Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
È applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore la nuova disciplina dell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., la quale - per effetto delle interpolazioni effettuate dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni il D.L. 1 luglio 2013, n. 94 - ha innalzato da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato un'ordinanza del tribunale del riesame che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2013, aveva confermato la misura custodiale per il reato di violenza privata, in relazione alla quale il massimo edittale previsto è pari a quattro anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 48462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48462 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/10/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1454
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 28699/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA ZO N. IL 09/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 284/2013 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 29/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Santini Anna Maria, quale sostituto processuale dell'avv. AT Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Salerno ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 16 marzo 2013 dal G.i.p. presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di ET CE, limitatamente ai reati di cui ai capi sub b), e) e g), confermando la misura della custodia in carcere quanto ai reati di cui ai capi sub c) - condotta estorsiva in concorso con NI IC ed altro indagato (per il quale non è stata emessa misura cautelare), e in danno di ZO SE, debitore del primo per la somma di Euro undicimila, ex artt. 81 cpv., 110 e 629 c.p. - sub d) - porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e danneggiamento in danno di DI RE e del suocero PA SE, ex artt. 110 e 582 c.p., art. 585, commi 1 e 2, art. 635 cpv., art. 61 c.p., n. 2, e L. n. 497 del 1974, artt. 10 - 14 - e sub f) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare (lesioni personali e violenza privata in danno di GA LA, ex artt. 81 cpv. e 582 c.p., art. 585 c.p., commi 1 e 2, artt. 612 cpv. e 610 c.p.).
2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo le seguenti censure:
a) violazioni di legge e carenze motivazionali (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione al delitto di estorsione di cui al capo sub c) dell'imputazione, difettando gli indizi in ordine al requisito dell'ingiustizia del profitto ed eventualmente ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza riguardo alla diversa ipotesi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura:
l'indagato, infatti, ha agito in concorso con NI IC non per trarre un ingiusto profitto, ma per il recupero di un credito legittimo vantato da quest'ultimo, del quale lo stesso provvedimento genetico non contesta l'illiceità; resta del tutto immotivata, inoltre, l'impugnata ordinanza, come pure quella originaria, per quel che attiene alla ritenuta sussistenza di una condotta intimidatoria, della quale non v'è alcuna traccia nelle dichiarazioni del ZO SE e nelle stesse intercettazioni telefoniche;
b) illogicità della motivazione riguardo al reato di cui al capo sub d), non avendo il Tribunale del riesame affrontato criticamente i rilievi sollevati dalla difesa, laddove si è limitato a ritenere provata la responsabilità del coindagato AT NI sulla scorta delle sue stesse ammissioni, e dimostrata la responsabilità dello ET sulla base di una confessione stragiudiziale contenuta in una conversazione oggetto di captazione ambientale: le dichiarazioni oggetto delle ambientali n. 188 e n. 189, laddove lo ET parla di un suo coinvolgimento nella lite, sono in contrasto con la ricostruzione operata dalle persone offese, ed è verosimile, al riguardo, che egli abbia fornito al suo interlocutore false informazioni al fine di apparire come persona amica del AT NI, intervenuta in suo aiuto per malmenare delle persone che lo avevano offeso, ben essendo a conoscenza che quest'ultimo aveva avuto una lite furibonda con dei trasportatori (notizia, questa, divenuta peraltro di pubblico dominio);
c) violazione dell'art. 280 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione al capo sub f), non essendo possibile emettere una misura custodiale per i reati di lesioni volontarie e di minaccia aggravata;
