Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2024, n. 199
CASS
Sentenza 4 gennaio 2024

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Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile.

Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lsg. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2024, n. 199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 199
Data del deposito : 4 gennaio 2024

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