Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui sia stata applicata una misura cautelare oggettivamente cumulativa (riguardante cioè più imputazioni), l'assoluzione per l'imputazione più grave intervenuta al termine del dibattimento impedisce, per la parziale inefficacia della misura che ad essa consegue, di ragguagliare il termine massimo della custodia per la fase del giudizio alla pena edittale del suddetto reato, con la conseguente immediata operatività dei più brevi termini riferibili ai restanti reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2002, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 16/01/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 127
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 034441/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) SQ NO N. IL 17/01/1955
2) SQ LO N. IL 24/10/1962
avverso ORDINANZA del 17/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Cappelletti;
OSSERVA
Con ordinanza del 17.8.2001, il Tribunale di Venezia respingeva l'appello proposto nell'interesse di PA AN e di PA OL avverso il provvedimento in data 5.7.2001 con cui lo stesso tribunale aveva disatteso l'istanza di scarcerazione per decorso del termine di fase di custodia cautelare in carcere, rilevando che sulla durata di detto termine restava irrilevante la circostanza che gli imputati, rinviati a giudizio in data 29.2.2000, erano stati assolti, con sentenza del 15.5.2001, dal delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ed erano stati condannati soltanto per il delitto di spaccio ex art. 73.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), ed e), in relazione agli artt. 278, 297 e 300, comma 1, c.p.p., sul rilievo che il tribunale aveva illegittimamente respinto il gravame senza tenere conto che l'intervenuta assoluzione per il più grave delitto associativo avrebbe dovuto comportare la scarcerazione in conseguenza dell'avvenuto decorso del termine annuale di custodia cautelare, previsto per il giudizio di primo grado, relativamente al delitto di spaccio per il quale era stata pronunciata condanna.
Per la definizione del ricorso occorre stabilire quale sia la durata del termine di fase relativo al giudizio di primo grado nell'ipotesi in cui l'imputato, a conclusione dello stesso, sia stato assolto dal delitto più grave e sia stato, invece, condannato per un delitto di minore gravità, dovendo accertarsi se il termine anzidetto debba essere commisurato al più grave delitto contestato, senza tenere conto dell'intervenuto proscioglimento, oppure se la durata massima della custodia cautelare non possa eccedere quella prevista per il reato per il quale è stata pronunciata condanna. La giurisprudenza di legittimità non è concorde nella soluzione di tale particolare questione, in quanto ad un orientamento favorevole al computo del termine di custodia cautelare per il giudizio di primo grado sull'esclusiva base della pena stabilita per il reato che forma oggetto della contestazione (Cass., Sez. 3^, 27 novembre 1997, Bashkim;
Cass., Sez. 6^, 5 dicembre 1995, Di Ronza) si contrappone l'indirizzo che attribuisce rilevanza al contenuto della sentenza di primo grado che abbia pronunciato su imputazioni plurime, ritenendo che il termine anzidetto, ragguagliato al reato dal quale l'imputato è stato assolto, deve considerarsi scaduto allorquando esso risulti superiore al minor termine prescritto per il reato per il quale è stata emessa condanna (Cass., Sez. 1^, 4 luglio 1995, Tomasello ed altro).
Il Collegio ritenere di dovere aderire a quest'ultima linea interpretativa ritenendola sorretta da precisi e più probanti argomenti logici e sistematicì.
I referenti normativi sono costituiti dall'art. 278 e dall'art.300 c.p.p. e, ai fini dell'indagine, è essenziale procedere ad una lettura coordinata delle due disposizioni. La prima stabilisce che "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato" e delinea, quindi, i caratteri strutturali della misura coercitiva cumulativa, riguardante cioè più imputazioni, permettendo di configurarne il contenuto in termini di autonomia e di distinzione rispetto al singoli reati per i quali la misura stessa è stata disposta, nonostante l'unicità del provvedimento. Dall'autonomia delle singole imputazioni discende che se è vero che il termine di fase è ragguagliato a quello previsto per l'imputazione più grave, è altrettanto certo che il diverso, inferiore, termine stabilito per gli altri reati meno gravi riassume rilevanza quando la prima imputazione sia caducata per effetto di una sentenza di proscioglimento. La conclusione rappresenta il logico e lineare corollario della disposizione di cui all'art. 300, comma 1, c.p.p., a norma del quale le misure disposte per un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento". Invero, tenuto anche conto del carattere eccezionale delle limitazioni della libertà personale, proclamata "inviolabile" dall'art. 13 della Carta fondamentale, e della tassatività della disciplina dei termini della custodia cautelare, la pronuncia della sentenza di proscioglimento e l'inefficacia della misura che ad essa consegue impediscono di ragguagliare il termine concernente il giudizio di primo grado alla pena edittale per un reato per il quale è intervenuta l'assoluzione. L'errata premessa interpretativa del contrario orientamento giurisprudenziale è stata nitidamente posta in luce in una decisione della Corte costituzionale, con cui è stato escluso che il termine di fase debba essere commisurato per tutti i reati a quello previsto per l'imputazione più grave, anche se per questa non venga pronunciata condanna: invero, con riferimento alla previsione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., il giudice delle leggi ha precisato che la perdita di efficacia del titolo custodiale, che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.p., alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato, non può, infatti, non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati, sicché, ove per tali reati i termini di custodia siano stati ragguagliati non alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione più grave, il proscioglimento da tale imputazione, e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso rilevante ai fini del computo dei termini, la cui durata è raccordata dall'art. 303, comma 1, lett. b) c.p.p. alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 453). Nella medesima prospettiva ermeneutica, un apprezzabile contributo a sostegno della tesi accolta relativamente all'autonomia delle singole imputazioni e dei rispettivi termini può essere desunto dalla pronuncia delle Sezioni Unite con cui è stato stabilito che l'indagato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venire meno del titolo della custodia consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per l'altro più grave reato venga caducato il titolo legittimante l'applicazione della misura (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, Romano). Lungo le stesse linee ricostruttive della normativa si sono mosse le Sezioni Unite allorché, a riprova della necessità di valutare i singoli reati quando dalla stessa conseguano effetti rilevanti per la libertà personale, hanno chiarito - in tema di reato continuato e di computo dei termini di custodia cautelare - che il giudice della misura cautelare deve determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà, qualora ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1997, Mammoliti).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la determinazione del termine relativo al giudizio di primo grado non possa essere compiuta con riferimento alla imputazione più grave, avente ad oggetto il delitto associativo per il quale entrambi gli imputati sono stati assolti e che detto termine debba essere, invece, commisurato al delitto tentato di cui all'art. 73 del D.P.R. n.309/90, l'unico per il quale è stata pronunciata la condanna dei
PA. Ne segue che, poiché il decreto che ha disposto il giudizio è stato emesso il 29.2.2000, Il termine di fase è scaduto in data 29.2.2001, quando non era stata ancora pronunciata la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado. Pertanto, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza emessa il 5.7.2001 dallo stesso Tribunale di Venezia e, per l'effetto, deve dichiararsi l'inefficacia delle misure cautelari adottate a carico degli imputati, con la conseguenziale rimessione in libertà degli stessi.
La cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia delle misure cautelari emesse in data 9.3.1999 ed 1.7.1999 nei confronti rispettivamente di PA AN e di PA OL dal GIP del Tribunale di Venezia;
manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Procuratore Generale presso questa Corte per gli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002