d) violazione di legge e carenze motivazionali (art. 606 c.p.p., lett. c), ed e), in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c), laddove l'impugnata ordinanza ravvisa la sussistenza di esigenze cautelari rispetto a fatti piuttosto remoti e nella parte in cui riserva un trattamento più severo rispetto a quello del coindagato AT NI (autore materiale della condotta enucleata sub d), nei cui confronti è stata applicata la diversa misura coercitiva degli arresti domiciliari).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Le censure dal ricorrente prospettate nel primo motivo di doglianza devono ritenersi fondate e vanno pertanto accolte, dovendosi rilevare, con riferimento al reato di cui al capo sub C), come le sequenze motivazionali che compongono l'impugnato provvedimento cautelare mostrino un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito alla valutazione dell'effettiva consistenza del panorama indiziario, laddove trascurano di considerare, sulla base di un congruo supporto critico-argomentativo, i puntuali rilievi difensivi espressi in merito alla configurazione del titolo della responsabilità: pur descrivendosi un intervento incongruo dello ET nella vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, quanto meno con riferimento ad una somma di denaro che si ipotizza corrisposta quale percentuale pattuita per il recupero forzoso di un credito vantato dal IC nei confronti del ZO, non risultano in alcun modo chiarite con precisione e nettezza di contorni, al di là di congetturali ed ipotetici riferimenti all'attività lavorativa ovvero alla personalità dell'indagato, la sussistenza degli elementi costitutivi della violenza o della minaccia che dovrebbero necessariamente connotare la realizzazione dell'illecita condotta di intermediazione dal medesimo posta in essere, ne', tanto meno, le circostanze relative alla natura del credito vantato ed alle correlative, sottostanti, pattuizioni che al riguardo sarebbero intercorse tra le diverse parti intervenute nella vicenda in esame. V'è da osservare, al riguardo, che la giurisprudenza ha più volte tracciato una linea di netta demarcazione, secondo cui si configura il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore al fine di ottenere l'ingiusto profitto, consistente nel recupero di un credito in misura maggiore rispetto a quanto dovuto al suo mandante (Sez. 6, n. 25176 del 02/04/2012, dep. 25/06/2012, Rv. 253020).
Per integrare, tuttavia, il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa deve essere in grado di esprimere una tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell'altrui volontà deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia (Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013, dep. 03/05/2013, Rv. 256249).
5. Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo profilo di doglianza dal ricorrente prospettato, risultando la gravità della correlativa base indiziaria evocata a sostegno della misura, e scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto, riguardo alle fattispecie di reato oggetto della imputazione cautelare provvisoriamente enucleata nel capo sub d), ad una valutazione complessiva degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principi che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base delle convergenti risultanze indiziarie offerte dal chiaro contenuto dell'intercettazione ambientale di un colloquio intercorso fra lo ET e tale ON Mario, dall'esito di un'informativa dei Carabinieri di Angri, dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto delle dichiarazioni rese dal coindagato AT in sede di interrogatorio di garanzia, le coordinate spazio-temporali e le ragioni giustificative del coinvolgimento dell'indagato nell'aggressione subita il 28 settembre 2010 da DI RE e dal suocero, PA SE, all'interno di un'area di parcheggio per camion ubicata nel territorio di quel Comune.
A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
6. Fondata invece deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso, la terza censura ivi prospettata, che contesta le condizioni di applicabilità della misura custodiale con riferimento ad ipotesi di reato (lesioni volontarie e minaccia aggravata) diverse da quelle oggetto dell'apprezzamento espresso, sia pure in forma piuttosto sintetica, nella motivazione dell'impugnata ordinanza cautelare, la cui trama argomentativa, riguardo alla vicenda storico-fattuale delineata nel capo d'imputazione sub f), insiste sulla configurabilità di ben altra fattispecie incriminatrice (ossia, il reato di violenza privata), senza che il ricorrente prenda in esame ed affronti criticamente la congruità o meno di tale specifico passaggio motivazionale. Sul punto occorre peraltro considerare - trattandosi di una questione di solo diritto che in questa Sede può essere affrontata ex art. 609 c.p.p., comma 2, in ragione delle implicazioni legate al c.d. ius superveniens rappresentato dalle rilevanti innovazioni normative apportate dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 1 luglio 2013, n. 78, contenente "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena" (v. Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229374) - che, a seguito della interpolazione del testo dell'art. 280, comma 2, c.p.p., il limite di pena per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere è stato innalzato da quattro a cinque anni di reclusione, fatta salva la deroga, non rilevante nel caso di specie, per il delitto di finanziamento illecito dei partiti politici di cui alla L. n. 195 del 1974, art.
