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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR AR OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4423 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Fabio Massimo n. 45, presso lo Parte_1
studio dei procuratori Avv. Floriana Alessandrini e Avv. Emiliano Irazza, dai quali è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 ha affermato di essere separata Parte_1
legalmente dal coniuge, con condizioni di seraprazione da ultimo odificat4e con decreto del
Tribunale di Veleltri del 23.12.2022; ha affermato il proprio diritto all'assegno sociale e ha quindi CP_ convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento della prestazione dalla domanda del 31 gennaio 2203, con gli arretrati maturati, oltre interessi. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato la prestazione il 2 gennaio 2025 e di averne disposto il pagamento per il mese di febbraio 2025. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con provvedimento del 15 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_ con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito a febbraio 2025, dopo il deposito e la notifica del ricorso del 3 settembre 2024, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 5.729,63, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 11 giugno 2025
Il giudice
TR AR OZ