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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3366/2022, posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Daniele Pietrosanti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Massimiliano Morelli CP_1
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10805/2022, pubblicata il 19.12.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 22.12.2022, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del 19.12.2022
[...] emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con
R.G. n. 28486/2022 - nella parte in cui ha compensato per metà le spese del grado e condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 la restante metà, liquidata in euro 750,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 10805/22 emessa dal Tribunale di Roma per violazione e falsa applicazione di quanto previsto dagli artt. 91 e 92 c.p.c in relazione alla disposta compensazione parziale delle spese di lite e per l'effetto condannare
l' al pagamento della totalità delle spese di lite del primo grado di CP_1 giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 10661/22 relativamente alla quantificazione delle spese processuali liquidate per violazione dei parametri minimi posti dal D.M. 147/22 e per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio che, CP_1 tenuto conto dello scaglione di riferimento che va da € 5.200,01 ad €
26.000,00 e delle tre fasi di giudizio espletate, si indicano nell'importo minimo complessivo di € 1.863,50 oltre spese generali e accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
2 c) condannare l' al pagamento delle spese del grado d'appello in CP_1 favore del procuratore antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM 147/14 così come modificato dall'art 2 comma 1 lett. B tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato la compensazione parziale delle spese per “la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo” è fondata.
Sul punto, il Collegio condivide il principio di diritto reso dalla Corte di
Cassazione con la Sentenza n. 15233/2021 che afferma: “la non particolare complessità della questione trattata costituisce una formula che, di per sé, non ha alcuna specifica valenza, perché la semplicità della causa non toglie che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto con le conseguenti spese”.
Secondo il c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n 14036/2024) per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione si rende necessario ricorrere al Giudice e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato – nel caso in esame non ricorrono, ad avviso del Collegio, le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali. 3 Dunque, applicando i principi sopra esposti al caso di specie non ricorrono i presupposti per la compensazione totale o parziale delle spese.
L'appellante ha dovuto rivolgersi al Tribunale nel procedimento per
Atp; successivamente, a causa del mancato adempimento dell' ha CP_1 dovuto esperire una nuova azione a causa del mancato adempimento nei termini di legge da parte del convenuto.
Infine, l'inesistenza di questioni giuridiche di rilievo può costituire presupposto ai sensi dell'art. 4 Dm 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022) per la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri minimi e non per una compensazione parziale o totale delle stesse in aperta violazione dell'art. 92 cpc.
Risultano altresì fondate le doglianze sollevate da parte appellante in ordine alla quantificazione delle spese liquidate dal Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale, a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023, ha ribadito che, "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti orientamenti nel senso contrario della derogabilità dei minimi e, tuttavia, anche se si dovesse aderire a questa impostazione, va sottolineato che tali pronunce considerano pur sempre necessaria una specifica motivazione allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
4 scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 89/2021;
19989/2021), motivazione che difetta nel caso in esame.
In ordine alla misura della liquidazione, si osserva che l'art. 13, comma
1, cpc stabilisce che “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19.12.2022 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022
(scaglione da € 5.200,00 – 26.000,00) nell'importo complessivo di €
1.865,00 così determinato: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' al rimborso delle CP_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €. 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
5 Quanto al valore della controversia, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. SS.UU., n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. n.
6345/2020 n. 35007/2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (€
750,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.865,00 (1.865,00-750,00= 1.115,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a € 5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 962,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere, in favore di , le spese CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 di lite del giudizio di secondo grado, liquidate in € 962,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 4.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3366/2022, posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Daniele Pietrosanti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Massimiliano Morelli CP_1
Appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10805/2022, pubblicata il 19.12.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 22.12.2022, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del 19.12.2022
[...] emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con
R.G. n. 28486/2022 - nella parte in cui ha compensato per metà le spese del grado e condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 la restante metà, liquidata in euro 750,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 10805/22 emessa dal Tribunale di Roma per violazione e falsa applicazione di quanto previsto dagli artt. 91 e 92 c.p.c in relazione alla disposta compensazione parziale delle spese di lite e per l'effetto condannare
l' al pagamento della totalità delle spese di lite del primo grado di CP_1 giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 10661/22 relativamente alla quantificazione delle spese processuali liquidate per violazione dei parametri minimi posti dal D.M. 147/22 e per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio che, CP_1 tenuto conto dello scaglione di riferimento che va da € 5.200,01 ad €
26.000,00 e delle tre fasi di giudizio espletate, si indicano nell'importo minimo complessivo di € 1.863,50 oltre spese generali e accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
2 c) condannare l' al pagamento delle spese del grado d'appello in CP_1 favore del procuratore antistatario da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM 147/14 così come modificato dall'art 2 comma 1 lett. B tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato la compensazione parziale delle spese per “la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo” è fondata.
Sul punto, il Collegio condivide il principio di diritto reso dalla Corte di
Cassazione con la Sentenza n. 15233/2021 che afferma: “la non particolare complessità della questione trattata costituisce una formula che, di per sé, non ha alcuna specifica valenza, perché la semplicità della causa non toglie che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto con le conseguenti spese”.
Secondo il c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite più volte richiamato nelle pronunce dalla Suprema Corte (Cass. n 14036/2024) per effetto del quale per ottenere il riconoscimento della prestazione si rende necessario ricorrere al Giudice e allo svolgimento dell'attività difensiva nel processo instaurato – nel caso in esame non ricorrono, ad avviso del Collegio, le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali. 3 Dunque, applicando i principi sopra esposti al caso di specie non ricorrono i presupposti per la compensazione totale o parziale delle spese.
L'appellante ha dovuto rivolgersi al Tribunale nel procedimento per
Atp; successivamente, a causa del mancato adempimento dell' ha CP_1 dovuto esperire una nuova azione a causa del mancato adempimento nei termini di legge da parte del convenuto.
Infine, l'inesistenza di questioni giuridiche di rilievo può costituire presupposto ai sensi dell'art. 4 Dm 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022) per la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri minimi e non per una compensazione parziale o totale delle stesse in aperta violazione dell'art. 92 cpc.
Risultano altresì fondate le doglianze sollevate da parte appellante in ordine alla quantificazione delle spese liquidate dal Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale, a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023, ha ribadito che, "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
La Corte non ignora l'esistenza di precedenti orientamenti nel senso contrario della derogabilità dei minimi e, tuttavia, anche se si dovesse aderire a questa impostazione, va sottolineato che tali pronunce considerano pur sempre necessaria una specifica motivazione allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo
4 scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 89/2021;
19989/2021), motivazione che difetta nel caso in esame.
In ordine alla misura della liquidazione, si osserva che l'art. 13, comma
1, cpc stabilisce che “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19.12.2022 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022
(scaglione da € 5.200,00 – 26.000,00) nell'importo complessivo di €
1.865,00 così determinato: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' al rimborso delle CP_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €. 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
5 Quanto al valore della controversia, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. SS.UU., n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf. n.
6345/2020 n. 35007/2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (€
750,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.865,00 (1.865,00-750,00= 1.115,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a € 5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 962,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere, in favore di , le spese CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 di lite del giudizio di secondo grado, liquidate in € 962,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 4.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca 6