con la quale si era aperta una ulteriore e diversa fase. Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando erronea applicazione dell'art. 303, co. 1 lett. c) n. 2 e lett. d) C.P.P., ribadendo la doverosa scissione del reato continuato nei suoi singoli episodi, quando ne derivino effetti favorevoli all'imputato, e la possibilità di separata considerazione di ciascun reato - in relazione alla pena per esso inflitta - ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia.
Il ricorso è infondato. Infatti, l'autonomia di ogni singola fase processuale contemplata dall'art. 303 C.P.P. postula che i relativi termini custodiali siano commisurati ai fatti nella fase medesima contestati, senza possibilità di utilizzare retroattivamente le modificazioni intervenute nella fase successiva. In proposito la giurisprudenza è pressoché unanime nel senso che l'eventuale diversa qualificazione dei fatti o l'assoluzione da alcune imputazioni ha rilevanza solamente dal momento in cui intervengono tali mutamenti nella posizione del soggetto in custodia cautelare, senza che essi possano riverberarsi sulle fasi processuali precedenti (in termini, Cass, Sez. 1^, 1.3/30.4.1994, Di Biase;
cfr. anche Sez. 6^ 15.5/11.7.1992, Romeo;
2.12.1992/25.1.1993, Esposito;
Sez. 4^ 2.2/29.3.1996, Morabito). Tale orientamento, da cui questa Sezione si è talora discostata (30.4/21.5.1992, Gullace, nonché la recentissima c.c. 12.6.2002, Zumbo, citata dalla difesa), deve ritenersi ormai consolidato a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite in c.c. del 24.4.2002 (Fiorenti) che - come si ricava dalla massima - nel riconoscere la possibilità di scarcerazione dell'imputato anche nella fase successiva, quando i termini massimi siano scaduti in quella precedente e non si sia tempestivamente provveduto, ha precisato che la scarcerazione "ora per allora" è consentita soltanto quando la scadenza verificatasi nella fase anteriore "riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse".
Nel caso di specie, dunque, nella pregressa fase di cui all'art. 303, co. 1 lett. c), C.P.P. (dalla sentenza di condanna in primo grado alla pronuncia sull'appello) la custodia fu legittimamente mantenuta in forza della intervenuta condanna, da parte del primo giudice, per omicidio aggravato, reato per il quale non vi era stata scadenza del termine massimo (restando irrilevante la contestuale presenza di altri reati, di pari o minor gravità, uniti dal "vincolo della continuazione); l'assoluzione dai delitti di omicidio e la condanna per il solo reato di cui all'art. 416 bis C.P. ha effetto dal momento in cui si è verificata, che coincide con l'inizio della nuova fase di cui alla lett. d) della disposizione citata (dalla sentenza di appello a quella irrevocabile), e quindi comporta che, in tale ultima fase, il termine massimo della custodia sarà quello minore previsto per il reato associativo, ma non influisce affatto sulla legittimità della custodia nella fase precedente.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2002