7. Ne discende che, a seguito della predetta modifica normativa, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la conseguente inapplicabilità di siffatta tipologia di misura coercitiva all'ipotizzata condotta delittuosa della violenza privata, sanzionata con la pena della reclusione sino al limite edittale massimo di quattro anni.
Pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che la modifica normativa in esame sia senz'altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell'entrata in vigore della su citata L. n. 94 del 2013, venendo in rilievo, nel caso in esame, la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della misura della custodia cautelare in carcere, ossia quello dotato di valenza propriamente "costitutiva", inerente alle sue condizioni generali di applicabilità, la cui presenza non può, per qualsiasi ragione, venir meno in corso di esecuzione, se non al prezzo di un'inammissibile violazione del quadro costituzionale dei presupposti e delle condizioni di legalità delle limitazioni che possono essere tassativamente imposte alle libertà della persona (ex art. 13 Cost., comma 2, e art. 272 c.p.p.). Non vengono in rilievo, nel caso in esame, le implicazioni legate all'affermazione del principio di diritto stabilito da Sez. Un., n. 27919 del 31/03/2011, dep. 14/07/2011, Rv. 250195, secondo cui, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima della novella legislativa che ha modificato l'impianto codicistico (nel caso di specie, l'art. 275 c.p.p., con l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria), non può subire modifiche solo per effetto della nuova, più sfavorevole normativa, poiché l'evenienza or ora considerata aveva ad oggetto un'ipotesi di variazione del tutto diversa del tessuto normativo, siccome destinata ad incidere in malam partem sull'ambito di applicabilità delle restrizioni alla sfera della libertà personale, laddove, nell'ipotesi in questione, le modifiche processuali incidono sulle stesse condizioni generali di legalità delle possibili limitazioni dello status libertatis, determinando un'oggettiva situazione di favore nella valutazione della regolarità del vincolo imposto alla libertà personale dell'indagato. Anche sotto altro, ma connesso profilo, del resto, pare impossibile anche solo prospettare una situazione di continuità temporale nell'applicazione della misura imposta, atteso che il vizio "ontologico" che in tal guisa si manifesta per via normativa e viene a colpire lo stesso fondamento costitutivo di una misura cautelare che non può più ritenersi legittimamente irrogata, sia pure per ragioni strettamente legate agli effetti del c.d. ius superveniens, non ne consentirebbe un prolungamento di efficacia neanche quale presupposto per la sostituzione con altra misura coercitiva prevista dalla legge (arg. ex Sez. 6, n. 4849 del 21/12/2000, dep. 31/01/2001, Rv. 217863).
7. Non meritevole di accoglimento deve infine ritenersi il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo alla congrua ed esaustiva esposizione, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, delle ragioni giustificative della sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha desunto dall'evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto di addebito cautelare, oltre che dalla condizione di recidivo e dalla rappresentata assenza di significativi segnali di resipiscenza. Nè, peraltro, può, in questa Sede, essere propriamente considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento cautelare riservato nel medesimo procedimento ad altro coindagato, salvo che il giudizio di merito sul diverso apprezzamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, ciò che non può dirsi sotto alcun profilo avvenuto nel caso in esame.
8. Ne discende conclusivamente, che l'impugnato provvedimento deve essere annullato, riguardo alla contestazione formulata nel capo sub C), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede elaborati;
il medesimo provvedimento, inoltre, deve essere, per quanto esposto ed indicato, annullato senza rinvio, per quel che attiene alla diversa contestazione formulata nel capo sub F) e rigettato in merito ai residui profili di doglianza.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti menzionati nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di estorsione di cui al capo C) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno;
annulla la stessa ordinanza senza rinvio in ordine al reato di cui al capo F); rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013